Stemma Centro Studi Internazionali 'G.B. Delfico' - Atri (Te)
  Skip Navigation Links

spacer

Segnaliamo

> News del mese di GENNAIO ’2014


Analisi dell'art..53.co.2-3 Dlgsv.231/2007 intema di ANTIRICICLAGGIO parte Seconda del dott.GIACOMO BREDA


Roma, Vicenza, London, Dublin, München
Page 1
Provvedimento di banca d’italia del 3 Aprile 2013
la verifica della clientela, l’antiriciclaggio e le movimentazioni di valuta

Premessa legislativa
Con il provvedimento, recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Decreto Legislativo del 21 Novembre 2007 n.231, emesso in data del 3 Aprile 2013, Banca d’Italia ha precisato che gli intermediari finanziari, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dovranno ricorrere agli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela qualora siano utilizzate banconote di grosso taglio.
Analisi
Con il provvedimento sopracitato Banca d’Italia ha definito nuovi obblighi in capo agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2014. In particolare il provvedimento specifica che tali disposizioni sono previste per;
 Banche;
 Poste italiane S.p.A.;
 Istituti di moneta elettronica;
 Istituti di pagamento;
 SIM;
 SGR;
 SICAV;
 Agenti di cambio;
 Intermediari finanziari iscritti ai sensi dell’art.106 del TUB;
 Società fiduciarie di cui all’art. 199 TUF;
 Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
 Mediatori creditizi;
 Agenti in attività finanziaria.
Da precisare che il decreto antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) consente i trasferimenti di contanti superiori a 1.000 euro, solo per il tramite di istituti di credito, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica , questi ultimi con alcuni limiti. Tuttavia da quest’anno, dovrà essere prestata particolare attenzione alle operazioni (di qualsiasi natura) poste in essere con l’utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari superiori a 2.500 euro: in tal caso scatteranno, infatti, specifici approfondimenti da parte dell’intermediario finanziario al fine di escludere fenomeni di riciclaggio.
Nel Provvedimento è chiarito che l’utilizzo di tali banconote presenta un maggiore rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in quanto agevola il trasferimento di importi elevati di contante rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo le transazioni finanziarie non tracciabili.
Nel caso in cui l’operatore di sportello si trovasse a eseguire per conto del cliente un operazione di deposito, di prelievo, di pagamento o di qualsiasi altra operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari superiori a 2.500 euro (indipendentemente dalla circostanza che l’operazione preveda, oltre tale importo, l’utilizzo di altri tagli) dovrà prima di effettuare l’operazione , eseguire specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di verificare che le ragioni alla base di tale operatività consentano di escludere la connessione delle stesse con fenomeni di riciclaggio.
Roma, Vicenza, London, Dublin, München
Page 2
L’utilizzo di banconote di grosso taglio presenta un maggior rischio di riciclaggio e di
finanziamento al terrorismo: è questo il motivo per il quale il Provvedimento della Banca d’Italia
vincola gli intermediari finanziari agli obblighi rafforzati di adeguata verifica. Ma analizziamo
con ordine le disposizioni.
Il punto cardine del tema è che la disciplina antiriciclaggio impone una adeguata verifica della
clientela anche in rapporto sia alla rischiosità dell’operazione stessa sia all’importo. Appurata
l’effettiva sussistenza dell’obbligo di adeguata verifica, occorre definire se lo stesso debba essere
assolto secondo quale metodologia tra le seguenti;
1) in modo ordinario;
2) in modo semplificato;
3) in modo rafforzato.
Nel provvedimento citato si richiama la metodologia rafforzata.
Una metodologia rafforzata di adeguata verifica della clientela è altresì necessaria ed
obbligatoria nei seguenti casi:
3.1. In presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
3.2. Quando il cliente non è fisicamente presente,
3.3. In caso di prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un
altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario.
L’adeguata verifica rafforzata consiste nell’adozione di misure caratterizzate da maggiore
profondità, estensione e frequenza, nelle diverse aree dell’analisi.
Una verifica rafforzata richiede l’acquisizione di informazioni ulteriori rispetto ai dati
identificativi ordinariamente previsti (possono essere richiesti, ad esempio, informazioni relative
ai familiari, conviventi, soggetti in affari) oppure l’acquisizione di ulteriori informazioni
sull’esecutore e il titolare effettivo, in particolare con riferimento alle operazioni occasionali,
possono essere acquisite informazioni sulla natura e lo scopo delle stesse.
Con riferimento ai rapporti continuativi, possono esserci indagini più approfondite sulla natura
e sullo scopo del rapporto. Certamente si noterà che tale procedura porterà ad una maggiore
intensità, ad una maggiore attenzione dei movimenti del conto corrente ed una maggiore
frequenza nel monitoraggio del soggetto.
Qualora non siano fornite valide motivazioni, gli intermediari dovranno astenersi
dall’effettuazione dell’operazione e dalla prosecuzione del rapporto continuativo
instaurato. L’intermediaro potrà, in base alle informazioni raccolte e all’atteggiamento
del cliente, valutare la possibilità di inviare una segnalazione di operazione sospetta.

Dott. Giacomo Breda1
Dottore Commercialista, Saipa, Crcmp
1 L’autore precisa che le informazioni contenute in quest’articolo sono di natura generale ed è destinato solo a fornire
un'introduzione all’argomento. Questa pubblicazione non può essere invocata riguardo a qualsiasi transazione o
decisione di diversa natura e non deve essere vista come un sostituto per la specifica consulenza legale e fiscale.
Inoltre, i lettori devono essere consapevoli che la legge e la sua interpretazione sono in costante evoluzione, giacché
tale, le informazioni contenute in questa pubblicazione possono diventare rapidamente obsolete. I nostri uffici sono
sempre lieti di fornire aggiornamenti sul materiale contenuto in questa guida o di fornire aggiuntive informazioni sul
settore o su l’area di diritto in cui si ha un interesse particolare.
Roma, Vicenza, London, Dublin, München
Page 3
Per maggiori informazioni prego prendere contatto:
Studio Breda
+39+3289106681 +41+799422389
Vicenza: Contrà Busa San Michele n.13

BTS Rosati di Monteprandone & Partners Norton & Lanciotti Law Firm Consulting Ltd-U.K.
Phone: +392772002838 italian mob.ph: +393772002838 fax +390759691313 fax u.k. +442035291525
Roma: Via Cola di Rienzo n.217 (studio Rombola')
London: 1 Princess Street W1B 2AY
Dublin: 93 Upper Georges Street dun Laoghaire County Dublin
München: Maximilian strasse 29

admin
Stampa Pubblicazione: 31/01/2014
Ultimo aggiornamento: 31/01/2014

Analisi dell'art..53.co.2-3 Dlgsv.231/2007 intema di ANTIRICICLAGGIO parte Prima del dott.GIACOMO BREDA



Linee guida del Ministero dell’Economia in merito all’antiriciclaggio

Premessa legislativa
Il Decreto legislativo n. 231/2007 ha attuato la direttiva 2005/60/CE per la prevenzione dell’utilizzodi denaro e/o di strumenti equivalenti nel sistema finanziario internazionale a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Analisi
Ai sensi dell’art.53, commi 2 e 3, del D.Lgs. 231/2007, la vigilanza sui professionisti a fini antiriciclaggio è attribuita alla Guardia di Finanza e agli Ordini professionali in via concorrente, anche se allo stato attuale la relativa funzione è esercitata esclusivamente dalle Fiamme Gialle.
L’unità operativa preposta al controllo dovrà accertare la legittimazione all’esercizio dell’attività (iscrizione ad albo o registro) e la struttura organizzativa del professionista ispezionato, nonché l’eventuale suddivisione dei ruoli e delle responsabilità a fini antiriciclaggio. Durante i controlli si dovrà ad esempio accertare la corretta conservazione e la reperibilità dei dati registrati; nell’ipotesi di registro cartaceo, invece, si dovrà accertare il rispetto dei requisiti richiesti ex legge, quali la numerazione progressiva, la sigla in ogni pagina del professionista o di un collaboratore autorizzato per iscritto e l’indicazione complessiva del numero delle pagine unitamente alla firma dei suddetti soggetti nell’ultimo foglio del registro il quale dovrà essere tenuto in maniera ordinata e leggibile e senza spazi bianchi o abrasioni.
In particolare, secondo le linee guida del MEF:
 Il registro antiriciclaggio cartaceo può essere esibito alla GdF entro tre giorni dalla richiesta degli organi accertatori e non è necessario trascrivere in archivio informatico i dati del titolare effettivo.
L'orientamento del MEF è quello di ritenere valido l'intervallo dei tre giorni fra richiesta e data di consegna (come peraltro si legge anche nell'allegato tecnico n. 6, alla circolare interna della GdF n. 83607 del 19 marzo 2013) non solo per i dati futuri, anche per gli attuali archivi cartacei.
 Anche quando gli studi professionali si avvalgano di collaboratori, gli obblighi antiriciclaggio atterranno esclusivamente al titolare dello studio.
Roma, Vicenza, London, Dublin, München
Page 2
Ma i collaboratori di studio che agiscono attraverso una specifica e propria
partita Iva?
 Il MEF chiarisce che: “la tenuta dell'archivio e gli obblighi di adeguata
verifica sono esclusivamente da ritenersi in capo al titolare dello studio”.
 Di conseguenza il collaboratore con o senza partita iva autonoma, anche
se incaricato di svolgere alcune funzioni di carattere professionale (per
esempio, tenuta di alcune contabilità, predisposizioni di pareri, ecc.) non
sarà assoggettato ad assolvere in proprio l’obbligo antiriciclaggio.
Con riferimento all’adeguata verifica, un tema di rilievo riguarda le molte
difficoltà di individuare il titolare effettivo nei casi in cui il pacchetto di
controllo sia gestito da società fiduciarie residenti in Paesi esteri.
 Secondo le linee guida del MEF, in tal caso, il soggetto fiduciante estero
non sarà tenuto a fornire al professionista adeguate informazioni in
merito. Ma il professionista dovrà valutare se dar corso alla
prestazione professionale o astenersi e successivamente valutare se
compiere la segnalazione di operazione sospetta.
In tema di riciclaggio appare necessario segnalare anche un importante
argomento attinente il tema dell’antiriciclaggio, in particolare la cosiddetta
adeguata verifica della clientela.
 Un successivo chiarimento del MEF riguarda i revisori o i sindaci revisori
per i quali si afferma che ai sensi dell'art. 38, comma 1-bis, D.Lgs.
231/07, i trenta giorni per la trascrizione dell'incarico nell’archivio unico
informatico o cartaceo che sia, decorrono dalla data d’accettazione
dell'incarico da parte del professionista.

Dott. Giacomo Breda1
Dottore Commercialista, Saipa, Crcmp
1 L’autore precisa che le informazioni contenute in quest’articolo sono di natura generale ed è destinato solo a fornire
un'introduzione all’argomento. Questa pubblicazione non può essere invocata riguardo a qualsiasi transazione o
decisione di diversa natura e non deve essere vista come un sostituto per la specifica consulenza legale e fiscale.
Inoltre, i lettori devono essere consapevoli che la legge e la sua interpretazione sono in costante evoluzione, giacché
tale, le informazioni contenute in questa pubblicazione possono diventare rapidamente obsolete. I nostri uffici sono
sempre lieti di fornire aggiornamenti sul materiale contenuto in questa guida o di fornire aggiuntive informazioni sul
settore o su l’area di diritto in cui si ha un interesse particolare.
Roma, Vicenza, London, Dublin, München
Page 3
Per maggiori informazioni prego prendere contatto:
Studio Breda
+39+3289106681 +41+799422389
Vicenza: Contrà Busa San Michele n.13

BTS Rosati di Monteprandone & Partners Norton & Lanciotti Law Firm Consulting Ltd-U.K.
Phone: +392772002838 italian mob.ph: +393772002838 fax +390759691313 fax u.k. +442035291525
Roma: Via Cola di Rienzo n.217 (studio Rombola')
London: 1 Princess Street W1B 2AY
Dublin: 93 Upper Georges Street dun Laoghaire County Dublin
München: Maximilian strasse 29

admin
Stampa Pubblicazione: 31/01/2014
Ultimo aggiornamento: 31/01/2014

giuseppe VERDI e l'arte caricaturale di MELCHIORRE DE FILIPPIS DELFICO


Sabato 25 gennaio 2014 presso la sede del Circolo "Bonazzi" di Perugia il nostro Rettore( conte Prof.Mauro Norton De Neville Rosati di monteprandone de filippis Dèlfico)  terra' una conversazione con illustrazioni e slides sul proprio antenato, MELCHIORRE DE FILIPPIS DELFICO, fine caricaturista di Giuseppe Verdi e "principe della caricatura napoletana dell'800".
La parte grafica è stata realizzata dalla alta professionalita' e dovizia di particolari dalla dott.ssa Luciana Marsiliani di Lauro.
in tale occasione il Rettore consegnera' un diploma di aggregazione del M.o Franco VENANTI, Presidente del Circolo "Bonazzi" quale "SOCIO BENEMERITO ED ONORARIO" del -Centro Studi Delfico in considerazione dell'alta valenza pittorica nazionale ed internazionale del Presidente, famoso artista perugino.

admin
Stampa Pubblicazione: 25/01/2014
Ultimo aggiornamento: 25/01/2014

NOMINA a DIREZIONE UFFICIO STUDI della BTS-ROSATI di MONTEPRANDONE & PARTNERS LAW FIRM LONDON


In data odierna la dott.ssa ANGELA FAZZINI di San Benedetto del Tronto è stata nominata "responsabile scientifica dell'Ufficio Studi BTS Rosati di monteprandone & partners law firm-london-munchen-rome-dublino.
La predetta  professionista, molto stimata e professionamente preparata, seguira' tutte le news internazionali, aggiornamenti  sul diritto societario e tributario internazionale, area di pertinenza della Law Firm.
Congratulazioni e Buon lavoro!

admin
Stampa Pubblicazione: 15/01/2014
Ultimo aggiornamento: 15/01/2014

Aggiornamenti per aziende investitrici in ALBANIA ( a cura avv.Fabiola Ismaili-Ismaili & rota Law firm)


La responsabile dell'ufficio estero Albania della BTS Rosati di monteprandone & partners Law firm (Norton & Lanciotti Law consulting ltd-UK), avv.Fabiola Ismaili dello studio Ismaili & Rota Law firm di Tirana ci ha fornito gli ultimi aggiornamenti di ordine fiscale ed aziendale per tutti coloro che intendono investire in Albania.
La BTS Rosati di Monteprandone & partners Law firm è a disposizione di tutti coloro che possono essere interessati contatttando direttamente lo studio alla seguente email: info.btsconsultant@gmail. com ( oppure visitare sito:www.btsrosatidimonteprandonelawfirm.com)
Ora, leggete attentamente le ultime news!

AGGIORNAMENTI SUL SISTEMA FISCALE ALBANESE

A PARTIRE DAL GENNAIO 2014

 

Il 28 dicembre 2013 il Parlamento albanese ha approvato delle modifiche in ambito fiscale, contenute in un pacchetto di 8 leggi, relative all’imposta sul reddito dal lavoro, l’imposta sulla piccola imprenditoria, sulle accise e l’IVA.

Attraverso questo lavoro si cercherà di illustrare sommariamente le questioni più incisive contenute nelle leggi di modifica, che entrano in vigore dal gennaio 2014.

 

IMPOSTA SUL REDDITO DAL LAVORO

 

Gli stipendi fino a 30.000 lek (213,00 €) al mese continuano a non essere soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito dal lavoro. Invece, saranno penalizzati da queste modifiche i dipendenti che percepiscono un reddito personale dal lavoro superiore ai 130.000 lek al mese (926,00 €), i quali d’ora in poi verseranno un’imposta di valore superiore.

I contribuenti sono stati divisi in 3 scaglioni, come segue:

 

da 0 – 30.000 lek (213,00 €)

0% di aliquota

Da 30.000 – 130.000 (926,00 €)

13 % sulla differenza sopra i 30.000

Più di 130.000

13.000 lek (92,00€) + 23% sulla differenza sopra i 130.000

 

Il previgente regime fiscale prevedeva un’imposta fissa del 10 % per gli stipendi da 30.000 lek a 130.000 lek al mese, mentre dal gennaio 2014, l’aliquota per questa categoria sarà del 13%, applicandola sulla differenza tra la retribuzione lorda personale e lo stipendio minimo di questa fascia (30.000 lek).

 

Questo significa che, chi percepisce uno stipendio di 40.000 lek (285,00€), verserà un’imposta di 1300 lek (9,00€), mentre prima il valore del contributo era 4000 lek (28,00 €).

 

Come premesso, i contribuenti che pagheranno un valore più alto d’imposta saranno quelli appartenenti al terzo scaglione, vale a dire i dipendenti che percepiscono uno stipendio superiore a 926,00 € al mese.

Per semplificare portiamo un altro esempio. Chi percepisce uno stipendio di 140.000 lek al mese, prima delle modifiche pagava un imposta di 14000 lek (99,00€), mentre adesso verserà 15.300 lek (109,00€) al mese.

 

 

IMPOSTA SULLA PICCOLA IMPRENDITORIA

 

La suddivisione in due categorie dei soggetti contribuenti per la piccola imprenditoria rimane invariata.

I soggetti con un reddito lordo annuo, che comprende la circolazione delle merci, gli utili realizzati, i redditi da proprietà mobiliari e immobiliari, fino a 2.000.000,00 lek (14.252,00 €), saranno sottoposti a una quota fissa di imposta di 25.000 lek (178,00 €) annui, invece dei 106,00€ precedenti.

L’aliquota applicata alla seconda categoria, che comprende le imprese che hanno un reddito da 2.000.000 lek fino a 8.000.000,00 lek (57.000,00 €), sarà 7,5%.

Per tutte le altre imprese il valore dell’imposta applicata sul reddito annuale si porta a 15%.

 

QUESTIONI PROCEDURIALI

 

Un’altra importante modifica, apportata con il pacchetto fiscale in vigore dall’inizio di quest’anno, è il nuovo limite di pagamento in contanti, fissato a 150.000 lek (1068,00€), invece dei 300.000 lek precedenti.

Il risultato del controllo fiscale deve essere contestato entro 15 giorni dalla comunicazione dello stesso, e non più entro 5 giorni, come previsto prima.

In caso di ricorso contro la procedura di controllo relativa al pagamento degli obblighi fiscali, il contribuente può mettere a disposizione delle autorità una garanzia bancaria, fino alla perfezione di detta procedura, diversamente dal regolamento precedente, che imponeva il pagamento della differenza presunta.

 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (TVSH)

 

A partire dal 1 aprile 2014, si prevede l’esonero dal pagamento dell’IVA per il rifornimento di medicinali e assistenza medica, che fino ad ora erano sottoposti ad un’aliquota di 10%.

A partire dal 1 gennaio 2014, il rimborso dell’IVA deve essere fatto entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta da parte del contribuente.

 


admin
Stampa Pubblicazione: 12/01/2014
Ultimo aggiornamento: 12/01/2014

partnership con Avv.Nicoleta-Mariana ZAHARIA-Law Firm (S.C NZ Business Counseling Srl di PODARI-BUCAREST ROMANIA


si comunica che il 23 dicemvre la BTS ROSATI di MONTEPRANDONE law firm e NORTON &LANCIOTTI LAW CONSULTING LTD UK hanno stipulato una convenzione con la societa' S.C. NZ BUSINESS COUNSELING  di PODARI-.ROMANIA una law firm dell'avv.Nicoleta -Mariana ZAHARIA per tutto cio' che concerne la delocalizzazione di imprese in romania.
congratulazioni!


admin
Stampa Pubblicazione: 3/01/2014
Ultimo aggiornamento: 3/01/2014
 

 
 
 
 
 
Centro di Studi Internazionali "G.B. Dèlfico" © 2009 - 2024  — web project by A.M.
 
Bookmark and Share