Stemma Centro Studi Internazionali 'G.B. Delfico' - Atri (Te)
  Skip Navigation Links

spacer

Segnaliamo

> News


Biografia Prof Mauro Norton Rosati


Biografia Mauro Norton Rosati

https://www.progettolibertafinanziaria.com/post/tutelare-la-propriet%C3%A0-nel-nuovo-millennio

admin
Stampa Pubblicazione: 16/03/2024
Ultimo aggiornamento: 16/03/2024

finanziara 2024 quale i patto sulle imprese. conferenza il 26 gennaio 2024 a vicenza del prof.mauro norton


https://www.linkedin.com/posts/co-prof-mauro-norton-rosati-di-monteprandone-delfico-73a5647b_prenotazione-e-pagamento-cliccare-sul-seguente-activity-7146869235221262336-92wa?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


admin
Stampa Pubblicazione: 30/12/2023
Ultimo aggiornamento: 30/12/2023

CONVEGNO A SAN MARINO- REGISTARZIONE INTERA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRE 2023



https://youtu.be/6ZEFamenqwc?si=N5xFT7wslbobIBxz

admin
Stampa Pubblicazione: 1/12/2023
Ultimo aggiornamento: 1/12/2023

RESOCONTO CONVEGNO SU NOBILTA A SAN MARINO 25 NOVEMBRE 2023


https://www.notiziarioaraldico.info/2023120120255/borella-e-la-nobilta-della-repubblica-di-san-marino/

admin
Stampa Pubblicazione: 1/12/2023
Ultimo aggiornamento: 1/12/2023

PRESENTAZIONE MASTER "CONSULENTE FILANTROPICO"


https://youtu.be/JydEz_spwNE


I
NFO:CENTROSTUDIDELFICO@GMAIL.COM

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 21/11/2023
Ultimo aggiornamento: 21/11/2023

25 novembre 2023 al teatro titano di san marino:evento su NOBILTA' SAN MARINESE



admin
Stampa Pubblicazione: 21/11/2023
Ultimo aggiornamento: 21/11/2023

25 novembre 2023 al teatro titano di san marino:evento su NOBILTA' SAN MARINESE



admin
Stampa Pubblicazione: 21/11/2023
Ultimo aggiornamento: 21/11/2023

NOBILTA SANMARINESE 25 NOVEMBRE 2023 TEATRO TITANO CITTA DI SAN MARINO con conte MAURO ROSATI DI MONTEPRANDONE DE PROF.ANDREA BORELLA



admin
Stampa Pubblicazione: 17/11/2023
Ultimo aggiornamento: 17/11/2023

Intervista prof Norton rosati delfico e Manuel Aldegheri. Canale Italia. 30/09/23



Admin
Stampa Pubblicazione: 3/10/2023
Ultimo aggiornamento: 3/10/2023

trasmissiojne del 30 settembre 2023 su canale italia:Iintervusta al prof.norton rosati e manuel aldegheri



admin
Stampa Pubblicazione: 2/10/2023
Ultimo aggiornamento: 2/10/2023

Intervista prof Norton e Borella su Canale Italia 18/8/23



ADMIN
Stampa Pubblicazione: 22/08/2023
Ultimo aggiornamento: 22/08/2023

intervista al prof.mauro norton rosati su canale italia SUL trust domenica 14 maggio 2023


https://www.linkedin.com/posts/co-prof-mauro-norton-rosati-di-monteprandone-delfico-73a5647b_intervista-al-promauro-norton-rosati-canale-activity-7063802159330435072-iq6B?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

admin
Stampa Pubblicazione: 15/05/2023
Ultimo aggiornamento: 15/05/2023

CONFERENZA 17 MARZO 2023 SAN BENEDETTO DEL TRONTO


CONFERENZA 17 MARZO 2023 SAN BENEDETTO DEL TRONTO

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 11/03/2023
Ultimo aggiornamento: 11/03/2023

il trust e l'arte. roma campidoglio relatori proflmauro norton rosati e prof.ssa alessamdra toscani 10 gennaio 2023 ore 16




ADMIN
Stampa Pubblicazione: 18/12/2022
Ultimo aggiornamento: 18/12/2022

BICENTENARIO FAMIGLIA DE FILIPPIS DELFICO MONTESILVANO 2018 HOTEL SEA LION RICORDI


FOTO CONVEGNO BICENTENARIO FAM DE FILIPPIS DELFICO

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 2/10/2022
Ultimo aggiornamento: 2/10/2022

CONFERENZA A COSTA DI ROVIGO 10 DICEMBRE 2022 CON DELTA VENETO e prof.MAURO NORTON ROSATI


CONFERENZA DEL PROF.MAURO NORTON A COSTA DI ROVIGO CON DELTA VENETO

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 2/10/2022
Ultimo aggiornamento: 2/10/2022

conferenza webinar syu TRUST E STRUMENTI FINANZIARI del PROF.MAURO NORTON ROSATI


conferenza webinar del prof.norton rosaati delfico su  TRUST E STRUMENTI FINANZIARI

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 2/10/2022
Ultimo aggiornamento: 2/10/2022

conferenza A a bassano del grappa del prof.mauro norton rosati sulla difesa del contribuente verso il fisco ed a SPELLO per il 18 ottobre sul TRUST


conferenza a BASSANO DEL GRAPPA del prof.mauro norton rosati conferenza TRUST a SPELLO

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 2/10/2022
Ultimo aggiornamento: 2/10/2022

targa ricordo e benemerenza da parte DELTA VENETO al conte prof.mauro norton rosati di monteprandone


targa ricordo al conte pro.fmauro norton rosati

admin
Stampa Pubblicazione: 2/10/2022
Ultimo aggiornamento: 2/10/2022

PARTECIPAZIONE QUALE MEMBRO PREMIO INTERNAZIONALE GIORNALISMO -ATRI 22 OTTOBRE 2022


PREMIO DI GIORNALISMO

admin
Stampa Pubblicazione: 2/10/2022
Ultimo aggiornamento: 2/10/2022

bassano del grappa: conferenza TRUST da parte prof,mauro norton rosati di monteprandone 25 settembre 2022


conferenza sul TRUST a LAGO DI LEVICO VALSUGANA

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 2/10/2022
Ultimo aggiornamento: 2/10/2022

conferenza sul TRUST a LAGO DI LEVICO VALSUGANA del prof,MAURO NORTON ROSATI


conferenza trust a lago di levico

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 2/10/2022
Ultimo aggiornamento: 2/10/2022

FOTO CONVEGNO A BASSANO DEL GRAPPA 25 SETTEMBRE 2022 DEL PROF.NORTON ROSATI


MOMENTI DEL CONVEGNO SU TRUST TENUTO DAL PROF.MAURO NORTON ROSATI

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 2/10/2022
Ultimo aggiornamento: 2/10/2022

INTERVENTO DEL PROF.MAURO NORTON SU "RESPONSABILITA' DEI MAGISTRATI" RADIO CERRANO WEB


https://fb.watch/8_s0iyLxHH/

Admin
Stampa Pubblicazione: 31/10/2021
Ultimo aggiornamento: 31/10/2021

il trist nel diritto commerciale:intervento a RADIO CERRANO WEB dei proff.NORTON DELFICO E BREDA


https://fb.watch/8_qNtvGBHl/

Admin
Stampa Pubblicazione: 31/10/2021
Ultimo aggiornamento: 31/10/2021

INTERVISTA su RADIO CERRANO WEB. del prof.MAURO NORTON ROSATI su"PRIMATO DIRITTO EUROPEO su QUELLO POLACCO"?


https://fb.watch/8_rWDqEncl/

Admin
Stampa Pubblicazione: 31/10/2021
Ultimo aggiornamento: 31/10/2021

IL TRIST SRUMENTO DI TUTELA PER LA RESPOSNABILITA MEDICA


https://fb.watch/8_siIl7p1c/

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 31/10/2021
Ultimo aggiornamento: 31/10/2021

LA PALLACANESTRO VIOLA DI RC-TUTELA DEL PATRIMONIO RADIO CERRANO WEB


https://fb.watch/8_sdJA_4Zk/

Admin
Stampa Pubblicazione: 31/10/2021
Ultimo aggiornamento: 31/10/2021

CASO LOTITO INTERVISTA RADIO CERRANO WEB


https://fb.watch/8_s92WIggt/

Admin
Stampa Pubblicazione: 31/10/2021
Ultimo aggiornamento: 31/10/2021

INTREVENTO: INTELLIGENZA ARTIFICIALE E GIUSTIZIOA PREDITTIVA RADIO CERRANO WEB


https://fb.watch/8_s5g8Ax2H/

Admin
Stampa Pubblicazione: 31/10/2021
Ultimo aggiornamento: 31/10/2021

Delocalizzazionei provvedimenti Riki? Programma radio cerrano web cn prof,mauro Norton



Admin
Stampa Pubblicazione: 13/09/2021
Ultimo aggiornamento: 13/09/2021

Trust ed antiriclaggio interventi proff Norton rosati e Breda



Admin
Stampa Pubblicazione: 31/05/2021
Ultimo aggiornamento: 31/05/2021

TRUST E SOCIETA SPORTVE ALLA LUCE DEL DLGSV,.36/2021 INTERVENTO PROF.mauro norton rosati delfico





https://fb.watch/5K6RK16WYi/

Admin
Stampa Pubblicazione: 26/05/2021
Ultimo aggiornamento: 26/05/2021

TRUST E SOCIETA SPORTVE ALLA LUCE DEL DLGSV,.36/2021 INTERVENTO PROF.mauro norton rosati delfico





https://fb.watch/5K6RK16WYi/

Admin
Stampa Pubblicazione: 26/05/2021
Ultimo aggiornamento: 26/05/2021

TRUST E SOCIETA SPORTVE ALLA LUCE DEL DLGSV,.36/2021 INTERVENTO PROF.mauro norton rosati delfico


TRUST E SOCIETA SPORTVE ALLA LUCE DEL DLGSV,.36/2021


https://fb.watch/5K6RK16WYi/

Admin
Stampa Pubblicazione: 26/05/2021
Ultimo aggiornamento: 26/05/2021

LA PALLACANESTRO VIOLA DI RC INTERVENTO SUL TRUST DEL PROF.MAURO NORTON RODSATI DELFICO


https://fb.watch/5C_Krnp5Ea/

Admin
Stampa Pubblicazione: 21/05/2021
Ultimo aggiornamento: 21/05/2021

Trust ed investimenti finanziari webinar Consulenti finanziari Forza 4 su Facebook diretta oggi 19/5/21



Admin
Stampa Pubblicazione: 19/05/2021
Ultimo aggiornamento: 19/05/2021

LA PALLACANESTRO VIOLA REGGIO CALABRIA PATRIMONIO SPORTIVO E DI VALORI interviene prof.MAURO NORTON ROSATI DELFICO SUL TRUST NELLO SPORT


https://twitter.com/btsconsultant/status/1394319850747699204?s=20

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 17/05/2021
Ultimo aggiornamento: 17/05/2021

Intervista di Mauro Norton rosati delfico a Paola Sorge su D’Annunzio ed i Delfico : il cenacolo di nereto



Admin
Stampa Pubblicazione: 14/05/2021
Ultimo aggiornamento: 14/05/2021

INTERVISTA DEL DOTT.PAOLO GILA al PROF.MAURO NORTON ROSATI DELFICO



1-https://youtu.be/mPT-oLgMhdk

2PARTE. https://youtu.be/ePIL-PnELTw


3-PARTE  https://youtu.be/TH03oNd_qYQ

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 12/05/2021
Ultimo aggiornamento: 12/05/2021

Trasmissione radio Cerrano web su manoscritto gregorio De filippis delfico


https://fb.watch/50LCvlUzfz/

Admin
Stampa Pubblicazione: 22/04/2021
Ultimo aggiornamento: 22/04/2021

Programma radio cerrano web lunedì 19 aprile 2021 prof mauro Norton rosati delfico


 

Admin
Stampa Pubblicazione: 16/04/2021
Ultimo aggiornamento: 16/04/2021

programma radiofonico video su BON TON con contessa cristiana Anselmi disc.da luciano bonaparte RADIO CERRANO WEB


https://fb.watch/4yP-FHmBcD/

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 30/03/2021
Ultimo aggiornamento: 30/03/2021

Il prof mauro Norton rosati intervista il 17/3/21 ore 18.30



Admin
Stampa Pubblicazione: 17/03/2021
Ultimo aggiornamento: 17/03/2021

Intervento del prof mauro Norton rosati delfico a Radio Cerrano Web ore 19 su Facebook



Admin
Stampa Pubblicazione: 17/03/2021
Ultimo aggiornamento: 17/03/2021

nuovi corsi attivati ALBANY INTERNATIONAL SCHOOL UK proff.norton rosati delfico e francesco rosati di monteprandone



https://www.albanyintschool.co.uk/post/notice-next-mid-term-academic-courses

admin
Stampa Pubblicazione: 28/02/2021
Ultimo aggiornamento: 28/02/2021

webinar: le fondazioni dalla anrichita ad ggi tra Occidente ed Oriente. FONDAZIONI PIE-WAQF-CHARITABLE TRUST E TERZO SETTORE relazione anche del prof.Mauro norton Rosati Delfico


https://www.facebook.com/lionsmaestadellevolte/videos/760102244940847

admin
Stampa Pubblicazione: 27/02/2021
Ultimo aggiornamento: 27/02/2021

Resocontò Stampa su Trust e responsabilità medica sul prof Norton rosati



Admin
Stampa Pubblicazione: 5/02/2021
Ultimo aggiornamento: 5/02/2021

SOS IMPRESE DOPO COVID: TRUST E BRAND: intervento prof.MAURO NORTON ROSATI DELFICO


https://youtu.be/hr5OjMU92oA

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 23/01/2021
Ultimo aggiornamento: 23/01/2021

Intervista al prof.mauro Norton rosati massimo esperto di trust



Admin
Stampa Pubblicazione: 22/01/2021
Ultimo aggiornamento: 22/01/2021

il TRUST E BRAND: NUOVE OPPORTUNITA PER LE IMPRESE DOPO COVID 19 intervemto prof.MAURO NORTON ROSATI DELFICO


https://www.facebook.com/100011591372507/videos/1236136450116056/

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 11/01/2021
Ultimo aggiornamento: 11/01/2021

PRESENTAZIONE DIRETTA FACEBOOK PER IL 14 GENNAIO 2021 ORE 19,30


https://youtu.be/8UMXlZfitMY




ADMIN
Stampa Pubblicazione: 9/01/2021
Ultimo aggiornamento: 9/01/2021

WEBINAR 27 NOVEMBRE 2020 SEMINARIO CONFIMI INDUSRIA UMBRIA SUL TRUST. REL.PROF.MAURO NORTON ROSATI DELFICO


https://fb.watch/2224FZ1DsT/

Admin
Stampa Pubblicazione: 28/11/2020
Ultimo aggiornamento: 28/11/2020

VENDERDI 27 NOVEMBRE 2020 IL TRUST. prof.mauro norton Rosati Delfico


https://confimiumbria.it/eventi/?fbclid=IwAR38MXuVo-3B2F_7PFid1GhAzfxOY91fx5kw9EdNmfSMW_namrCQaKF8wLw

admin
Stampa Pubblicazione: 21/11/2020
Ultimo aggiornamento: 21/11/2020

CELEBRAZIONI BICENTENARIO FAMIGLIA DE FILIPPIS DELFICO 1820-2020 MONTESILVANO 17 OTTOBRE 2020




Admin
Stampa Pubblicazione: 3/10/2020
Ultimo aggiornamento: 3/10/2020

intervento a tef channel 25 aprile 2020 prof.norton rosati delfico



admin
Stampa Pubblicazione: 25/04/2020
Ultimo aggiornamento: 25/04/2020

Suggerimenti per il dopo crisi intervista del prof mauro rosati



Admin
Stampa Pubblicazione: 5/04/2020
Ultimo aggiornamento: 5/04/2020

intervista sul DOPO CRISI CORONAVIRUS DEL PROF.MAURO NORTON ROSATI DELFICO


https://youtu.be/uT8vNOntuKs


















admin
Stampa Pubblicazione: 4/04/2020
Ultimo aggiornamento: 4/04/2020

intervusya al prof.mauro rosati delfico sul TRUST ED OPPORTUNITA' DOPO EPIDEMIA



ADMIN
Stampa Pubblicazione: 3/04/2020
Ultimo aggiornamento: 3/04/2020

intervista su TRUST E RILANCIO ECONOMIA DOPO CORONAVIRUS DEL PROF.MAURO NORTON ROSATI DELFICO



ADMIN
Stampa Pubblicazione: 31/03/2020
Ultimo aggiornamento: 31/03/2020

Intervento prof Norton 4 febbraio 2920;



Admin
Stampa Pubblicazione: 5/03/2020
Ultimo aggiornamento: 5/03/2020

Intervista in anteprima convegno sul Quatar del profmauro Norton rosati delfico



Admin
Stampa Pubblicazione: 2/02/2020
Ultimo aggiornamento: 2/02/2020

Intervista in anteprima convegno sul Quatar del profmauro Norton rosati delfico



Admin
Stampa Pubblicazione: 2/02/2020
Ultimo aggiornamento: 2/02/2020

Convegno Italia Quatar 4 febbraio 2020 Roma


https://drive.google.com/file/d/0B7afwY0tgbiPR1gyMmtqTW56d3hjclFBWWN0OHo0RGwtSkM4/view

Admin
Stampa Pubblicazione: 30/01/2020
Ultimo aggiornamento: 30/01/2020

Conferenza Apmi Umbria con prof mauro Norton devo hotel perugia pontesan Giovanni



Admin
Stampa Pubblicazione: 20/11/2019
Ultimo aggiornamento: 20/11/2019

ROVIGO: 22 NOVEMBRE 2019 TRUST E CRISI DI IMPRESA. RELATORI: PROF.MAURO NORTON ROSATI DELFICO E DOTT.DAVIDE SCAVAZZA




ADMIN
Stampa Pubblicazione: 31/10/2019
Ultimo aggiornamento: 31/10/2019

Crisi di impresa con i proff Norton BREDA e Monica Mandico



Admin
Stampa Pubblicazione: 26/09/2019
Ultimo aggiornamento: 26/09/2019

articolo prof breda su ALBANY MAGAZINE


https://www.albanyintschool.co.uk/single-post/2019/08/28/A-brief-lesson-of-the-CFIUS-and-FIRRMA-law

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 1/09/2019
Ultimo aggiornamento: 1/09/2019

LOCANDINA CONVEGNO 18 SETTEMBRE 2019 ROMA: I.A SCENARI E SUGGESTIONI- relazione anche del prof.NORTON ROSATI DELFICO



admin
Stampa Pubblicazione: 28/08/2019
Ultimo aggiornamento: 28/08/2019

Trust e crisi di impresa Roma 10 luglio 2019 Pr8f Norton rosati delfico e BREDA ed avv fiore melacrinis



Admin
Stampa Pubblicazione: 24/06/2019
Ultimo aggiornamento: 24/06/2019

Crisi di impresa e trustconvegno 21 giugno 2019 Universita TERAMO prof Norton delfico e BREDA



admin
Stampa Pubblicazione: 5/06/2019
Ultimo aggiornamento: 5/06/2019

Epistolario tra mio quadrisavolo gregorio de filippis delfico e giacomo leopardi


https://lnkd.in/gpbgmXC


Admin
Stampa Pubblicazione: 29/05/2019
Ultimo aggiornamento: 29/05/2019

Presentazione video conferenza 31 maggio 2019 Trust beni storici fisco dei proff Norton rosati delfico e BREDA Torreglia di Padova



Admin
Stampa Pubblicazione: 22/05/2019
Ultimo aggiornamento: 22/05/2019

Presentazione in video convegno Pesaro 10 maggio 2019 su codice crisi di impresa e trust



Admin
Stampa Pubblicazione: 7/05/2019
Ultimo aggiornamento: 7/05/2019

codice della crisi di impresa e trust- PESARO 10 MAGGIO 2019 interventi:proff.MAURO NORTON ROSATI DELFICO E GIACOMO BREDA



ADMIN
Stampa Pubblicazione: 29/04/2019
Ultimo aggiornamento: 29/04/2019

Presentazione libro di Giuseppe di melchiorre su Castelbasso



Admin
Stampa Pubblicazione: 23/03/2019
Ultimo aggiornamento: 23/03/2019

Focus Tunisia



Admin
Stampa Pubblicazione: 28/12/2018
Ultimo aggiornamento: 28/12/2018

Focus Tunisia video



Admin
Stampa Pubblicazione: 27/11/2018
Ultimo aggiornamento: 27/11/2018

FOCUS TUNISIA-ITALIA CENTO STUDI DELFICO FOUNDAYION- APMI UMBRIA-SCUOLA ETICA ED ECONOMIA ASSISI 16 NOVEMBRE 2018 PERUGIA HOTEL DECO'




admin
Stampa Pubblicazione: 1/11/2018
Ultimo aggiornamento: 1/11/2018

RINNOVO CARICHE CONSIGLIO SCIENTIFCO CENTRO STUDI DELFICO FOUNDATION


E stato rinnovato tottalmente il CONSIGLIO SCIENTIFICO della CENTRO STUDI DELFICO FOUNDATION:
RETTORE: N.H Co.Prof.Avv.Mauro Norton Rosati Mauro De Filippis Delfico
CONSIGLIERI:
Prof.dott.Giacomo Breda
Prof.dott.Roberto Veraldi
N.H.B.ne dott. Francesco Saverio Leopardi di Civitaquana
N.H dott. Giuseppe Castriota Scanderbegh dei principi di Albania
N.H dott.Loris Castriota Scanderbegh dei Principi di Albania
N.H Contr.Ammiraglio Santo Giacomo Legrottaglie
N.H Alessio Sabatini Sciarroni
N.D dott, Cristiana dei conti Anselmi
REVISORI:
N.D Dott.Manuela Rossi 
N.D avv.Federica Mariottino

AUGURI E CONGRATULAZIONI A NOI TUTTTI PER UN BEN OPERARE NELL'INTERESSE DELLA CULTURA SULLA SCIA DI QUANTO I DELFICO HANNO POTUTO REALIZZARE NON SOLO NEL TERAMANO MA NELL'ITALIA TUTTA.


admin
Stampa Pubblicazione: 29/10/2018
Ultimo aggiornamento: 29/10/2018

FINANZA ISLAMICA E BANCA OCCIDENTALE: PROF.VERALDI, PROF.MAURO ROSATI NORTON DELFICO, E PROF.GIACOMO BREDA


FINANZA ISLAMICA E BANCA OCCIDENTALE

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 19/10/2018
Ultimo aggiornamento: 19/10/2018

Trust e cyber data security dei proff Norton rosati delfico e BREDA



Admin
Stampa Pubblicazione: 6/09/2018
Ultimo aggiornamento: 6/09/2018

La contessa di Castiglione il prof mauro Norton rosati moderatore /evento el centro studi delfico e Lions



Admin
Stampa Pubblicazione: 28/08/2018
Ultimo aggiornamento: 28/08/2018

Trust e banca. Convegno napoli 24 ottobre 2018



Admin
Stampa Pubblicazione: 27/08/2018
Ultimo aggiornamento: 27/08/2018

Intervista del prof Norton rosati delfico sul trust



ADMIN
Stampa Pubblicazione: 15/08/2018
Ultimo aggiornamento: 15/08/2018

Segnalazione sito rosati law firm



Admin
Stampa Pubblicazione: 14/08/2018
Ultimo aggiornamento: 14/08/2018

OFFLINE IS THE LUXURY di SILVIA MARCHETTI agenzia statampa italia


http://agenziastampaitalia.it/speciali-asi/speciale/40428-al

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 25/07/2018
Ultimo aggiornamento: 25/07/2018

Ingerenza o non ingerenza, questo è il problema di Mauro Norton rosati delfico



Admin
Stampa Pubblicazione: 14/05/2018
Ultimo aggiornamento: 14/05/2018

intervento sul TRUST per i disabili da AUTISMO a FOSSANO-BLUE CONNECTION organizzato da GABRIELA INCISA DI CAMERANA


https://youtu.be/2KI12X1thLI

admin
Stampa Pubblicazione: 23/04/2018
Ultimo aggiornamento: 23/04/2018

FOSSANO 21 APRILE 2018 BLUE CONNECTION IN TEMA DI AUTISMO IL TRUST DOPO DI NOI PROFF.ROSATI E BREDA


https://drive.google.com/drive/u/0/recent

admin
Stampa Pubblicazione: 18/04/2018
Ultimo aggiornamento: 18/04/2018

SAMSUNG E BIT COIN: nuovo business? di MAURO NORTON ROSATI DELFICO




http://www.agenziastampaitalia.it/economia/37554-samsung-electorinics-e-bit-coin-nuovo-business

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 3/02/2018
Ultimo aggiornamento: 3/02/2018

fat tax rtoflessione del prof.mauro norton rosati di monteprandone de filippis delfico


http://www.agenziastampaitalia.it/politica/politica-nazionale/37383-editoriale-asi-la-flat-tax-proposta-indecente

admin
Stampa Pubblicazione: 25/01/2018
Ultimo aggiornamento: 25/01/2018

promozione master brevi ALBANY INTERNATIONAL SCHOOL


https://www.albanyintschool.co.uk/single-post/2018/01/14/Leadership-Learning-Manager-Course

admin
Stampa Pubblicazione: 14/01/2018
Ultimo aggiornamento: 14/01/2018

CONVEGNO SUl TRUST. prof.mantucci, D'ayala Valva. Rosati norton. Breda


http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2017-11-07/a-perugia-convegno-trust-153313.php

admin
Stampa Pubblicazione: 11/11/2017
Ultimo aggiornamento: 11/11/2017

intervusta ai proff.Maurto Norton Rosati Delfico e Breda sul saggio IL TRUST DISCREZIONALE E SUB TRUST:aspetti civilistici e fiscali


http://agenziastampaitalia.it/speciali-asi/speciale/35147-un-saggio-sul-trust-discrezionale-e-sub-trust-intervista-con-gli-autori-prof-mauro-norton-rosati-e-giacomo-breda

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 15/09/2017
Ultimo aggiornamento: 15/09/2017

il trust discrezionale e sub trust: aspetti civilistici e fiscali di prof.Mauro Norton rosati Delfico e prof.giacomo BREDA




http://www.worldlawbook.com/immaginevideo/trust-discrezionale-e-sub-trust-aspetti-civilistici-e-fiscali-7279.htm

admin
Stampa Pubblicazione: 28/08/2017
Ultimo aggiornamento: 28/08/2017

ippolito nievo e leopardi di Francesco rosati di monteprandone


http://agenziastampaitalia.it/speciali-asi/speciale/31360-leopardi-e-nievo-un-legame-poco-conosciuto

admin
Stampa Pubblicazione: 2/11/2016
Ultimo aggiornamento: 2/11/2016

NEWS IN TEMA DI PROCESSO TRIBUTARIO. PROF.BREDA, NORTON DELFICO, D'AYALA VALVA E TINELLI



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208930952723654&set=a.3646253787556.2140777.1010754452&type=3&theater

admin
Stampa Pubblicazione: 21/10/2016
Ultimo aggiornamento: 21/10/2016

NEWS IN TEMA DI PROCESSO TRIBUTARIO. PROF.BREDA, NORTON DELFICO, D'AYALA VALVA E TINELLI



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208930952723654&set=a.3646253787556.2140777.1010754452&type=3&theater

admin
Stampa Pubblicazione: 21/10/2016
Ultimo aggiornamento: 21/10/2016

riflessione sull'utilizzo del dipinto LA GIOCONDA di FRANCESCO ROSATI DELFICO


http://agenziastampaitalia.it/cultura/cultura-2/31195-il-dipinto-dai-multi-significati-la-gioconda

admin
Stampa Pubblicazione: 9/10/2016
Ultimo aggiornamento: 9/10/2016

tony blair si rimette in gioco? di Francesco Rosati Delfico


http://agenziastampaitalia.it/politica/politica-estera/31193-tony-blair-si-rimette-in-gioco

admin
Stampa Pubblicazione: 9/10/2016
Ultimo aggiornamento: 9/10/2016

un segreto scandinavo in india di francesco rosati delfico


http://agenziastampaitalia.it/cultura/31102-un-segreto-scandinavo-in-india

admin
Stampa Pubblicazione: 4/10/2016
Ultimo aggiornamento: 4/10/2016

essenza della esperienza di Francesco rosati delfico


http://agenziastampaitalia.it/cultura/cultura-2/31103-l-essenza-della-esperienza

admin
Stampa Pubblicazione: 4/10/2016
Ultimo aggiornamento: 4/10/2016

ettore fieramosca. interVista ad una discendente di FRANCESCO ROSATI DELFICO


http://agenziastampaitalia.it/speciali-asi/speciale/30947-ettore-fieramosca-intervista-ad-una-discendente

admin
Stampa Pubblicazione: 21/09/2016
Ultimo aggiornamento: 21/09/2016

FINANZA ISLAMICA di MAURO NORTON ROSATI DELFICO


http://agenziastampaitalia.it/speciali-asi/speciale/30686-la-banca-islamica-apre-in-italia-concorrenza-o-sinergia

admin
Stampa Pubblicazione: 1/09/2016
Ultimo aggiornamento: 1/09/2016

IL trust a tutela delle donazioni ai terremotati di Mauro Norton Rosati Delfico


http://agenziastampaitalia.it/speciali-asi/speciale/30634-il-trust-come-suggerimento-per-tutelare-le-donazioni-ai-terremotati

admin
Stampa Pubblicazione: 28/08/2016
Ultimo aggiornamento: 28/08/2016

TORQUATO TASSO e l'ACCADEMIA DEGLI SCIOLTI a FERMO di FRANCESCO ROSATI DI MONTEPRANDONE DELFICO


 http://agenziastampaitalia.it/cultura/cultura-2/30633-l-accademia-degli-sciolti-e-torquato-tasso-a-fermo

admin
Stampa Pubblicazione: 28/08/2016
Ultimo aggiornamento: 28/08/2016

TORQUATO TASSO e l'ACCADEMIA DEGLI SCIOLTI a FERMO di FRANCESCO ROSATI DI MONTEPRANDONE DELFICO


 http://agenziastampaitalia.it/cultura/cultura-2/30633-l-accademia-degli-sciolti-e-torquato-tasso-a-fermo

admin
Stampa Pubblicazione: 28/08/2016
Ultimo aggiornamento: 28/08/2016

perche' è considerato offensivo il burkini? di Francsco Rosati Delfico


http://agenziastampaitalia.it/politica/politica-nazionale/30545-perche-la-gente-trova-offensivo-il-burkini

admin
Stampa Pubblicazione: 22/08/2016
Ultimo aggiornamento: 22/08/2016

INTERVISTA AL DISCENDENTE DI DANTE ALIGHIERI di FRANESCO ROSATI DELFICO


http://agenziastampaitalia.it/speciali-asi/speciale/30499-dante-un-discendente-vive-a-perugia-intervista-al-conte-sperello-di-serego-alighieri

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 18/08/2016
Ultimo aggiornamento: 18/08/2016

LA CIPOLLA DO TROPEA di FRANCESCO ROSATI DELFICO


http://agenziastampaitalia.it/speciali-asi/speciale/30383-cose-buone-e-sane-dall-italia-la-cipolla-rossa-di-tropea-una-grande-amica-del-cuore

admin
Stampa Pubblicazione: 7/08/2016
Ultimo aggiornamento: 7/08/2016

TORQUATO TASSO ED I GUIDEROCCHI DI ASCOLI. curiosita' letterarie di FRANCESCO ROSATI DELFICO


http://agenziastampaitalia.it/cultura/cultura-2/30360-torquato-tasso-ed-i-guiderocchi-curiosita-letterarie

admin
Stampa Pubblicazione: 6/08/2016
Ultimo aggiornamento: 6/08/2016

Gioacchino belli ed il conte Neroni di francesco rosati


http://agenziastampaitalia.it/cultura/cultura-2/30272-gioacchino-belli-e-le-marche-la-grande-amicizia-con-il-conte-giuseppe-neroni-cancelli

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 31/07/2016
Ultimo aggiornamento: 31/07/2016

colloquio con lo spirito di MELCHIORRE DELFICO di Francesco rosati Delfico


http://agenziastampaitalia.it/cultura/cultura-2/30237-colloquio-con-lo-spirito-di-melchiorre-delfico

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 28/07/2016
Ultimo aggiornamento: 28/07/2016

colloquio con lo spirito di MELCHIORRE DELFICO di Francesco rosati Delfico


http://agenziastampaitalia.it/cultura/cultura-2/30237-colloquio-con-lo-spirito-di-melchiorre-delfico

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 28/07/2016
Ultimo aggiornamento: 28/07/2016

un prezioso saggio su MELCHIORRE DELFICO del prof.FLAVIO FELICE



admin
Stampa Pubblicazione: 18/07/2016
Ultimo aggiornamento: 18/07/2016

MOLTE VITE UN SOLO AMORE recensione di FRANCESCO ROSATI DELFICO


http://agenziastampaitalia.it/cultura/cultura-2/30074-molte-vite-un-solo-amore-di-brian-weiss-l-eterno-incontro-delle-anime-gemelle

admin
Stampa Pubblicazione: 14/07/2016
Ultimo aggiornamento: 14/07/2016

ignazio TREVISANI e GEROLAMO BONAPARTE di FRANCESCO ROSATI DELFICO


http://agenziastampaitalia.it/cultura/cultura-2/30076-il-marchese-scomodo-la-vera-storia-di-giuseppe-ignazio-trevisani-passioni-risorgimentali-ed-un-legame-con-gerolamo-bonaparte-fabiano-del-papa

admin
Stampa Pubblicazione: 14/07/2016
Ultimo aggiornamento: 14/07/2016

ignazio TREVISANI e GEROLAMO BONAPARTE di FRANCESCO ROSATI DELFICO


http://agenziastampaitalia.it/cultura/cultura-2/30076-il-marchese-scomodo-la-vera-storia-di-giuseppe-ignazio-trevisani-passioni-risorgimentali-ed-un-legame-con-gerolamo-bonaparte-fabiano-del-papa

admin
Stampa Pubblicazione: 14/07/2016
Ultimo aggiornamento: 14/07/2016

MENGS E L'ABRUZZO di FRANCESCO ROSATI DELFICO


http://agenziastampaitalia.it/cultura/cultura-2/30042-antonio-rafael-mengs-e-l-abruzzo

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 11/07/2016
Ultimo aggiornamento: 11/07/2016

il TRUST NELLA FASHION: NORCIA 11 GIUGNO 2016 relatore unico prof.MAURO NORTON ROSATI DELFICO


https://youtu.be/CeUIelSXgsA

admin
Stampa Pubblicazione: 28/06/2016
Ultimo aggiornamento: 28/06/2016

IL trust commerciale: nuove opportunita' per le PMI-convegno APMI UMBRIA 20 MAGGIO 2016 ORE 17 PROF.NORTON ROSATI DELFICO



ADMIN
Stampa Pubblicazione: 2/05/2016
Ultimo aggiornamento: 2/05/2016

IL CALCIO ITALIANO PARLA STRANIERO? di FRANCESCO ROSATI DELFICO



admin
Stampa Pubblicazione: 29/04/2016
Ultimo aggiornamento: 29/04/2016

cultura medicina salute alimentazione equilibrata di FRANCESCO ROSATI DELFICO


http://www.agenziastampaitalia.it/cultura/medicina-e-salute/29198-alimentazione-equilibrata-mangiare-e-una-necessita-farlo-in-modo-intelligente-e-un-arte

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 14/04/2016
Ultimo aggiornamento: 14/04/2016

FBI VS. APPLE di FRANCESCO ROSATI DELFICO


http://www.agenziastampaitalia.it/politica/politica-estera/29097-scontro-tra-fbi-ed-apple-prevale-la-privacy

admin
Stampa Pubblicazione: 3/04/2016
Ultimo aggiornamento: 3/04/2016

AGRI SIMBA: intervista di FRANCESCO ROSATI DELFICO


http://www.agenziastampaitalia.it/cronaca/italia/28937-agri-simba-ed-etrusco-carni-tradizione-e-qualita-a-km-zero?highlight=WyJmcmFuY2VzY28iLCJyb3NhdGkiLCJmcmFuY2VzY28gcm9zYXRpIl0=

admin
Stampa Pubblicazione: 14/03/2016
Ultimo aggiornamento: 14/03/2016

orazio delfico dal sito www.defilippis-delfico.it


http://www.defilippis-delfico.it/25_Luglio_1794_l_impresa_di_Orazio_Delfico_tra_avventura_e_scienza.htm

admin
Stampa Pubblicazione: 11/03/2016
Ultimo aggiornamento: 11/03/2016

il BREXIT portera' conseguenze alla ricerca nel Regno Unito? di Francesco rosati Delfico


http://www.agenziastampaitalia.it/cronaca/estera/28772-se-il-regno-unito-uscira-dall-u-e-ne-soffrira-la-ricerca-scientifica

admin
Stampa Pubblicazione: 27/02/2016
Ultimo aggiornamento: 27/02/2016

HI TECH NELLA CUCINA DEL FUTURO di FRANCESCO ROSATI DELFICO



admin
Stampa Pubblicazione: 25/02/2016
Ultimo aggiornamento: 25/02/2016

MESSI ED IL PALLONE D'ORO di FRANCESCO ROSATI DELFICO


http://www.agenziastampaitalia.it/sport/calcio/28402-messi-nella-leggenda-vince-il-quinto-pallone-d-oro

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 16/01/2016
Ultimo aggiornamento: 16/01/2016

corea e cina di francesco rosati delfico


http://www.agenziastampaitalia.it/politica/politica-estera/28381-corea-nord-dopo-il-test-nucleare-avvicinamento-o-avvertimento-agli-con-cina-monito-agli-usa

admin
Stampa Pubblicazione: 11/01/2016
Ultimo aggiornamento: 11/01/2016

lo stato ISIS di FRANCESCO ROSATI DELFICO



admin
Stampa Pubblicazione: 5/01/2016
Ultimo aggiornamento: 5/01/2016

la delicita' dell'attesa di CARMINE ABATE, osseravzioni ed analisi di MARIA CIANCIARUSO-agenzia stampa italia


http://www.agenziastampaitalia.it/cultura/cultura-2/27277-cultura-la-felicita-dell-attesa-l-ultimo-libro-di-carmine-abate

admin
Stampa Pubblicazione: 14/10/2015
Ultimo aggiornamento: 14/10/2015

marketing e cultura a corciano: news di FRANCESCO ROSATI DI MONTEPRANDONE DELFICO


Marketing e cultura a Corciano: il pensiero di Brunello Cucinelli

(ASI) Umbria - Corciano, ridente cittadina dei colli del Trasimeno, ha aperto il suo antico borgo ad una kermesse importantissima dal punto di vista culturale e, direi, anche da quello enologico.

Infatti 'Castello di vino' è la manifestazione che quest'anno ha compiuto un lustro. Creata ed ideata da Bruno Nucci Presidente della Associazione Corciano Castelli di vino che - ed è lo stesso interlocutore che lo ha ribadito in conferenza stampa - altro non è che l'unione di altre associazioni del luogo che, insieme, hanno fatto decollare questo evento.
Castello di vino si articola in tre giorni ed il programma prevede degustazioni dalle varie e migliori cantine dei Colli del Trasimeno, un corso fotografico (wine's selfie area), l'indizione di una borsa di studio "wine art 2015" denominata "i colori di Bacco". Ed a latere, ci saranno tavole rotonde sul territorio del Trasimeno che affronteranno varie tematiche fra cui la produzione vitivinicola ed il biologico. E' prevista inoltre una particolar tenzone tra le varie cantine presenti sul territorio.
Tuttavia il clou dell'evento è stata la conversazione con Brunello Cucinelli al Teatro della filarmonica di Corciano. Il noto imprenditore umbro è stato intervistato da Conticelli, responsabile della redazione Umbra de La Nazione;
ne è vento fuori un interessantissimo dialogo fatto anche alla presenza del dott. Diego Contini, agronomo, del sindaco di Corciano, Betti e di Bruno Nucci, presidente della associazione organizzatrice dell'evento.
Brunello Cuccinelli ha parlato in maniera dotta ed ha soprattutto focalizzato il suo intervento sul rapporto e sulla rivalutazione della "periferia" delle città!
In particolar modo ha voluto trasmettere il suo pensiero , richiamando le "contitutiones senenses" ove "... la ristrutturazione di un casa doveva dare allegrezza al passante ed alla città". Infatti, Brunello Cucinelli lo ha ribadito: "Solo rivitalizzando e rendendo umani i rapporti nella periferia che si può migliorare il rapporto tra uomo e territorio; solamente con il rispetto ambientale, e personale, individuale anche nel senso meramente 'cromatico'(caso OBI docet!!), l'individuo in pieno periodo della globalizzazione può riavere , riacquistare ed riappropriarsi spazi, abbandonati un tempo per il forte desiderio di vivere in città e nel centro"!

Francesco Rosati di Monteprandone Agenzia Stampa Italia


ADMIN
Stampa Pubblicazione: 4/10/2015
Ultimo aggiornamento: 4/10/2015

INTERNATIONAL CORPORATE CONSULTING UK- adviser prof.MAURO NORTON ROSATI DELFICO


Mauro Norton Rosati di Monteprandone è divenuto adviser della INTERNATIONAL CORPORATE CONSULTING (UK) struttura di consulenza operante esclusivamente per investimenti esteri ed internazionalizzazione imprsese italiane: dalla fashion, al food,alta tecnologia, green economy ecc.ecc.

admin
Stampa Pubblicazione: 23/09/2015
Ultimo aggiornamento: 23/09/2015

LA RESPONSABILITA MEDICA : ASPETTI DI DIRITTO ITAIANO E DELLA COMMON LAW di CATERINA TOMASELLO, avvocato


LA RESPONSABILITA’ SANITARIA

ASPETTI COMPARATISTICI CON LA  COMMON LAW

                                            di

 

                   Avv. CATERINA  TOMASELLO

                     

 

                  Research Fellow of  Law of Torts

             ALBANY INTERNATIONAL SCHOOL

                                   (USA-UK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE

L’argomento della responsabilità sanitaria o responsabilità medica non può prescindere dall’analisi delle varie tipologie di responsabilità in cui può incorrere il professionista nell’esercizio della propria attività lavorativa.

Si tratta di responsabilità tutte connesse e consequenziali agli elementi qualificanti l’attività medica, attività di carattere intellettuale improntata, oltre che ai generali canoni di diligenza e prudenza, alle specifiche regole (c.d. leges artis) del settore di riferimento del professionista ed al carattere strettamente personale della prestazione ai sensi dell’art. 2232 c.c.

L’ars medica si qualifica, infatti, in autonomia e discrezionalità di esecuzione (specialiter tecnica) delle prestazioni sanitarie anche laddove si inserisca all’interno di una Struttura e di un rapporto di lavoro di tipo subordinato.

Il presenta lavoro si indirizzerà, pertanto, all’analisi giuridica delle diverse figure di responsabilità medica non prescindendo dall’esame dell’evoluzione normativa in materia e della recente giurisprudenza intervenuta.

Ci si occuperà, infine, di analizzare gli aspetti comparatistici in materia di responsabilità sanitaria tra il nostro ordinamento e quelli di common law.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO I

LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL MEDICO NELLE SUE VARIE TIPOLOGIE

Il contenzioso presente nei nostri Tribunali con riferimento al tema della responsabilità medica è notevolmente aumentato negli ultimi tempi e questo dato è riscontrabile sia nel settore civile che in quello penale.

Tale stato di cose ha suscitato un notevole interesse sull’argomento sia dal punto di vista dottrinario che, ovviamente. Giurisprudenziale.

Lo stesso legislatore ha sentito il bisogno di intervenire per riformare la materia introducendo degli aspetti nuovi che si analizzeranno nel corso del presente lavoro.

Partendo dal dato generale, il Sanitario nell’esercizio delle proprie mansioni professionali incorre in responsabilità nelle seguenti ipotesi:

- inosservanza degli obblighi e/o dei divieti imposti al medico dalle norme che disciplinano la professione;

- trasgressione dei doveri d’ufficio e/o di servizio connessi al rapporto di lavoro subordinato eventualmente esistente tra il medico a la struttura Ospedaliera e/o di cura pubblica o privata;

- inadempimento delle obbligazioni nascenti direttamente dal contratto di prestazione d’opera nei confronti del paziente privato;

- errore di diagnosi, cura e assistenza da cui derivi un danno al paziente.

Ne consegue che il medico può incorrere in responsabilità di tipo disciplinare, penale e civile.

1.1 RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE

La responsabilità disciplinare riguarda i medici che operano alle dipendenze di Enti pubblici o privati e deriva dalla inosservanza o violazione dei doveri di ufficio (dovere di fedeltà, dovere di obbedienza, dovere di segretezza, dovere di imparzialità, dovere di onestà, etc.).

Tale forma di responsabilità risulta regolata da disposizioni speciali contenute nel contratto di pubblico impiego.

La violazione di tali disposizioni speciali comporta l’applicazione di sanzioni di carattere amministrativo comminate dal Dirigente della Struttura o dal Direttore dell’Azienda a seguito dell’esperimento di un procedimento disciplinare interno.

La responsabilità disciplinare può anche riguardare la trasgressione di norme contenute nel Codice di Deontologia medica e riguardare, in tale ultimo caso, tutti i medici iscritti all’Albo Professionale. In questa ipotesi la sanzione viene comminata dal Consiglio dell’Ordine dei medici di appartenenza  e può concorrere con altro illecito giuridico di altra natura.

 

 

1.2 RESPONSABILITA’ PENALE

La colpa penale, in generale,  è una figura di difficile inquadramento in  quanto ricca di spazi vuoti che l’interprete è tenuto, di volta in volta, a colmare.

In particolare, quando si tratta della colpa medica ci si ritrova di fronte ad una figura in cui tra la condotta tenuta dal professionista (indagato / imputato) e l’evento dannoso (procurato al paziente) di solito intercorre un notevole lasso di tempo durante il quale possono susseguirsi catene causali non conosciute o non conoscibili ma, certamente, indispensabili ai fini di una corretta valutazione della colpa.

Facendo un salto nel passato, quando i processi penali a carico dei medici erano di numero esiguo, la giurisprudenza riteneva rilevante ai fini della responsabilità penale medica solo la colpa grave, ossia quella derivante da inescusabilità dell’errore o da ignoranza dei più elementari principi dell’esercizio dell’attività sanitaria.

Tale orientamento giurisprudenziale era anche supportato dall’intento di rispettare il principio di unità dell’ordinamento giuridico nel senso che uno stesso comportamento non poteva essere considerato civilmente lecito e penalmente illecito.

Il citato orientamento, nel tempo, è stato superato dalla stessa giurisprudenza della Corte di legittimità che ha negato l’applicabilità dell’art. 2236 c.c. (“se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”) al diritto penale riconoscendo che, in tale ambito, debbano trovare accoglimento solo i criteri penali della colpa di cui all’art. 43 c.p.

A questo punto, occorre trattare i punti principali della responsabilità penale, almeno quelli collegati con la problematica medica e, successivamente, analizzare le modifiche introdotte dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, di conversione del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (c.d. Decreto Balduzzi) di cui si accennava poc’anzi.

La responsabilità penale del medico sorge quando la violazione dei doveri professionali costituisce ipotesi di reato prevista e punita dal codice penale o sia punita dalle disposizioni contenute nel TULS (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Tale responsabilità può essere dolosa o colposa, commissiva o omissiva, e può configurare reati comuni – come i reati di lesione personale e omicidio – o reati c.d. esclusivi (es. falsità ideologica o omissione di referto).

La responsabilità penale medica dolosa si configura in caso di comportamenti volontari e coscienti tali da presupporre il dolo. Si pensi, ad esempio, al reato di omissione di referto, o di interruzione illecita della gravidanza, omissione di denuncia obbligatoria.

La forma più comune di responsabilità medica, nel settore penale, è, però, costituita dalla responsabilità colposa che, ai sensi dell’art. 43 c.p., si configura allorquando un medico, per imperizia, negligenza o imprudenza cagioni, senza volerlo, danni al paziente.

La colpa può essere:

·      Grave quando non viene usata la diligenza, prudenza e perizia propria di tutti gli uomini (in tal caso si parla di colpa inescusabile);

·      Lieve quando non viene usata la diligenza, prudenza e perizia proprie dell’uomo di media capacità;

·      Lievissima quando non viene usata la prudenza, diligenza e perizia degli uomini dotati di superlativa oculatezza e prudenza.

I processi penali per responsabilità medica, come detto, crescono in numero esponenziale.

Per questo l’intervento normativo non ha potuto trascurare di trattare la responsabilità medica sotto lo specifico aspetto del diritto penale, pur essendo (questo aspetto) non previsto nel primo testo del decreto legge. Il recente intervento normativo citato, Decreto Legge Balduzzi, all’art. 3, comma 1, testualmente recita:

L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c. . Il Giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.

È evidente che la norma esclude la rilevanza penale della condotta del medico che si collochi all’interno delle linee guida o di virtuose pratiche mediche.

In sostanza, si introduce una ulteriore limitazione nell’ambito della colpa grave, entro cui si vuole contenere la responsabilità penale qualora siano state rispettate le indicazioni fornite dalla comunità scientifica.

Si tratta di una sostanziale esenzione di responsabilità penale (da alcuni autori definita depenalizzazione) di comportamenti eseguiti in conformità alle c.d. linee guida.

Sul punto la dottrina si è divisa: alcuni autori hanno valutato tale norma come intento di standardizzare le pratiche burocratiche dell’attività medica con il rischio di portare avanti quella medicina difensiva che, invece, deve essere eliminata anche perché in contrasto con precisi doveri deontologici.

Altra parte degli studiosi, invece, ha inteso, più correttamente, che il legislatore abbia voluto favorire la conoscenza e l’applicazione degli strumenti diagnostico terapeutici frutto del lavoro scientifico accreditato, ciò senza rinunciare, ovviamente, a quella autonomia che contraddistingue una  attività professionale diretta alla salvaguardia della tutela della salute e della vita.

Al fine di comprendere al meglio la ratio legis è importante dedicare un piccolo approfondimento alla definizione delle “linee guida”.

Esse costituiscono raccomandazioni di comportamento clinico elaborate attraverso una revisione della letteratura scientifica al fine di aiutare medici e pazienti a decidere le modalità di diagnosi e cura più appropriate in specifiche situazioni cliniche.

Lo scopo delle linee guida è, quindi, quello di fornire al medico un prezioso strumento, valido per la generalità dei casi, idoneo a migliorare il trattamento ed il livello delle prestazioni sanitarie. Ciò, tuttavia, non deve e non può comportare il rischio di una rinuncia alla individualità della prestazione professionale, come se fosse normalizzato un esonero da responsabilità.

Gia prima dell’intervento legislativo, infatti, la Corte di Cassazione aveva saputo anticipare tale orientamento statuendo che: “Le linee guida non sono, da sole, la soluzione dei problemi… un comportamento non è lecito perché è consentito, ma è consentito perché diligente”.

Cass. 22/11/2011 n. 4391.

Dal canto suo, la dottrina ribadisce il medesimo pensiero.

Si dice che le conoscenze scientifiche non sono sufficienti da sole a fare di un medico un bravo professionista, che il protocollo non può avere valore assoluto.

Le linee guida, insomma, andranno sempre rapportate alle conoscenze che ogni medico può ricondurre alla propria esperienza professionale e, soprattutto, confrontate con il caso clinico di volta in volta in esame.

In sostanza, tali linee guida costituiscono importanti criteri di valutazione della colpa del sanitario nel diritto penale ma non rappresentano una certezza in quanto l’osservanza di esse non è sempre ragione di esonero da responsabilità del medico (nei casi in cui le situazioni concrete sono tali da suggerire la necessità di discostarsi dalle linee guida) e, d’altro canto, la loro inosservanza non costituisce la prova automatica di una condotta colposa (caso in cui il discostarsi da esse è il miglior modo per assicurare una efficace tutela del paziente nel caso specifico di un certo quadro clinico).

Altro problema giuridico correlato alla responsabilità penale del medico ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto Balduzzi riguarda l’ampiezza della limitazione della responsabilità stessa.

Secondo alcuni commenti, la norma dovrebbe essere interpretata nel senso di riconoscere la responsabilità penale per i reati di omicidio e di lesioni personali nei confronti del medico che si è attenuto alle linee guida mentre avrebbe dovuto discostarsene per la particolarità della situazione clinica del malato; in tali ipotesi, però, la responsabilità penale dovrebbe essere affermata soltanto in caso di colpa grave, quando, cioè, la necessità di discostarsi era macroscopica.

A tale orientamento, corretto, va aggiunta l’ipotesi in cui il medico, con colpa lieve, abbia errato nella esecuzione delle linee guida.

Andando, ora, ad esaminare la giurisprudenza che è susseguita alla entrata in vigore della norma in esame, appare importante indicare una sentenza della Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione chiamata a stabilire se la disposizione di cui all’art. 3, comma 1, abbia determinato la parziale abrogazione delle fattispecie colpose in materia sanitaria.

La Corte ha dato una risposta affermativa stabilendo che ci troviamo in presenza di una abolitio criminis che dovrebbe avere una natura particolare e diversa rispetto alla abolitio criminis che elide totalmente il reato e che produce l’effetto di far cessare l’esecuzione e gli effetti penali delle sentenze di condanna passate in giudicato.

Nella fattispecie in esame, infatti, dato che, per giurisprudenza di legittimità, al Giudice dell’esecuzione è preclusa ogni rivalutazione nel merito del compendio probatorio, il giudicato non potrebbe essere revocato ove dalla sentenza definitiva di condanna non emergesse che il medico nello svolgimento della sua attività si è attenuto a linee guida e che ha agito con colpa lieve.

 

 

1.2.2 DUBBI DI COSTITUZIONALITA’ DELL’ARTICOLO 3, COMMA 1, LEGGE BALDUZZI

L’articolo di legge oggetto del presente esame presenta almeno due potenziali aspetti critici rispetto ai quali potrebbero ravvisarsi possibili profili di incostituzionalità.

Il primo di essi attiene al fatto che la sfera operativa dell’intervento di riforma è limitata alla categoria degli operatori sanitari per cui la limitazione di responsabilità di cui si è detto per l’ipotesi di colpa lieve è destinata ad operare in via esclusiva nei loro confronti.

Tale stato di cose può essere ritenuto in violazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 Cost.

Già alcuni autori hanno provato a risolvere la criticità sulla scorta della peculiarità dell’attività del medico.

Ma tale giustificazione non regge a legittimare una eccezione in tema di responsabilità colposa: non può, infatti, disconoscersi che esistono molte altre attività, oltre quella medica, il cui svolgimento comporta rischi altrettanto gravi per la vita o l’incolumità delle persone che richiederebbero, in tema di colpa, un trattamento simile a quello previsto per i sanitari dal decreto Balduzzi.

A giustificazione almeno parziale della limitazione di cui alla normativa in esame, si invoca, da parte di altri autori, il carattere del tutto singolare dell’esplicito riferimento alle linee guida e alle buone pratiche, elementi certamente non rinvenibili nelle altre attività pericolose e socialmente utili.

Un secondo aspetto di potenziale criticità è costituito dall’elevato grado di indeterminatezza dell’art. 3 citato.

Lo stesso, infatti, da un lato, non fornisce i parametri di giudizio in base ai quali valutare i crismi di scientificità delle linee guida e delle buone pratiche; dall’altro, non tratta i criteri valutativi secondo cui ricostruire il concetto di colpa grave che, quindi, rimane indefinito, suscettibile di oscillare tra la dimensione soggettiva e quella oggettiva, nonché tra negligenza, imprudenza ed imperizia.

Il Tribunale di Milano ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3 della Balduzzi affermando che la disposizione censurata - escludendo la responsabilità per colpa lieve del sanitario che si attenga a linee guida e a buone pratiche accreditate - introdurrebbe "una norma ad professionem delineando un'area di non punibilità riservata esclusivamente a tutti gli operatori sanitari che commettono un qualsiasi reato lievemente colposo nel rispetto delle linee guida e delle buone prassi". In particolare, l'ordinanza eccepisce come "la formulazione, la delimitazione, la ratio essendi, le conseguenze sostanziali e processuali di tale area di non punibilità appaiono stridere con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 111 Cost.".

1.2.3 CASISTICA DI GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ MEDICA PENALE DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO BALDUZZI

Colpa penale del medico in ambito di visita collegiale - lavoro in equipe.

Il medico che partecipi alla visita collegiale non può essere esonerato da responsabilità ove ometta di differenziare la propria posizione, rendendo palesi i motivi che lo inducano a dissentire dalla decisione presa dal direttore del reparto di dimettere il paziente. (fattispecie in cui è stata ritenuta la responsabilità del chirurgo per decesso del paziente che, nonostante presentasse sindrome dolorosa, veniva prematuramente dimesso senza aver eseguito le opportune indagini diagnostiche).

Corte di Cassazione , Sez. IV, penale, 20/06/2013 n. 26966.

Errore diagnostico

L’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca a inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga a un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli e accertamenti prudenzialmente doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.

L’evento, in particolare, trova senz’altro verificazione ogni qualvolta, come nella specie, non sia esigibile l’inquadramento della presentazione clinica in una malattia ben precisa a causa  della riconducibi9lità della sintomatologia a diverse branche della medicina e, per questo, si richieda al medico di riconoscere la gravità della situazione morbosa e l’urgenza di intervenire, anche con il trasferimento del paziente presso una struttura idonea. Nella specie, al contrario, il trattamento posto in essere dall’imputato, conseguente a una diagnosi errata e superficiale, in quanto non preceduta dai necessari accertamenti, determinava un intervento insufficiente e un esito letale del paziente. Si impone, pertanto, l’affermazione di penale responsabilità in ordine al contestato reato di omicidio colposo.

Tribunale di Firenze, Sez. I Penale, 7 maggio 2013 n. 2040.

Depenalizzazione parziale degli artt. 589 e 590 c.p.

In tema di responsabilità medica, l’art. 3 della Legge n. 189/2012 esclude la rilevanza della colpa lieve a quelle condotte che abbiamo osservato linee guida o pratiche terapeutiche mediche virtuose, purchè esse siano accreditate  dalla comunità scientifica. (Nella specie, la Suprema Corte ha osservato che la norma ha dato luogo ad una abolitio criminis parziale degli artt. 589 e 590 c.p., avendo ristretto l’area del penalmente rilevante individuata da questi ultimi e avendo ritagliato implicitamente due sottofattispecie , una che conserva natura penale e l’altra divenuta penalmente irrilevante).

Corte di Cassazione, sez. IV, penale, n. 16237/2013.

 

Linee guida

In tema di responsabilità medica, le linee guida – provenienti da fonti autorevoli, conformi alle regole della miglior scienza medica e non ispirate a esclusiva logica di economicità – possono svolgere un ruolo importante quale atto di indirizzo per il medico; esse, tuttavia, avuto riguardo all’esercizio dell’attività medica che sfugge a regole rigorose e predeterminate, non possono assurgere al rango di fonti di regole cautelari codificate, rientranti nel paradigma dell’art. 43 del codice penale (leggi, regolamenti, ordini o discipline), non essendo né tassative né vincolanti e, comunque, non potendo prevalere sulla libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la migliore soluzione per il paziente. D’altro canto le linee guida, pur rappresentando un utile parametro nell’accertamento dei profili di colpa, riconducibili alla condotta del medico, non eliminano la discrezionalità giudiziale insita nel giudizio di colpa; il Giudice resta, infatti, libero di valutare se le circostanze concrete esigano una condotta diversa da quella prescritta dalle stesse linee guida. Pertanto, qualora il medico non rispetti le linee guida il Giudice deve accertare, anche con l’ausilio di consulenza preordinata a verificare eventuali peculiarità del caso concreto, se tale osservanza sia stata determinante nella causazione dell’evento lesivo o se questo, avuto riguardo alla complessiva condizione del paziente, fosse, comunque, inevitabile e, pertanto, ascrivibile al caso fortuito.

Corte di Cassazione, sez. IV, penale, n. 35922/2012.

 

Prestazione professionale – colpa generica e colpa specifica

In tema di responsabilità per colpa generica e per colpa specifica, una volta che un paziente si presenta presso una struttura medica chiedendo l’erogazione di una prestazione professionale, il medico, in virtù del contratto sociale, assume una posizione di garanzia della tutela della sua  salute e anche se non può erogare la prestazione richiesta deve fare tutto quello che è nelle sue capacità per la salvaguardia dell’integrità del paziente.

Non basta, dunque, semplicemente consigliare al paziente una diversa struttura, omettendo di inquadrare la situazione clinica e, quindi, di consentire ai sanitari successivi di avvalersi di una valutazione specialistica.

Corte di Cassazione, Sez. IV, penale, n. 13574/2012.

Nesso causale tra la condotta del sanitario e l’evento

Il nesso causale tra la condotta del sanitario e l’evento di danno può ritenersi sussistente nella sola ipotesi in cui, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o statistica, si accerti che, ipotizzandosi come non realizzata la condotta doverosa (e, nel caso di reato omissivo, ipotizzandosi come non realizzata la condotta umana) impeditivi dell’evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

Non è, dunque, consentito dedurre automaticamente, dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica, la conferma o meno dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il Giudice è tenuto a verificare la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze di fatto e dell’evidenza disponibile, cosicché, all’esito del ragionamento probatorio, che abbia escluso anche la interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo, con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica. In tale contesto, quindi, la insufficienza, la contraddittorietà e la incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, e dunque il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva o commissiva di cui si tratta, rispetto ad altri fattori interagenti sulla produzione dell’evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio. (Nella specie, rilevato che, anche secondo i consulenti dell’accusa, l’adozione tempestiva dei comportamenti omessi non avrebbe ragionevolmente modificato il decorso della malattia, deve escludersi la prova del nesso causale tra le loro omissioni e il decesso del paziente).

Tribunale di Bologna, sez. penale, sentenza n. 1657/2013.

Ancora sul nesso di causalità

Ai fini dell’accertamento del nesso di causalità è necessario individuare tutti gli elementi concernenti la causa dell’evento, in quanto solo la conoscenza, sotto ogni profilo fattuale e scientifico, del momento iniziale e della successiva evoluzione della malattia consente l’analisi della condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l’evento lesivo sarebbe stato evitato aldilà di ogni ragionevole dubbio. (La Suprema Corte ha censurato la decisione con cui il Giudice di appello ha affermato, in ordine al reato di lesioni personali gravi, la responsabilità dei medici per non aver rimosso, nel corso di un intervento chirurgico, la garza dall’addome del paziente – omettendo di esaminare le doglianze degli appellanti relative all’assenza di dette garze presso la struttura sanitaria in cui venne eseguito l’intervento, alle specifiche patologie del paziente e all’eventualità che le ste4sse avessero richiesto esami strumentali endoscopici cui ricollegare la presenza della garza.

Corte di Cassazione, sez. IV penale, n. 43459/2012.

 

 

 

 

CAPITOLO II

RESPONSABILITA’ CIVILE DEL MEDICO

La responsabilità civile è diretta conseguenza giuridica di un comportamento illecito che può insorgere nell’esercizio dell’attività medica e, dunque, nel rapporto medico - paziente.

Un rapporto, quello medico - paziente , che se coinvolge  il singolo medico che ha posto in essere la condotta colposa, laddove reso  da parte del Sanitario a favore di  un cliente privato o in regime di attività libero professionale intramoenia, concorsualmente coinvolge  la Struttura Sanitaria ove il paziente ha avuto accesso ed in seno alla quale il medico presta servizio.

Trattasi di responsabilità che può essere  diretta ed indiretta, perché consistente nella violazione dell'obbligo di rispondere del fatto illecito proprio o, diversamente, dell'obbligo di rispondere del fatto illecito altrui, come nel caso di danni causati da incapaci, minori, allievi o apprendisti (art. 2047 c.c., 2048 c.c., culpa in vigilando), dai collaboratori (art. 2049 c.c., culpa in eligendo) o dagli ausiliari (art. 1228 c.c.).

Con riferimento alla c.d. culpa in eligendo, essa attiene alla colpa del primario consistente nella cattiva scelta del preposto. Si può, quindi, ravvisare una responsabilità penale del capo equipe, quanto meno in corcoro con quella di colui che ha direttamente cagionato l’evento dannoso, ogni qualvolta sia venuto meno a quella attività di selezione  del proprio personale in funzione delle capacità dei singoli, di vigilanza critica e di correzione del lavoro svolto.

Si parla, invece, di culpa in vigilando con riferimento ai compiti di verifica che la legge assegna al primario sulla prestazione dell’attività diagnostica, di cura da parte dei suoi collaboratori e delle direttive da lui impartite.

A livello normativo sia che si  tratti di una casa di cura privata che di un ospedale pubblico sono sostanzialmente equivalenti gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi  ed anche nella giurisprudenza si riscontra detta equiparazione quanto al regime della responsabilità civile; tra l’altro si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria. Come ogni forma di responsabilità civile, in presenza di un provato rapporto consequenziale tra fatto illecito ed evento, essa soggiace alla logica  risarcitoria , trovando nel risarcimento del danno, il suo rimedio tipico.

Tre sono i fondamentali tipi di  responsabilità medica, per come ricostruiti nel tempo dalla dottrina e giurisprudenza: responsabilità contrattuale, responsabilità extracontrattuale e  responsabilità contrattuale da “contatto sociale”.

 

RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE

La responsabilità contrattuale sulla base del disposto di cui all'art. 1173 c.c. si applica nei casi di convenzione contrattuale fra struttura pubblica e/o privata e/o medico ed il  paziente.

La prestazione del medico appartiene alla categoria delle c.d. obbligazioni di mezzi (e non di risultato) ed in quanto tale consiste nel dovere di porre in essere un comportamento professionalmente adeguato, espressione della diligenza che lo standard medio di riferimento richiede, non essendo, al contrario, tenuto a far conseguire al paziente il risultato sperato, consistente nella guarigione.

Dunque, il mancato raggiungimento del risultato potrebbe costituire danno solo ove consequenziale alla non diligente prestazione o alla colpevole omissione dell’attività sanitaria. L’inadempimento, o l’inesatto adempimento, consiste, infatti, nell’aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta.

La norma di riferimento per determinare la responsabilità del medico sarà, quindi, quella di cui all'art. 1218 c.c. s.s. (“ il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”), con i temperamenti offerti dall'art. 2236 c.c., che dispone che il Sanitario risponde, in caso di problemi tecnici di speciale difficoltà, solo in caso di dolo o colpa grave, in considerazione delle peculiarità della prestazione intellettuale.

Va da sé che, come ebbe a ritenere la Giurisprudenza pronunciatesi in merito, la diligenza cui è tenuto il Sanitario nell’adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale non è soltanto quella del buon padre di famiglia, di cui all'art. 1176 comma 1 c.c., ma è, piuttosto, quella qualificata richiesta dalla specifica natura dell’attività esercitata, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

L’espressione tipica di tale diligenza qualificata è la perizia, intesa come conoscenza e applicazione di quel complesso di regole tecniche proprie della categoria professionale d'appartenenza; regole di natura essenzialmente cautelare tese a descrivere l’ambito del c.d. rischio consentito e, per l’effetto, l’ambito di liceità dell’intervento.

Ovviamente nelle varie discipline specialistiche, anche all’interno della stessa attività professionale medica, la perizia si caratterizza in modi parzialmente diversi, a seconda dello standard medio dello specialista di riferimento, fermi, comunque, quei principi fondamentali comuni a qualsiasi ramo dell’attività medica.

Il grado di diligenza, quindi, dovrà essere valutato con riferimento alle circostanze del caso quali, a titolo esemplificativo, l’inadeguatezza delle dotazioni della struttura ospedaliera, colpa c.d. per assunzione del medico inesperto, colpa nell’uso di apparecchiature non idonee e/o per non aver trasferito, con tempestività, il paziente presso una struttura adeguatamente attrezzata per quello specifico intervento,ecc.

In tutto ciò la Giurisprudenza ha avuto cura di precisare che se è legittimo pretendere dallo Specialista uno standard di diligenza superiore al normale, la limitazione di responsabilità non si applica al professionista generico che consapevolmente abbia omesso di consultare uno specialista che avrebbe potuto indirizzarlo, oltre che ad una diagnosi corretta, verso un intervento con conseguenze meno dannose.

Può, dunque, accadere che il medico sia responsabile dei danni cagionati al paziente, anche per la colpa lieve, quando, di fronte ad un caso ordinario, non abbia osservato le regole della comune e/o specifica preparazione professionale e della media diligenza. Rimane, però, fermo il principio che se il danno non è prevedibile, sulla base delle cognizioni tecniche esistenti al momento del sorgere dell'obbligazione, il medico sarà obbligato ai risarcimenti solo in caso di dolo.

Perché sorga la responsabilità contrattuale risarcitoria, è, quindi, necessario che il danno sia configurato come conseguenza immediata e diretta del comportamento negligente del medico. In sostanza, la responsabilità sorge ove il medico abbia prodotto l'evento in maniera che questo sia riconducibile direttamente alla sua condotta, sicché egli non sarà responsabile nella quota dell'intervento eziologico di eventuali concause. Sul piano probatorio le Sezioni Unite della Cassazione, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, hanno enunciato il principio, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo e/o costituito dall’avvenuto adempimento. Applicando detto principio alla responsabilità professionale del medico, ma al pari vale per la responsabilità contrattuale della Struttura Sanitaria, la Cassazione inaugura un nuovo orientamento, secondo il quale “il paziente che agisce in giudizio deducendo pregiudizio dalla prestata attività sanitaria, deve provare il contratto e allegare l’inadempimento del sanitario restando a carico del debitore l’onere di provare l’esatto adempimento”. Più precisamente, il paziente dovrà provare l’esistenza del contratto e l’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento, restando a carico del sanitario e/o dell’ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.

 

 

 

 

           RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE

La responsabilità extracontrattuale ha come riferimento normativo l’applicazione del disposto di cui all’art. 2043 c.c..

Essa non si pone, necessariamente, in un rapporto di esclusività o alternatività con quella contrattuale, considerando che se il libero professionista instaura con il paziente un rapporto di tipo sicuramente, contrattuale, in caso di errore diagnostico o terapeutico potrebbe concorrere sia la responsabilità contrattuale, per inadempimento degli obblighi assunti, che quella extracontrattuale, per danni provocati al paziente con gli eventuali benefici, in questo caso, di quanto previsto all'art. 2236 c.c..

Essa è frutto della considerazione che l’accettazione di un paziente all’interno di una struttura determina l’instaurarsi di un rapporto contrattuale soltanto tra quest’ultimo e l’Ente. A detto rapporto, secondo questo approccio, rimarrebbe terzo il Sanitario di turno che con il malato instaurerebbe un rapporto “giuridicamente indiretto”. In ogni caso, è riconosciuta l’applicazione analogica dell’art. 2236 c.c., in punto di responsabilità.

Ciò che, allora, merita attenzione  è che la responsabilità extracontrattuale, a differenza di quella contrattuale, presenta differenze in ordine al regime della prova, stante il fatto che ove la prima risente di un regime probatorio di favore (per il paziente), la seconda (e cioè la responsabilità extracontrattuale) richiede l'adempimento dell'onere di prova  su ciascuno degli elementi fondanti. È, dunque, richiesta a carico del presunto danneggiato la prova del danno ingiusto, dell'evento dannoso, del nesso causale, del fatto.

Altra differenza importante tra il regime della responsabilità contrattuale e della responsabilità extracontrattuale attiene al termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno che, per la prima forma di responsabilità, è quello ordinario decennale previsto genericamente per le azioni nascenti dal contratto o da atto unilaterale (art. 2946 cod. civ.), mentre il termine prescrizionale del diritto al risarcimento scaturente dall'illecito extracontrattuale è soggetto di regola alla durata quinquennale (art. 2947 cod. civ. ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DA CONTATTO SOCIALE

La qualificazione extracontrattuale della responsabilità del Sanitario, tuttavia, non è parsa, nella sua evoluzione, convincente, perché ritenuta eccessivamente penalizzante per il paziente, a causa delle conseguenze probatorie ed allo stesso modo  squalificante il rapporto che, effettivamente, si instaura tra il medico ed il paziente stesso.

Nasce, così, nel diritto vivente, la teoria secondo la quale sia  la responsabilità della Struttura Sanitaria (privata e/o pubblica ) che eroga il servizio ospedaliero sia quella del medico dipendente hanno entrambe radice nell’esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte del medico, per cui, accertata la stessa, risulta contestualmente accertata la responsabilità a contenuto contrattuale di entrambi quale tertium genus della responsabilità professionale. Detta soluzione prende le mosse dalla storica sentenza n. 589/1999 della Suprema Corte che fonda la responsabilità contrattuale sul “contatto sociale” che si instaura tra medico e paziente al momento dell’accettazione del paziente in ospedale e della presa in carico da parte del sanitario accettante.

Si profila, in definitiva, una “responsabilità contrattuale nascente da un'obbligazione senza prestazione ed al confine con il  contratto ", in quanto se sicuramente sul medico gravano gli obblighi di cura impostigli dalla professione che esercita, il vincolo con il paziente esiste, nonostante non dia adito ad un obbligo di prestazione (laddove non imposta dalla legge e dunque obbligatoria), e la violazione di esso si configura come culpa in non facendo, la quale dà origine a responsabilità contrattuale”.

Si riconduce, in altri termini, la fattispecie in questione alla categoria dottrinale dei c.d. rapporti contrattuali di fatto, vale a dire di quei rapporti modellati su una fattispecie contrattuale tipica, della quale seguono la disciplina giuridica, ma che, tuttavia, in assenza di una base negoziale, si costituiscono quale effetto del contatto sociale tra le parti. Il fondamento di tali obbligazioni viene individuato nell'art. 1173 c.c., che consente di inserire tra le fonti delle obbligazioni qualsiasi altro “atto o fatto idoneo a produrle secondo l’ordinamento giuridico”. Attraverso tale soluzione, ormai largamente condivisa in giurisprudenza, si supera l’irragionevolezza di un diverso regime giuridico nei confronti di una prestazione, quella resa dal medico a favore del paziente, che non può che essere sempre la stessa, vi sia o meno alla base un contratto d'opera professionale tra i due. L'esistenza di un contratto potrà al più rilevare al fine di stabilire se il medico sia obbligato alla prestazione della sua attività sanitaria , ma una volta accettato l’incarico ed entrato in contatto con il paziente, l'esercizio della sua attività sanitaria dovrà modellarsi sul contratto di prestazione d’opera professionale di tipo sanitario. Questa soluzione della questione ovviamente riverbera i suoi effetti sul regime applicabile alla responsabilità, in particolare sulla ripartizione dell'onere probatorio e sul termine di prescrizione e la cui  disciplina applicabile rimane quella vista a proposito della responsabilità contrattuale.

 

QUESTIONI PROCEDURALI

Il D.Lgs n. 28 del 4.03.2010 ha introdotto l'istituto della mediazione civile e commerciale. La mediazione consiste in un procedimento in cui le parti si rivolgono ad un soggetto terzo (il mediatore professionista) che ha il compito di aiutarle nella ricerca di un accordo che consenta di superare e risolvere la controversia. Tra le materie ove è obbligatorio l’esperimento della mediazione, pena l’improcedibilità del successivo giudizio, vi è, anche, obbligatoria l’azione di risarcimento danni da responsabilità medica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

CAPITOLO III

 

IL SISTEMA GIURIDICO DI COMMON LAW E LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO: IPOTESI DI COMPARAZIONE.

La tematica oggetto di studio può essere comparata con la disciplina esistente nei paesi di common law attraverso l’analisi sintetica e preliminare dell’ambito giuridico in cui la responsabilità del medico si colloca.

Gli studiosi di diritto internazionale comparato e di diritto comparato dividono i sistemi giuridici mondiali in due grandi famiglie: gli ordinamenti di Civil law in uso nell’Europa Continentale (che discendono direttamente dal diritto romano e dal Codice napoleonico) e quelli di Common law adottai nei Paesi anglofobi e, in buona parte, in quelli in via di sviluppo.

Gli ordinamenti di Civil Law si ispirano al modello introdotto in Francia nei primi dell’Ottocento con la codificazione napoleonica, la cui caratteristica è quella di fondare tutto il sistema giuridico sulla mera fonte legislativa. 

Mentre il legislatore e la legge codificata assumono così il ruolo di cardine del diritto, ai giudici e alla giurisprudenza viene demandato il compito (subordinato) di applicare la legge attraverso la sua corretta interpretazione.

Gli ordinamenti di Common Law, tra cui quello inglese, quello statunitense e, in genere, quelli di tutti i Paesi di matrice anglosassone, al contrario, non sono basati su un sistema di norme raccolte in codici, bensì sul principio giurisprudenziale dello stare decisis, vale a dire sul carattere vincolante del precedente giudiziario. 

In tale ottica, la legge diviene fonte normativa di secondo grado, assumendo funzione di mera cornice, all’interno della quale vengono a inserirsi le statuizioni contenute nelle pronunce dei giudici.

Preliminarmente all’esame dell’inquadramento della responsabilità medica nei paesi di common law appare opportuno soffermarsi, seppur brevemente, sulle caratteristiche del sistema sanitario adottato in Gran Bretagna

All’inizio degli anni ’90 il National Health Serviceè stato riorganizzato secondo un sistema di contratti tra acquirenti e fornitori di servizi sanitari.

Dal 1999 il sistema ha subito ulteriori modifiche dal momento che ciascuna Health Authoritydeve predisporre un Health Improvement Programme a livello locale, previa consultazione con i c.d. General Practitioners, che sono medici che prestano la propria attività a livello locale presso centri chirurgici o di salute.

Tale programma per il miglioramento della salute viene redatto con il contributo del personale paramedico, dei servizi sociali e dei National Health Service Trusts  che sono i maggiori fornitori del servizio sanitario nazionale.

L’autorità per la salute (Health Authority) stanzia fondi per  Primary Care Groups (composti da “medici di base”, GPS e personale paramedico) i quali devono decidere come impiegare tali risorse in modo da raggiungere gli obiettivi fissati nel programma generale per la salute.

A proposito, del ruolo dei general practitioners va rilevato che qualsiasi soggetto residente nel Regno Unito, inclusi gli stranieri, ha diritto di essere registrato da un medico di base. I nuovi pazienti sono liberi di registrarsi con qualsiasi medico e di cambiarlo nel corso del tempo, hanno inoltre il diritto a una visita quando si iscrivono presso un medico. I medici possono rifiutare un nuovo paziente anche senza darne specifica motivazione. Se la persona si trattiene per più di tre mesi in un’altra parte del Regno Unito può chiedere la registrazione con un altro medico per un periodo temporaneo.

Il sistema sanitario inglese dovrebbe offrire a tutti i pazienti con età superiore ai 75 anni un controllo medico su base annuale anche se non è obbligatorio.

In merito ai costi e alle prescrizioni, è necessario chiarire che non ci sono costi per i servizi erogati dai medici di base che però possono richiedere il pagamento per altri servizi, quali vaccinazioni effettuate per p e r i odi di vacanze, certificati medici e visite per scopi assicurativi.

Prescrizioni gratuite sono previste per coloro che hanno superato i 60 anni di età e per coloro i quali (o il cui coniuge) ricevono sussidi per disoccupazione o per invalidità. Per completare il breve quadro del sistema sanitario inglese, va fatto riferimento alla P a t i e n t ’s Charter,un documento che garantisce al paziente il trattamento medico ospedaliero. Le diverse Autorità sanitarie si sono organizzate su diversi livelli di liste d ’ a t t e s a cercando il più possibile di ridurre i tempi per ottenere la prestazione sanitaria. Ovviamente i pazienti vittime d’incidenti e le emergenze devono essere curati tempestivamente.

Esiste un Servizio Nazionale per le liste d’attesa (National List Helpline for England South Wales) istituito con lo scopo di aiutare il pubblico a trovare ospedali con liste d’attesa meno lunghe in modo da assicurare un servizio più efficiente per i cittadini.

Tale Carta dei diritti del paziente statuisce che le operazioni non dovrebbero essere cancellate nel momento in cui il paziente sia stato ricoverato. Se l’operazione non viene eseguita se ne dovrebbe fissare un’altra entro un mese dalla precedente.

In merito al tema del consenso del paziente, va precisato che un soggetto non può essere esaminato né sottoposto a trattamento senza il suo consenso. Inoltre, nessun altro può autorizzare l’esame o qualsiasi trattamento per conto di terzi. In presenza di talune circostanze i medici possono eseguire un trattamento sanitario in base a ciò che sia più appropriato nell’interesse del paziente.

In alcuni casi, se le condizioni del paziente non sono precarie, si ritiene consigliabile di rimettere la decisione al tribunale.

In particolare, per ciò che riguarda il tema del consenso del paziente per i trattamenti sanitari, vale la pena citare un caso del 1993 ove i medici intendevano operare un paziente affetto da seri disturbi mentali che era in pericolo di vita. Il malato diceva di non volersi sottoporre al trattamento medico ed ha presentato una richiesta al tribunale per ottenere una c.d. i n j u n c t i o n in modo da evitare tale intervento sanitario. Il tribunale, nonostante le accertate e precarie condizioni mentali del paziente, ha compreso la natura, il fine e gli effetti dei sopra menzionati trattamenti sanitari e perciò ha ritenuto valida la giustificazione del paziente per aver rifiutato tale operazione.

Dunque l’elemento del consenso nella fattispecie concernente il trattamento sanitario è ritenuto fondamentale affinché esso sia valido: il paziente deve comprendere la natura e lo scopo di tale trattamento, e le possibili alternative nonché i rischi sostanziali in modo da poter prendere una decisione equilibrata e sulla base di notizie chiare.

Una fattispecie che può essere accostata a quella del consenso riguarda le  advance directives, disposizioni preventive, conosciute anche sotto il nome di  living will, la cui traduzione in italiano può essere “dichiarazione di volontà cosciente”, infatti corrisponde, nella pratica, ad una dichiarazione di chi si trova in stato di capacità di intendere e volere attraverso cui il soggetto dispone per il futuro nel caso dovesse

Rimedio tipico del sistema di Equity, volto a garantire una tutela ad  hoc, a differenza della tutela della Common Law che è tipicamente risarcitoria perdere, a seguito di un trattamento medico, tale capacità. Tali disposizioni preventive non possono autorizzare un medico ad agire contro la legge. La legge infatti statuisce che è illegale il comportamento di un medico che somministra un trattamento che sia volto a causare la morte, perfino se il medico ritenga ingenuamente che il paziente desideri togliersi la vita. Pertanto, tale richiesta, espressa in qualsiasi documento scritto da un paziente, deve ritenersi non valida. Comunque, i tribunali hanno deciso che è ammissibile, in alcune circostanze, somministrare un trattamento che rechi un sollievo al paziente, nonostante tale trattamento possa accelerare una morte comunque inevitabile.

Prima che un paziente lasci l’ospedale è necessario che venga fatta una valutazione in merito al fatto che lo stesso paziente possa effettivamente lasciare la struttura ospedaliera senza pericolo per la sua salute.

Pertanto, un paziente non può essere dimesso finché ciò non sia clinicamente appropriato; inoltre, se il supporto offerto dall’ospedale risulta essere insufficiente o non soddisfacente, si deve contattare senza indugio l’ospedale che ha erogato il servizio oppure il  Community Health Councilche su base locale può aiutare il paziente in difficoltà.

Nel caso in cui un paziente venga dimesso non sentendosi pronto a lasciare l’ospedale o non si ritenga soddisfatto del trattamento ricevuto, allora i servizi sociali dell’ospedale tenteranno di trovare una soluzione alternativa che sia soddisfacente; in ogni caso il paziente e i suoi familiari potranno chiedere al tribunale una revisione della decisione circa l’interruzione della prestazione sanitaria da parte del Servizio  Sanitario Nazionale.

Con riferimento alla responsabilità civile o penale nel Regno Unito bisogna dimostrare che nell’attività professionale del medico ci sia stata negligenza omissiva o commissiva, che vi sia stato un danno e che questo fosse ragionevolmente prevedibile.

La disomogeneità dell’inquadramento giuridico della responsabilità professionale del medico ha comportato l’esigenza dei medici e, in particolare, dell’Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani (AOGOI) durante la CVonferenza internazionale organizzata presso la camera dei Deputati, ad auspicare l’emanazione di una direttiva da parte dell’Unione Europea che uniformi le regole della responsabilità professionale e della copertura assicurativa, a tutela dei medici e dei pazienti in armonia con tutti gli Stati dell’Unione.

Avv. Caterina Tomasello

 


admin
Stampa Pubblicazione: 20/09/2015
Ultimo aggiornamento: 20/09/2015

CARTELLE EQUITALIA: interview con il prof.MAURO NORTON ROSATI DELFICO


https://youtu.be/tsGglPwSgxE

admin
Stampa Pubblicazione: 5/07/2015
Ultimo aggiornamento: 5/07/2015

Intervista al prof mauro norton rosati




Admin
Stampa Pubblicazione: 4/07/2015
Ultimo aggiornamento: 4/07/2015

nomina a PRESIDENTE "SCUOADI ETICA ED ECONMIA " DI ASSISI- del PROF.MAURO NORTON ROSATI DELFICO


            COMUNICATO STAMPA

 

E’ stato nominato oggi il nuovo Presidente della Scuola di Etica & Economia

Di ASSISI (Universitatis Asisinatis  Schola de negotiis Gerendis-www.unieticassisi.it) nella persona del prof.Mauro Norton Rosati di Montepramdone de Filippis Dèlfico il quale subentra al Prof.Tommaso Sediari, storica  ed instacabile figura della Fondazione.

Il prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone, è un avvocato internazionalista specializzato nel diritto del Trust e professore ordinario di diritto della common Law & del Trust internazionale a Lugano.

Altresi’ Full Professor di Diritto del Trust presso la Albany International School (swansea-UK)

Rettore della CENTRO STUDI DELFICO FOUNDATION nonché Rettore della Universita internazionale Telematica a Padova.

Formuliamo le piu’ sentite congratulazioni per un proficuo lavoro in completa sinergia con gli enti locali , isitutizioni culturali, universitarie , scolastiche per il raggiungimento degli scopi e finalita’ della Scuola di Etica ed Economia.

 

 

Uffcio Relazioni Istituzionali


admin
Stampa Pubblicazione: 29/06/2015
Ultimo aggiornamento: 29/06/2015

EXPO 2015 UN FLOP ANNUNCIATO! RIFLESSIONI DI FRANCESCO ROSATI DELFICO


http://www.agenziastampaitalia.it/cronaca/italia/25718-expo-2015-il-piu-grande-flop-dell-anno

admin
Stampa Pubblicazione: 8/06/2015
Ultimo aggiornamento: 8/06/2015

INTERVISTA A LUCIANO CAMPITELLI, PRESIDETE TERAMO CALCIO di FRANCESCO ROSATI DELFICO




http://www.agenziastampaitalia.it/sport/calcio-serie-b/25431-intervista-esclusiva-di-luciano-campanelli-patron-del-teramo-calcio-spa-promosso-in-serie-b

admin
Stampa Pubblicazione: 4/05/2015
Ultimo aggiornamento: 4/05/2015

ADDIO MADE IN ITALY NEL CALCIO ITALIANO: commento di FRANCESCO ROSATI


http://www.agenziastampaitalia.it/politica/politica-nazionale/24788-addio-made-in-italy-calcio-italiano-sempre-piu-nelle-mani-straniere

admin
Stampa Pubblicazione: 15/03/2015
Ultimo aggiornamento: 15/03/2015

il TRUST NEL CASO DEL PARMA CAlcio INTERVENTO DEL PROF.NORTON


http://youtu.be/JuQ9WB-B17M

admin
Stampa Pubblicazione: 6/03/2015
Ultimo aggiornamento: 6/03/2015

ALBANIA E ROMANIA. MERCATO EMERGENTI intervista di FRANCESCO ROSATI al prof.NORTON


http://www.agenziastampaitalia.it/economia/24613-albania-e-romania-i-mercati-emergenti-per-gli-investimenti

admin
Stampa Pubblicazione: 6/03/2015
Ultimo aggiornamento: 6/03/2015

intervusta al prof.norton rosati delfico su INVESTIMENTI IN ROMANIA E D ALBANIA



http://youtu.be/cDBBVgR08rM

admin
Stampa Pubblicazione: 28/02/2015
Ultimo aggiornamento: 28/02/2015

FLASH SU ALBANIA ED INVETSIMENTI ESTERI. prof.MAURO NORTON ROSATI DELFICO



admin
Stampa Pubblicazione: 18/02/2015
Ultimo aggiornamento: 18/02/2015

CONFERENZE BTSROSATI LAW FIRM-CENTRO STUDI DELFICO FOUNDATION E LAPET UMBRIA


la CENTRO STUDI DELFICO FOUNDATION  in partnership con la LAPET UMBRIA ha programmato ciclo di conferenze con il Prof.MAURO NORTON ROSATI di MONTEPRANDONE
20 MARZO 2015  SU FENOMENI AGGREGATIVI DI IMPRESA
24 APRILE 2015 FOCUS SU UK
22 MAGGIO 2015 ROMANIA-ITALIA
sette,bre-ottobre-dicembre  su MEDIAZIONE TRIBUTARIA-INTERPELLO -ABUSO ED ELUSIONE DEL DIRITTO ED EVASIONE FISCALE

admin
Stampa Pubblicazione: 14/02/2015
Ultimo aggiornamento: 14/02/2015

FOCUS ROMANIA-ITALIA 20 FEBBRAIO 2015 PERUGIA- SEDE O.D.C.E.C



admin
Stampa Pubblicazione: 10/02/2015
Ultimo aggiornamento: 10/02/2015

La Svizzera: campanello d’allarme per l’economia italiana. È necessario un cambio di rotta!


La Svizzera: campanello d’allarme per l’economia italiana. È necessario un cambio di rotta!

(ASI) La notizia di Ieri   che la Banca Nazionale Svizzera (BNS) ha smesso di sostenere il rapporto di cambio con l'Euro. Questo sostegno ha permesso, dal 2011, la stabilità dei cambi Euro/Franco svizzero sul rapporto 1.20 Franchi per 1 Euro.

La perdita di fiducia della Banca Nazionale svizzera è come un campanello d'allarme per il risparmiatore italiano. Essa riguarda la capacità della moneta europea di mantenere il potere di acquisto e, in ultima analisi, di superare la pluriennale crisi del debito dei Paesi mediterranei.                                                          Perché tutto questo? Perchè, malgrado il danno che crea all'economia svizzera, la Banca Nazionale ha deciso di esplicitare la sua perdita di fiducia nella Moneta Unica europea rifiutando di acquistare Euro per mantenere stabile il rapporto di cambio con il Franco svizzero? 
Si calcola che questa decisione della BNS "brucerà" lo 0,7% del PIL svizzero 2015. È evidente che l'Istituto svizzero ha ritenuto più rilevanti i danni che provoca il sostegno all'Euro associato alla politica monetaria di Draghi - anche a causa dei conflitti con la Germania causati da questa politica.

Il risparmiatore italiano vede avvicinarsi gli scenari dell'Euro "break-up" con l'uscita di qualche "Kriesenländer" - come i tedeschi definiscono Spagna, Grecia ed Italia - dall'Unione Monetaria Europea.

E’ indispensabile invertire la rotta! Andando avanti  cosi’, con questa politica economica e finanziaria fatta di pressapochismo smisurato, senza collegamenti armonici tra i diversi provvedimenti, improvvisati allontaniamo in maniera irreversibile ogni investimento estero in Italia favorendo anche l’espatrio non solo delle persone, dei cervelli ma anche dei capitali

La pressione fiscale alta, la incertezza del diritto, le lungaggini burocratiche, l’alto tasso di corruzione, la mancanza di vera concorrenza, l’impossibilità jussu principis di snellire l’apparato statale, la flessibilità del lavoro in entrata  ed in uscita, l’alta tassazione dello stesso,ed una spending rewiew solo proclamata ma difficilmente attuabile per gli egoismi, personalismi, le lobbies coinvolte,  sono fattori che incideranno in pejus la nostra situazione economica e possibilità di sviluppo.

Prendiamo esempio dai nostri vicini: bassa tassazione, flessibilità, certezza delle norma, facilità di comprensione della stessa,  poche leggi ma chiare,educazione civica, senso dello stato ma in particolare volontà di chi si occupa della “res publica” di non utilizzarla esculsivamente per suoi scopi personali ma per la collettività.

In sostanza sarebbe necessaria l’applicazione di una flat tax del 20% uniforme per tutti i contribuenti in quanto piu’ è bassa l’aliquota da applicare, maggiore è la possibilità di ridurre l’evasione fiscale  e far ripartire la produzione: senza di ciò non si possono creare posti di lavoro! Non basta il Job Act! Dobbiamo incidere a monte!

Un paese come l’Italia manufatturiero per vocazione deve recuperare la sua competività, la sua dimensione, la volontà ed orgoglio di eccellere per qualità, divenire meritocratica, abbandonare gli sperperi e la dannosa ottica di utilizzare il “pubblico” solo per arricchirsi .

Mauro Norton Rosati di Monteprandone - Agenzia Stampa Italia


admin
Stampa Pubblicazione: 18/01/2015
Ultimo aggiornamento: 18/01/2015

DESIGNAZIONE DEL DELEGATO ABRUZZO DEL CENTRO STUDI DELFICO FOUNDATION-AVV.MARILENA MAURIZI-L'AQUILA


In data odierna il board del Centro studi Delfico Foundation ha designato l'avv.MARILENA MAURIZI del foro di L'AQUILA quale "delegata per promozione ed organizzazione eventi" in Abruzzo.
La profonda stima, la professionalita' del legale, la correttezza professionale, la disponibilita' per il prossimo e per le cause ed inziative benefiche e culturali, hanno reso possibile tale designazione a completamento di un percorso professionale , morale, sociale di alto livello.
congratulazioni vivissime!

admin
Stampa Pubblicazione: 13/01/2015
Ultimo aggiornamento: 13/01/2015

articolo sul convegno del 15 gennaio 2015 TRUST E DIRITTO DI FAMIGLIA E TITELA DISABILI


http://www.superando.it/2015/01/12/la-tutela-tramite-il-trust/

admin
Stampa Pubblicazione: 13/01/2015
Ultimo aggiornamento: 13/01/2015

Nomina del Conte prof.Mauro Norton de Neville Rosati di Monteprandone ,marchese De filippis Dèlfico, a RETTORE DELL'UNIVERSITA INTERNAZIONALE TELEMATICA di MONSELICE


in data 29 novembre il conte prof.Mauro norton de Neville Rosati di Monteprandone dei marchesi De Filippis Dèlfico , Lord of Longford Manor, è stato nominato RETTORE del'UNIVERSITA INTERNAZIONALE TELEMATICA-international business university- di MONSELICE.PADOVA
( www.uitelematica.com)

CONGRATULAZIONI!!!

admin
Stampa Pubblicazione: 30/11/2014
Ultimo aggiornamento: 30/11/2014

Corporate Partnerships Manager presso D-BRANE GBHM AUSTRIA il prof.MAURO NORTON ROSATI di MONTEPRANDONE



D-BRANE ORG. è il partner ideale per ogni esigenza dell'impresa moderna, in particolare per la tutela e per l'amministrazione dei patrimoni, nonchè per l'ottimizzazione dei "carichi" fiscali.
Indipendenza, capacità d'innovazione e rapidità decisionale sono le caratteristiche della D-BRANE ORG. ; l'indipendenza da qualsiasi istituzione finanziaria, infatti, permette di operare sempre con assoluta imparzialità e di ritagliare soluzioni studiate sugli effettivi bisogni dei clienti; la capacità d'innovazione, ossia quel mix unico di padronanza della materia normativa, fiscale e finanziaria, fanno di D-BRANE ORG. un precursore dei tempi nel definire con le istituzioni, le possibili evoluzioni degli scenari nazionali ed internazionali con l'obiettivo di identificare soluzioni sul lungo termine per i propri clienti. Il processo decisionale molto breve, infine, permette di dare risposte certe in tempi rapidi. 

I valori
Sono inderogabili i valori che permeano l'attività di D-BRANE ORG. e delle sue persone nel rapporto quotidiano con clienti e partners.

• COMPETENZA MULTIDISCIPLINARE
La complessità delle materie affrontate nei servizi offerti alla clientela, costituisce per noi di D-BRANE ORG. una sfida quotidiana a cui rispondiamo con un aggiornamento formativo costante di tutti i consulenti e con un approccio multidisciplinare che, partendo dai bisogni del cliente , integra sapientemente le nostre competenze per offrire sempre una soluzione piu' adeguata.

• AFFIDABILITÀ
È fondamentale per noi mantenere ciò che si sa di poter mantenere, e tale condotta determina una relazione duratura e soddisfacente: è dovere di ogni componente della squadra la massima responsabilità nei comportamenti al fine di tener sempre fede agli impegni presi.

• FLESSIBILITÀ
Noi ci impegniamo ad anticipare i cambiamenti interni ed esterni che possono venire sia dai nostri clienti sia dal legislatore, in modo da essere sempre all'altezza delle aspettative e degli standard richiesti.

• RISERVATEZZA e INTEGRITÀ
D-BRANE ORG. assicuira la massima riservatezza per una tutela effettiva della privacy nel pieno rispetto delle vigenti normative. Condividere giorno dopo giorno questi valori ed applicarli con consapevolezza alla passione e all'entusiasmo quotidiani con cui ciascuno svolge il proprio lavoro e si relaziona con gli altri, rappresenta per D-BRANE ORG. l'anello conclusivo di un'attività che deve necessariamente muoversi all'interno dei confini di una fiducia e di una stima assolute.



Crisi d'Azienda

• Acquisizione pacchetti societari aziende in crisi acquisizione di debiti societari
Siamo mandatari di società estere specializzate nell'acquisizione di società in crisi, effettuando successivamente interventi di rilancio delle attività.

• Specializzati in interventi di ripiano dei debiti e di rilancio delle attività di impresa
Accompagniamo le società in difficoltà per le esposizioni debitorie, a rinegoziare i debiti anche utilizzando strumenti di garanzia idonei a diluire nel tempo le esposizioni.

• Gestione diretta attività di liquidazione
Effettuiamo interventi mirati di attività liquidatorie, che rendono indolore i vari processi, per la intera compagine societaria.



Fiscalità Internazionale

• Pianificazione fiscale internazionale
Forniamo consulenze mirate e personalizzate per imprenditori che vogliano utilizzare strutture societarie comunitarie (EU), per la pianificazione fiscale delle attività, ottimizzando anche i carichi fiscali in Italia.

• Costituzione società all'estero
Forniamo consulenze per la costituzione delle società all'estero, per gli imprenditori che abbiamo intenzione di internazionalizzare i processi produttivi, anche in un'ottica di delocalizzazione.

• Angel's Company
Rappresentiamo società estere specializzate nelle attività di supporto finanziario alle aziende che manifestano particolari situazioni di sofferenza finanziaria.

• Noleggio a lungo termine beni mobili registrati
Rappresentiamo una società estera specializzata nel noleggio di macchinari e attrezzature per le imprese e di autovetture ad uso aziendale.

• Lavoro interinale
Rappresentiamo società di lavoro interinale comunitarie che con costi concorrenziali rispetto al mercato italiano, forniscono forza lavoro per le varie attività d'impresa.

• Attività di formazione e consulenza in fiscalità internazionale
Forniamo formazione mirata per i quadri aziendali o per professionisti, in materia di fiscalità internazionale



Tutela del patrimonio

• CONSULENZA PER L' ISTITUZIONE DI TRUST IN ITALIA E ALL'ESTERO
Abbiamo nello staff professionisti esperti ed abilitati nel fornire consulenza sulla istituzione di Trust in Italia e all'estero.

• CONSULENZA IN DIRITTO DEI TRUST
Uno staff di avvocati specializzati nelle materie del Trust, potrà assistervi a livello giudiziale e stragiudiziale, in tutte le problematiche giuridiche rivenienti dalle attività del Trust.

• ATTIVITÀ DI TRUSTEE NEI TRUST
Una nostra società è specializzata nelle attività di Trustee di Trust. Al suo interno avvocati, commercialisti potranno fornire tutto il supporto necessario per la gestione di patrimoni mobiliari e immobiliari.

• ATTIVITÀ DI GUARDIANO
L'evoluzione delle attività fiduciarie e ' rappresentata dai Trusts. L'esperienza maturata nell'attività di Trust Company potrà senza ombra di dubbio rendere altamente professionali i servizi di attività fiduciarie, per coloro che nutrono qualche "timore" sull'istituto del Trust.

• COSTITUZIONE FONDAZIONI ESTERE
Siamo specializzati nel fornire consulenza sulla costituzione e gestione di Fondazioni estere, negli ordinamenti che le contemplano.

• COSTITUZIONE HOLDING ESTERA
Siamo specializzati nel fornire consulenza sulla costituzione delle Holding estere, potente strumento di pianificazione fiscale.

• COSTITUZIONE E GESTIONE DEIE / EEIG
Siamo specializzati nel fornire consulenza mirata in materia di GEIE, un istituto comunitario, dalle interessanti prospettive in chiave di pianificazione fiscale e di tutele dei patrimoni.

• REGISTRAZIONE MARCHI E BREVETTI
Forniamo consulenza internazionale mirata alla registrazione di marchi e brevetti, utilizzando gli stessi come potenti strumenti di pianificazione fiscale.

• OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE
Forniamo consulenza per l'effettuazione di operazioni societarie straordinarie: conferimenti, fusioni, scissioni, aumenti di capitale sociale in Italia e all'estero.


• Recupero liquidità aziendale

Siamo professionisti esperti al recupero di liquidità aziendale attraverso la rivisitazione dei rapporti banche / fisco.
Siamo specializzati nella disamina dei rapporti bancari, conti correnti, leasing e mutui, attraverso la predisposizione di perizie econometriche.
Forniamo altresì consulenza altamente professionali sulle anomali delle cartelle esattoriali e sulle attività esecutive / aste in essere da Equitalia S.p.a..

25 ottobre




admin
Stampa Pubblicazione: 27/10/2014
Ultimo aggiornamento: 27/10/2014

IL TRUST ED APPLICAZIONI NELL'ORDINAMENTO ITALIANO- TERNI 17 OTTOBRE 2014 ORE 15 centro congressi il TULIPANO


il prof.Mauro NORTON ROSATI a TERNI sul TRUST

admin
Stampa Pubblicazione: 10/10/2014
Ultimo aggiornamento: 10/10/2014

IL COFANETTO SUL TRUST: conferenze in streaming- prenotazione su:centrostudidelfico@gmail.com


CENTRO STUDI DELFICO FOUNDATIO sta predisponendo un ciclo di conferenze monotematiche sul TRUST ed applicazioni pratiche nelle varie branche del diritto e l'utilizzo dello stesso anche nel settore pubblico.
Queste conferenze saranno svolte in streaming su piattaforma in maniera tale da allargare al massimo la fruibilita' da parte del consumatore, sia esso dottore commercialistia, esperto contabile, avvocato, consulente del lavoro ed aziendale.
I termini per la pre-iscrizione sono stati fissati al 25 ottobre 2014.
Pertanto ai fini organizzativi, essendo questo un esperimento ed un investimento di un certo rilievo, si invitano tutti coloro che sono interessati a tale argomento,ed in seguito, a seguire con un news letter i vari eventi di approfondimento che saranno trattati anche con altri relatori,ad inviare una email a: CENTROSTUDIDELFICO@GMAIL.COM

admin
Stampa Pubblicazione: 3/10/2014
Ultimo aggiornamento: 3/10/2014

CORSO INTRODUTTIVO SUL TRUST- PESARO 17 OTTOBRE 2014 ORE 9,30 INAUGURAZIONE


 

 

 

                            INAUGURAZIONE

 

       CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO DEL TRUST

                            Venerdi 17 ottobre ore 9,30

                     Palazzo di Giustizia-Tribunale di Pesaro

 

Saluti

Presidente Ordine degli Avvocati di Pesaro e della Fondazione Forense

 avv.Arturo Pardi

 

Responsabile Scuola Forense –Pesaro

Avv.Luigi Farachi

 

Responsabile Scuola Forense della Marche

Prof. Lanfranco Ferroni

 

Rettore del Centro Studi Delfico Foundation

Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone De Filippis Dèlfico

 

Il corso avra’ inizio sabato 25 ottobre 2014 ore 9-12 e di seguito ogni sabato come da calendario.

                                   Per iscrizioni : email:  fondazioneforense@ordineavvocatipesaro.it

 

                                                     Crediti formativi: 30

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

                                                          PROGRAMMA

 

 

Il trust tra equity e common law

Esegesi storico giuridica

La convenzione de L’Aja

Soggetti: settlor- beneficiary- trustee- protector

Il trust ed altri  strumenti di wealth management:

fondo patrimoniale-vincoli di destinazione-intestazioni fiduciarie-esecutore testamentario( art700-712 cc)-patrimoni destinati ad un singolo affare .

Tipologie di common law del trust applicabili nel ns.ordinamento

 

 

Il trust  e procedure di ristrutturazione del debito e crisi di impresa: riflessi penali

Questioni di diritto processuale del Trust

 

Trust caritatevoli

 

Trust nello sport

 

Trust in Romania- Cina e Giappone, Paesi Islamici

 

Il trust e tutela proprieta’ intellettuale, avviamento e tutela del marchio

 

Il trust nell’ottica di una pianificazione di  diritto societario internazionale

(trust maltese-cipro-gibilterra-san marino, israele  ecc.)

 

Trust  e diritto di famiglia, tutela del minore e del disabile

( more uxorio, unioni civili , di fatto , amministratore di sostegno)

 

Trust e responsabilita’ professionale, medica, legale ecc.

 

Il trust e fisco. Riflessi di ordine fiscale e diverse tipologie di tassazione

 

Il trust nella pianificazione fiscale internazionale

 

Analisi Critica della giurisprudenza italiana in tema di trust

 

 

CONTRIBUTO  PER IL CORSO: €. 300, 00 +iva ( due tranches- entro il 20 0ttobre 2014 ed il saldo entro il 30/11/2014)

 

COSTO STUDENTI SCUOLA FORENSE.  150,00 €

ISCRIZIONE-VERSAMENTO c/o Fondazione forense Pesaro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ADMIN
Stampa Pubblicazione: 20/09/2014
Ultimo aggiornamento: 20/09/2014

il promotional licensing: dallo sport una scossa per IMPRESA ITALIA


PROMOTIONAL LICENSING NELLO SPORT:

STIMOLO PER LA CRISI ECONOMICA GLOBALE

 

(prof.Mauro Norton de Neville Rosati di Monteprandone)

 

Molte societa’ sportive da un lato ed aziende di prodotti sportivi dall’altra hanno ben individuato nella sponsorizzazione sportiva e nel “promotional licensing” i due strumenti fondamentali per restare “in gara”.

Senza spendere parole sulla “sponosorizzazione” che si ricorda essere un contratto di finanziamento di un eventio sportivo di pubblico interesse tramite il quale una azienda, un enete intende ottenere un “ritorno”positivo in termini sia di consenso e valenza dell’immagine, sia dal punto di vista del “business” e quindi di un ritorno economico.

A fronte dell’impegno da parte dello sponsor, il sponsee dovra’ attenersi  a quelle che sono le condizioni generali e clausole contrattuali intercorse.

Il “promotional licensing” è una attivita’ commerciale che consiste nella cessione temporanea a terzi del diritto all’uso pubblicitario di un nome, un marchi, un logo una immagone,protetta dal punto di vista giuridico, a fronte di una royalty.

Tale diritto puo’ essere ceduto a fabbricanti di prodotti, fornitori di servizi oppure ad aziende che desiderino farne un uso pubblicitario o promozionale.

Si tratta in definitiva di un conratto di licenza per la divulgazione e lo sviluppo del patrimonio di marca attraverso l’immagien di un singolo atleta, di una intera squadra che si impegnano a “promuovere” il prodotto oggetto della licenza in maniera esclusiva e cio’ sempre nel rispetto dei principi di lealta’ e fedelta’ nei confronti dello sponsor.

I primi epserimenti di “promotional licensing” risalgono ai primi del ‘900 relativamente ai personaggi dei fumetti come Micley mouse, Snoopy e Charlie Brown.

In ambito sportivo fno al 1930 i principali “testimonials”di marchi erano singoli atleti: Wheaties, uno dei piu’ antichi marchi di cereali negli USA ha iniziato con le stelle dello sport nelle loro attivita’ promozionali come Babe Ruth, Joe di Maggio.

La vera e propria esplosione del licensing si verifica tuttavia negli anni 1970/1980 con una notevole crescita quantitativa e con triplice evoluzione di natura, professionale, concettuale e geografica.

Oggidi’ la Nike ed Adidas stipulano contratti di sponsorizzazione, di mkt con atleti di alto profilo e che  compaiono sia dentro che fuori campo in abiti ed accessori che visualizzano prevalentemente loghi dello sponsor: cio’ ha reato un effetto spin off nei confronti di tutti gli individui che desiderano essere identificati con queste stelle dello sport, indossando i medesimi marchi.

 

 

 

 

 

La tecnologia è certamente un fenomeno di progersso ed il progresso non si arresta ma deve essere solo gestito ed accompagnato.

La realizzazione di piattaforme pay-tv del dgitale tererstere ed il successivo notevole accrescrimento dei diritti TV pagati dalle societa’ hanno condizionato in misura considerevole le attivita’ legate al Mkt sportivo.

La tecnologia applicata  ad un impianto sportivo è un fattore essenziale per poter sviluppare politiche di co-marketing ed attivita’ di public relations nei confronti dei partners, degli sponsors oltre ad Hospitality box e suite all’avanguardia efficienti ed equipaggiate dei piu’ moderni comfort.

Un sistema degno di attenzione è il “Dial 4 snax” che pernette di effettuare ordinazioni di articoli del F&B e del merchandising dalla propria  postazione ottenendo la consegna durante l’evento.( vedasi a tal proposito il primo esperimento nel Qualcomm stadium- San diego Charges).

Un servizio addizionale del dial 4 snax è il suite shop che pernette ai clienti della luxury suite di ordinare gli articoli del merchandising e del F&B utilizzando il monitor televisivo standard.

Molteplici sono altresi le applicazoni di promotional licensing: si va dal Virtual Advertising alla Web television sponsorship,dalla digital sponsorhip al targeting.

 

Seneca affermava:”….non c’è vento a favore per chi non conosce il proprio porto”.

Di fronte alla crisi economica mondiale molte imprese italiane non sono state in grado di compiere un “up grading” qualitativo dei loro prodotti.

In particolare il crollo dela domanda, la perdita di competivita’ ha messo in evidenza la fragilita’ del sistema impresa Italia e la conseguente necesita’ di introdurre tanto a livello nazionale che comunitario delle misure di intervento ai fini del rilancio economico.

I principali “driver” di cambiamento possono essere individuati:

*puntare su nuovi modelli di impresa valorizzando il capitale umano attraverso nuove formule , come la “fast fashion”, formula imprenditoriale inmovativa e di grande successo nel settore dell’abbigliamento

*favorire l’aggregazione “pensante e strategica” tra imprese ai fini di sviluppare idee motrici di grande portata che singolarmente risulterebbe difficoltosa ed antieconomica.

*favore il “genius loci”nazionale in odo da eludere la concorrenza dei “new-comers” combinando creativita’ tecnica ed estetica.

*dare importanza ai “neo-beni” cioè i “prodotti virtuali”svincolati da contenitori fisici e che possiedono delle caratteristiche che li rendono diversi: immaterialita’, possiblita’ di essere diffusi ed acquisiti indipendentemente dal supporto tecnico suo quale sono registrati ecc.

*investire nella ricerca e nel capitale umano attraverso due forme di intervento politico:

-mission oriented e nel diffuison oriented cioè favorendo innovazione imprenditoriale con politiche di sostegno  e non di penalizzazione o “abbandono”!

Ormai è da prendere in considerazione un nuovo sistema economico globale

Multipolare.

Ormai non sono  in grado di soddisfare neppure i paesi del BRICS:ora dobbiamo essere sulla lunghezza d’onda dei “Newly industralized countries” come SudAfrica, Messico, Brasile, Cina , India, Tailandia, Filippine,Turchia.,Malesia.

Secondo Goldan Sachs entro il 2050 queste diventeranno le maggiori economie mondiali.

Quindi come nello sport sussiste vivacita’ intellettuale ed economica, ben vengano finalmente dopo annunciati “proclami”, interventi veri se vogliamo spravvivere!!


ADMIN
Stampa Pubblicazione: 3/09/2014
Ultimo aggiornamento: 3/09/2014

ALBO D'ORO DEI SOCI BENEMERITI DELLA CENTRO STUDI DELFICO FOUNDATION


                              ALBO D’ORO DELLA  CENTRO STUDI DELFICO FOUNDATION

                                                          SOCI BENEMERITI

 

 

 

 

Prof.Dominick Salvatore-                                    

Economista-Fordham University

 

Prof.Giuseppe Sorgi-                                                           

Universita’ di Teramo

 

Prof.Ingrid Detter de Frankopan                                  

 International Lawyer-Oxford University

 

Avv. Danilo del Prete                                            

Consigliere Ordine Avvocati di Pesaro

 

Dott.prof.Giacomo Breda                                       

dottore commercialista-senior lecturer

                                                                             

Albany International School-UK-Usa

 

Ten.Col. Vito Caradonna                                         

Comandante  Polizia Tributaria –Pesaro

 

Prof. Tommaso Sediari                                       

Docente Univ.di prima fascia Univ. Di Perugia

Presidente Scuola di Etica ed Economia –Assisi

 

M°Franco Venanti                                            

Artista perugino-Presidente e fondatore de

 “Il Circolo Bonazzi”

 

 


ADMIN
Stampa Pubblicazione: 31/08/2014
Ultimo aggiornamento: 31/08/2014

nomina a INFORMATICA SPECIALIST e RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE ED ISTITUZIONALI DELLA FONDAZIONE


si segnala che LUCIANA MARSILIANI DI LAURO, è stata nominata dal board della Fondazione "Centro Studi Delfico Foundation" "informatic specialist" nonchè Responsabile Relazioni Esterne ed Istituzionali della fondazione stessa.
congratulazioni vivissime!
potrete contattare per ogni inziativa e/o procedere alla realizzazione di slides per convegni. relazioni direttamente ale seguenti coordinate:
centrostudidelfico@gmail.com
cell.347-5514166 (Marsiliani di Lauro) oppure al 377-2002838



admin
Stampa Pubblicazione: 29/08/2014
Ultimo aggiornamento: 29/08/2014

l'INTERPELLO nell'ORDINAMENTO ITALIANO E DEL REGNO UNITO- 26 SETTEMBRE 2014-S.ANATLIA DI NARCO(SPOLETO)


                                             

               

CENTRO STUDI DELFICO FOUNDATION

BANCA DI CREDITO COOP.SPELLO E BETTONA

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI-PROV.PERUGIA

ORDINE AVVOCATI SPOLETO                                                                                                                                        

 

 

CONFERENZA DI SANT’ANATOLIA DI NARCO

Country Resort “Convento di Santa Croce”

 

VENERDI 26 SETTEMBRE 2014  ore 9,00-13,00

 

 

 

 

L’INTERPELLO NELL’ORDINAMENTO ITALIANO E NEL REGNO UNITO

Tecnica-metodologia e prassi  di intervento

 

                            Moderatore: ­­­­

 

Prof.Tommaso SEDIARI                                                                                                      

Università degli Studi di Perugia

Presidente della Scuola di Etica ed Economia -Assisi

 

                                                                     

Prof. Francesco D’AYALA VALVA

Ordinario di Diritto Tributario

Già Garante del Contribuente del Lazio

 

L’Interpello nell’ordinamento giuridico Italiano

 

 

Prof. Mauro NORTON ROSATI di MONTEPRANDONE DE FILIPPIS DELFICO

Ordinario di Diritto della Common Law e del Trust Internazionale

Libera Università degli Studi di  Scienze Umane e Tecnologiche (Lugano-CH)

Rettore del Centro Studi Delfico Foundation

 

L’interpello nell’ordinamento dei Paesi di Common Law

 

 

Dott. Luca  ANGELI BUFALINI

Revisore Legale -Roma

Studio internazionale Angeli Bufalini & Partners (Dublino-Rome)

 

Metodologia ed tecnica di redazione dell’istanza di interpello

 

 

Dott. Prof. Giacomo BREDA

Senior Lecturer  di International Laundering Legislation & Banking

Albany International School(UK)

 

Cenni sulla normativa antiriciclaggio italiana alla luce del recente accordo bilaterale Italia Usa"

 

 

 

 

Avv. Antonio DE LUCA

Valente Associati GEB Partners-Milano

 

Residenza fiscale ed esterovestizione

 

 

Dott.ssa Paola BARTOLI

Responsabile Fiscalità internazionale II.DD -Agenzia delle Entrate-Roma

 

La prassi  amministrativa  in tema di interpello

 

 

 

 

 

Accreditato dall’Ordine degli avvocati di Spoleto e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia

 

 

 


 

 

  

 


admin
Stampa Pubblicazione: 15/08/2014
Ultimo aggiornamento: 15/08/2014

i SUKUK della finanza islamica non decollano e non sono noti all'Italia: perdiamo il solito "treno" in Europa?


PERCHE’ NON DECOLLA IN ITALIA LA FINANZA ISLAMICA? OPPORTUNITA’ PER GLI INVESTITORS

 

A cura del Prof.Mauro Norton Rosati di Monteprandone

 

Si potrà pensare quello che si vuole, ma la finanza islamica  rappresenta un fenomeno in continua ascesa: vi sono ancora molte differenze dal punto di vista geografico, con l’intera Africa settentrionale e il continente europeo che non sembrano capire di cosa si tratta, mentre l’intera Asia è già ben abituata, con degli esempi di successo che hanno messo in luce dei rendimenti superiori a quelli messi a disposizione dagli istituti di credito

 

Gli ultimi dati aggiornati in questo senso si possono estrapolare da un’analisi condotta da Monte dei Paschi di Siena, la quale ha voluto sottolineare soprattutto come il Vecchio Continente sia ancora poco avvezzo a investimenti finanziari di questo tipo. L’unica eccezione è forse rappresentata dalla Gran Bretagna, con l’Irlanda che ha cominciato a interessarsi in maniera convinta.
Infatti a ben vedere certamente l’Irlanda sara’ il primo paese europeo ad emettere “SUKUK”.

 

Ma non si tratta ovviamente dello stesso sviluppo che ha interessato nazioni come la Malesia, la Turchia, l’Indonesia, l’Arabia Saudita, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. Il fatto che invece l’Africa del nord non sia ricompresa in questo elenco così vasto può essere spiegato in maniera abbastanza semplice: in effetti, i governi delle nazioni che si trovano in tale parte del mondo non hanno voluto sostenere lo sviluppo della finanza islamica puntando sulle emissioni di sukuk (i tradizionali titoli obbligazionari), senza dimenticare la normativa su questi prodotti così particolari, del tutto assente.

 

La Malesia è sempre più leader del mercato dei sukuk.

Il motto ufficiale della Malesia recita espressamente “l’unità è forza”: ebbene, l’unità e la forza della nazione asiatica sono ben testimoniate in questo momento storico dagli investimenti finanziari, dato che l’emissione totale di sukuk sia per scopi governativi che societari sono destinati a raggiungere un totale molto importante nel corso di quest’anno, vale a dire44 miliardi di dollari americani, di cui un buon 60% sarà riferibile a questo paese (si tratta di circa ventisei miliardi di dollari per la precisione).

 

Se si vuole effettuare un confronto interessante, c’è da dire che lo scorso anno le quotazioni globali erano di gran lunga inferiori, di poco superiori ai ventisei miliardi.

Come accennato prima in Europa abbiamo anche il  Regno Unito che si è caratterizzato in maniera positiva con degli attivi pari a ben 1,1 miliardi di sterline.

 

In Irlanda il ministero delle finanze sembra pronto a una iniziativa che sta già dividendo i punti di vista: la nazione nordeuropea è una di quelle maggiormente invischiate nella crisi economica dell’eurozona, dunque è praticamente scontato che si stiano percorrendo tutte le direzioni possibili per uscire da queste difficoltà.

 

Una di queste direzioni risponde al nome di sukuk, i titoli obbligazionari islamici, uno strumento praticamente sconosciuto per quel che concerne il Vecchio Continente. In effetti, se le indiscrezioni dovessero essere confermate, l’Irlanda sarebbe il primo paese europeo a emettere un bond di questo tipo.

 

La tipica caratteristica dei sukuk è l’armonizzazione tra il rischio e il rendimento, con una serie di flussi di cassa che sono rispettosi dei dettami della legge della Sharia.

Il 2015 dovrebbe essere l’anno del boom vero e proprio di tali prodotti, le cui performance sono state comunque, dalle prime valutazioni,  lusinghiere anche nel 2013, grazie a paesi come l’Arabia Saudita, il Bahrain e soprattutto la Malesia.

Anche in Francia, in Lussemburgo e nel Regno Unito se ne è parlato in maniera abbastanza diffusa, ma si può trattare di un rimedio efficace? Le condizioni di salute della nazione sono note da tempo, Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale si sono impegnati con prestiti sostanziosi per risollevare le sorti finanziarie, ma lo spread tra i titoli nazionali e i corrispettivi tedeschi non ha aiutato il nostro “Bel Paese” !

 

Cosa c’è da dire in relazione all’Italia? Secondo l’indagine di Monte dei Paschi, nonostante 1,3 milioni di musulmani presenti nel nostro territorio non si è ancora sperimentato nessuno strumento relativo alla finanza islamica, anche se si sta studiano uno strumento come il Mediterranean Partnership Fund per il sostegno del settore privato.

 

Speriamo che la nostra cultura considerata sempre l’eccellenza,non perda anche questa chance! E ponga in essere tutto quanto possa servire, nell’interesse reciproco ad una vera integrazione e non viva solamente di spot, enunciazione di principi, belle parole ma poi ai fatti, siamo inaffidabili.

 

 

 

 


admin
Stampa Pubblicazione: 20/07/2014
Ultimo aggiornamento: 20/07/2014

il TRUST COME STRUMENTO DI TUTELA E GESTIONE BENI CULTURALI. il modello in UK



IIL TRUST  COME STRUMENTO DI TUTELA E GESTIONE DEI BENI CULTURALI:IL MODELLO ANGLOSASSONE  è VINCENTE ?

(prof.Mauro Norton de Neville Rosati di Monteprandone de Filippis dèlfico)

 

Nell'ordinamento giuridico inglese la dicotomia pubblico - privato nella materia dei beni culturali contribuisce a realizzare un sistema di tutela aperto e diffuso in quanto composto dall'interazione di diversi soggetti e dalla compresenza di molteplici istituti. Alla complessità caratterizzante il quadro generale si affianca un sistema regolatorio che solo in minima parte è riconducibile alla legislazione di livello primario, dal momento che comprende atti di normazione secondaria, provvedimenti amministrativi sia generali che individuali e moduli consensuali.

In questo contesto il rapporto tra interessi pubblici e istanze private ha assunto storicamente - e ancora oggi presenta - una varietà di dinamiche e significati.

Secondo una struttura definita dalla dottrina italiana bilaterale, anche in Inghilterra, la relazione tra il polo pubblico e quello privato si è ispirata in primo luogo a una logica di netta contrapposizione.

In altre parole l'interesse pubblico, identificato sia con l'interesse alla conservazione materiale del bene culturale immobile di interesse storico, archeologico ed artistico, che con quello diretto alla ritenzione e al controllo delle esportazioni delle opere d'arte, ha legittimato la previsione di poteri amministrativi essenzialmente di natura ablatoria e/o autorizzatoria al fine di condizionare, da un lato, l'esercizio delle facoltà dispositive ed edificatorie in capo al proprietario e, dall'altro, le scelte di quest'ultimo in ordine alla circolazione giuridica dei beni.

A questo schema, presente nelle sue linee fondamentali ancora oggi, si sono nondimeno affiancati ruoli diversi svolti dei soggetti privati.

La presenza di un interesse alla fruizione e alla diffusione dei beni culturali - riconosciuto dalla legislazione nazionale già a partire dall'inizio del secolo scorso mediante la ricostituzione per via legislativa del National Trust - ha, infatti, agevolato l'individuazione di una molteplicità di interessi aventi carattere collettivo e diffuso legati alla protezione del patrimonio culturale .

Questi ultimi hanno trovato fin da subito espressione non solo mediante il rinvio a una nozione generale di pubblico inteso quale fruitore delle opere d'arte e di cultura, ma anche attraverso il fenomeno spontaneo dell'associazionismo e della costituzione di fondazioni e organizzazioni (charitable trusts) di diritto privato titolari di funzioni consultive e di gestione rispetto ai quali le istituzioni pubbliche hanno finito per assumere un ruolo meramente sussidiario di regolazione generale e di controllo ex post .

 A titolo esemplificativo, proprio a due organismi di diritto privato - la Society for the Protection of Ancient Buildings creata nel 1877 e il National Trust for Places of Historical Interest or Natural Beauty istituito nel 1895 - si devono le prime catalogazioni degli edifici di interesse antico di proprietà privata (ancient buildings) finalizzate alla individuazione di misure conservative e di restauro.

Il riconoscimento della rilevanza economica dei beni culturali e la crescita di una coscienza sociale dell'importanza del patrimonio culturale ha, inoltre, accentuato il ricorso ai privati in qualità di finanziatori delle attività culturali, inizialmente avviato dal primo governo Thatcher attraverso una serie di politiche risalenti ai primi anni '80. L'obiettivo era quello di ridurre l'intervento diretto del governo nel campo dell'arte promosso nel secondo dopoguerra con l'istituzione dell'Arts Council of England, ente pubblico nazionale, cui spetta ancora oggi il compito di provvedere alla distribuzione dei fondi ministeriali e di quelli collegati alla national lottery .

A tal riguardo, nel 1984 venne emanato dal Governo il Business Sponsorship Incentive Scheme la cui attuazione venne affidata alla Association for Business Sponsorship of the Arts (ABSA oggi Arts and Business), organizzazione non profit nata nel 1976 per incoraggiare l'intervento di soggetti privati nel finanziamento delle attività culturali, cui vennero aggiunte, successivamente, le prime disposizioni normative dirette a introdurre una serie di agevolazioni di natura fiscale per le imprese.

La peculiare complessità del sistema inglese di disciplina e gestione della materia culturale e gli effetti che le diverse relazioni tra interessi pubblici e privati determinano non potrebbero, però, essere comprese compiutamente se non una volta inserite in un contesto concettuale, definitorio e normativo generale dai confini talvolta incerti.

La prima incertezza riguarda la stessa nozione di bene culturale cui si somma un contesto normativo frammentario e caratterizzato dalla mancanza di una legislazione chiara, univoca e onnicomprensiva. Per quanto riguarda il primo aspetto, infatti, la classificazione maggiormente rilevante all'interno della categoria dei beni culturale non è dovuta, come nell'ordinamento italiano, al differente regime proprietario ma piuttosto alla natura mobile o immobile dei beni stessi .

Mentre i beni mobili di interesse culturale rientrano nella categoria della cultural property ,i beni immobili appartengono, invece, al cultural heritage in quanto caratterizzati da uno speciale interesse storico, archeologico, architettonico, artistico o ambientale, come avviene, per esempio, nelle ipotesi di ancient monuments, listed buildings of special architectural or historic interest, royal palaces, historic and natural parks and gardens, considerati sia nella loro singolarità che complessivamente nelle c.d. conservation areas[.

A questa disitinzione e alle ulteriori ripartizioni interne si collegano le differenze in termini di competenze amministrative assegnate oltre che agli organi del governo centrale -Department of Environment Food and Rural Affairs (DEFRA)Department of Culture, Media and Sport (DCMS)Department of Communities and Local Government (DCLG) - agli enti locali, agli organismi semi pubblici (i c.d. quangos) e alle agenzie esecutive .

Proprio nel senso di una parziale soluzione dei problemi collegati ai problemi definitori e alle carenze nell'efficacia, effettività e adeguatezza degli interventi, con riferimento ai beni immobili, nell'aprile 2008 il Department of Culture, Media and Sport (d'ora in poi ministero per la Cultura) ha presentato al Parlamento un disegno di legge dal titoloHeritage Protection Bill, il quale persegue apertamente l'obiettivo di unificare i regimi di protezione del patrimonio culturale promuovendo interventi di valorizzazione sia generali che puntuali anche attraverso la conclusione di accordi plurilaterali di gestione con i soggetti privati interessati (sia proprietari che finanziatori) già sperimentati in materia ambientale (c.d. Heritage Partnership Agreements HPAs) .

Il ruolo dei privati nell'ambito della tutela dei beni culturali in Inghilterra consente, quindi, di svolgere alcune interessanti riflessioni in ordine al rapporto e ai modi di composizione dei conflitti tra questi e gli interessi pubblici  oltre che all'apporto da costoro garantito nella realizzazione delle finalità di valorizzazione e di efficienza gestionale.

Ciò nonostante, occorre dar conto di alcune contraddizioni di cui l'ordinamento di common law si fa espressione.

Basti pensare che se da un lato molte delle collezioni museali anche a livello locale sono arricchite e valorizzate grazie all'agire congiunto dei governi locali e delle associazioni private, come è avvenuto nel caso del National Maritime Museum, la cui gestione e promozione è stata affidata a un atto di indirizzo chiamato Uk Maritime Collections Strategyelaborato nel 1998 da operatori del settore e da soggetti privati, in altri casi interessi privati all'uso del bene di natura spesso prettamente commerciale finiscono per limitare talvolta del tutto l'interesse pubblico alla garanzia di una piena accessibilità e fruizione.

Un esempio significativo al riguardo si trova nella città di Oxford dove una nota catena di fast-food e una celebre compagnia assicurativa esercitano la propria attività nel centro cittadino all'interno di uno degli edifici più antichi, un tempo una locanda, dove anche William Shakespeare ebbe a soggiornare durante un viaggio di ritorno da Londra alla sua città natale. In questo caso solo gli avventori dell'esercizio commerciale e gli impiegati della agenzia possono godere degli affreschi e dei pavimenti originali dell'edificio risalenti al 1182 .

 

La sinergia tra pubblico e privato nella tutela, valorizzazione e gestione dei beni culturali

La categoria degli attori privati non è, del tutto omogenea ed è anzi dominata del fenomeno dell'associazionismo e dall'operato delle fondazioni di diritto privato, generalmente costituite attraverso la forma delle charities o del trust.

Nell'ordinamento inglese, l'intervento delle associazioni e delle fondazioni private costituite su base volontaristica per scopi di conservazione e di beneficenza ha assunto fin dal XIX secolo un ruolo decisivo nel settore culturale anche prima e indipendentemente da qualsivoglia regime pubblicistico di tutela. La Society for the Protection of Ancient Buildings, per esempio, creata nel 1877 da William Morris per la protezione e il recupero dei monumenti di interesse storico e archeologico, diede vita alle prime forme di catalogazione dei beni divenute poi il fondamento degli interventi di tutela contenuti nella legislazione successiva.

Allo stesso tempo, con riferimento alla lotta al traffico illecito di opere d'arte, negli anni '80 del secolo scorso, fu la Museums Association, quale associazione di diritto privato rappresentativa dei musei, ad adottare un codice di comportamento che regolasse le politiche di acquisizioni delle opere d'arte richiamando le organizzazioni museali all'osservanza dei principi della Convenzione UNESCO del 1970 al fine di evitare l'accoglimento nelle collezioni di opere esportate illegalmente.

Per quanto riguarda la disciplina applicabile a questo tipo di organizzazioni - riconducibili con una certa approssimazione alle categorie giuridiche italiane delle associazioni e della fondazioni di diritto privato e alla loro attività occorre riferirsi al diritto delle charity entities e dei trusts; questi, infatti, come è noto, sono costituiti essenzialmente o da un vincolo di natura patrimoniale o da un accordo di tipo associativo con intestazione di beni e attribuzione di responsabilità gestorie in capo ai trustees.

In virtù del Charity act del 1993 così come riformato nel 2006 uno degli scopi per cui una charity può essere costituita riguarda appunto "the advancement of the art, culture, heritage or science"La Charity Commission, autorità indipendente e responsabile nei confronti del Parlamento della regolazione in materia ha più volte chiarito che il riferimento all'advancement di cui al testo legislativo richiama la funzione generale di promozione del patrimonio culturale, espressione della storia e dell'identità nazionali. L'ambito di intervento di una charity in questo settore dovrebbe quindi comprendere oltre alle attività di conservazione materiale e di restauro delle opere anche quelli di più ampia valorizzazione affinché ne sia garantita la fruizione da parte del pubblico .

In questo settore la tipologia delle organizzazioni senza fine di lucro che perseguono charitable purposes è varia. Da un punto di vista costituitivo, infatti, si rinvengono organismi creati sulla base di un atto di natura privata (bylaw; memorandum of association; trust) così come organizzazioni istituite attraverso Royal Charter (come nel caso della National Gallery) o per Act of Parliament (come nel caso del National Trust)

In base alla natura delle attività perseguite è possibile distinguere charities a base associativa le cui finalità si identificano nella conservazione di un gruppo o di un tipo di beni attraverso la promozione di studi specializzati e campagne di informazione e sensibilizzazione a livello nazionale e locale cui viene dato il nome di amenity societies, da altre, definite "building preservation trusts"Queste ultime acquistano edifici di interesse storico ed artistico al fine di provvedere al loro restauro per poi venderli, affittarli o gestirli. In questo modo, infatti, le organizzazioni recuperano i fondi necessari a intraprendere attività future dello stesso tipo. Alla categoria delle charities vanno, infine, ricondotte la maggior parte delle istituzioni museali e altri charity trusts, istituiti per la tutela, la valorizzazione e la gestione di un solo edificio o di un complesso architettonico di proprietà privata.

A questa ultima categoria è dedicata in particolare la guidance RR9 dal titolo "preservation and conservation" elaborata nel febbraio del 2001 dalla Charity Commission la quale disciplina nello specifico il rapporto tra l'obbligo imposto alla charity di garantire l'accesso al bene da parte del pubblico ("the benefit of the public") e eventuali interessi contrapposti tra i quali quello del privato proprietario o detentore dell'immobile e  quello generale di prevenzione da possibili rischi di deterioramento. In questi casi sono, infatti, consentite l'individuazione e l'elaborazione di modalità diverse di fruizione, come, per esempio, l'accesso parziale o esterno e l'utilizzo di supporti multimediali e cartacei.

A tutela della realizzazione di questi obiettivi è posta la attività di controllo e monitoraggio della stessa commissione che richiede, in sede di registrazione della costituenda charity, la presentazione di un piano dettagliato relativo agli rari di apertura e alle forme di pubblicità delle informazioni rivolte agli utenti.

 Le amenity societies strumento di  tutela del patrimonio culturale

Le amenity societies costituiscono un particolare tipo di registered charities a base associativa. Esse esercitano la propria attività nel settore del patrimonio culturale con riguardo soprattutto alle finalità di conservazione e di promozione dei beni anche attraverso l'elaborazione di iniziative promozionali, di studio ed educative a livello centrale e locale.

La loro presenza nel contesto culturale ed artistico in Inghilterra risale alla fine del XIX secolo con la creazione della Society for the Protection of Ancient Buildings avvenuta nel 1877, seguita nel 1898 dalla Society of Antiquaries of London (divenuta oggi il Council for British Archaeology), dall'Ancient Monuments Society del 1924, dal Georgian Group del 1937, dal Civic Trust e dalla Victorian Society costitutuiti nel 1957 e, negli anni più recenti, dalla Garden History Society e dalla Twentieth Century Society.

Proprio per la loro riconosciuta competenza tecnica in materia di beni culturali, dovuta in molti casi a una compagine partecipativa composta da volontari ed esperti del settore, queste organizzazioni hanno ottenuto, a partire dalla metà del secolo scorso, un espresso riconoscimento in molti atti normativi di legislazione primaria e secondaria, che le hanno qualificate come soggetti consultivi (statutory consultees) nell'ambito dei procedimenti amministrativi riguardanti i beni oggetto di tutela.

Questo si è verificato soprattutto con riferimento agli interventi edilizi sui beni immobili in relazione ai quali fin dal Town and Country Planning Act del 1968 si è previsto l'obbligo per le autorità locali di notificare le domande di autorizzazione per le demolizioni degli edifici protetti (listing building consent) alle amenity societies sia nazionali che locali, in modo da consentire loro di esprimere un parere in merito alla istanza .

A tale previsione, ripresa dal Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act del 1990 e disciplinata nel dettaglio dalla circolare del ministero dell'Ambiente n. 01 del 2001 relativa agli "Arrangements for Handling Heritage Applications - Notification and Directions by Secretary of State", si è aggiunta negli anni successivi anche la possibilità per lenational amenity societies di segnalare al ministero per la Cultura, gli edifici di interesse storico ed artistico per i quali si ritiene opportuna l'iscrizione nel registro di tutela .

Dello stesso tenore sono anche le disposizioni contenute nelle proposta di legge presentata dal ministero per la Cultura nell'aprile del 2008 e relativa al patrimonio culturale (Heritage Protection Bill)Viene previsto, infatti, l'obbligo dell'Autorità competende a gestire il registro dei beni soggetti a protezione di informare "any national amenity society specified in an order made by the appropriate national authority for the purposes of this paragraph which has special knowledge of, or interest in, the structure concerned or registrable structures of its type", invitandola a presentare le proprie valutazioni [

Tra le amenity societies quelle che esercitano la propria attività a livello nazionale godono di una posizione privilegiata nel sistema di tutela non solo a causa del numero di associati, ma anche e soprattutto per la dimostrata competenza specialistica di cui sono portatrici. La constatazione del ruolo assunto ha spinto queste organizzazioni a costituire nel 1972 un organismo che ne coordini e ne regoli l'attività, il Joint Committee of the National Amenity Societies, con l'intento di elaborare e presentare proposte di modifica per la legislazione, il sistema fiscale e le politiche che riguardino gli edifici di interesse storico e artistico. La rilevanza del comitato ha trovato da ultimo conferma nella partecipazione agli incontri dello stesso di funzionari del ministero e dell'English Heritage in qualità di osservatori .

Al Joint Committee spetterebbe, inoltre, la designazione di alcuni dei membri dei Conservation Area Advisory Commitees, organismi di tutela a livello locale composti principalmente da rappresentanti dei governi e delle associazioni locali, previsti dal paragrafo 4.13 della National Planning Policy n. 15 "Planning and the Historic Environment".Questi organismi dovrebbero affiancare le autorità territoriali nella elaborazione delle politiche e degli interventi riguardanti le aree caretterizzate da una particolare esigenza di protezione (conservation areas).

Sul punto, però, il condizionale è d'obbligo dal momento che la previsione è rimasta pressoché inattuata e delle 9.000 autorità locali sul cui territorio insiste una conservation area, solo una minima parte si è dotata dei comitati competenti.

Alle organizzazioni a competenza specifica, infine, come per esempio nel caso del Council for British Archaeology, della Garden History Society, del Georgian Group o dellaVictorian Society, è spesso riconosciuta una funzione consultiva nei procedimenti per l'emanazione delle policies, guidances best practices finalizzate all'aggiornamento e all'integrazione della normativa di settore, nonché e per la completa attuazione di quella vigente.

 I Building Preservation Trusts e l'attività del National Trust

Nello svolgimento degli interventi di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali immobili di interesse storico, artistico e paesaggistico, di particolare interesse è l'attività dei building preservation trusts, vale a dire charities costituite su iniziativa privata poste a tutela di edifici singoli o di complessi immobiliari a rischio di degrado. Tali organizzazioni agiscono in base a una logica parzialmente commerciale e imprenditoriale nonostante non vi siano finalità di profitto e prospettive concorrenziali. La loro attività si sostanzia tradizionalmente nell'acquisto per somme modeste di edifici bisognosi di interventi conservativi e nel loro restauro mediante l'utilizzo di fondi propri integrati da finanziamenti statali; una volta ultimati gli interventi l'edificio viene gestito direttamente dal trust oppure venduto o affittato nuovamente a privati dietro accettazione di una serie di vincoli a carattere conservativo.

Le attività dei building preservation trusts sono sovente coordinate dal National Trust, probabilmente uno dei più importanti organismi senza fine di lucro nel campo delle attività di natura conservativa e promozionale in materia culturale; per quanto riguarda i beni immobili, queste ultime sono, infatti, in parte assimilabili a quelle esercitate dai building preservation trusts, anche se, in generale, i settori di intervento del National Trust sono piuttosto vasti e comprendono la valorizzazione e la gestione anche di beni culturali mobili o di collezioni artistiche.

Proprio quest'ultimo profilo ha via via assunto maggior rilievo tanto che a partire dal 2005 il National Trust è stato riconosciuto come una delle autorità museali più importanti del Regno Unito grazie alle proprietà di oltre 150 collezioni ognuna delle quali ha ottenuto l'accreditamento da parte dell'Museum, Libraries and Archives Council.

Nato come associazione di diritto privato nel 1894, il National Trust for Places of Historical Interest or Natural Beauty è stato sciolto e nuovamente costituito come statutory charity con personalità giuridica in base al National Trust Act del 1907 mantenendo gli scopi originari dell'organizzazione, vale a dire "promoting the permanent preservation for the benefit of the nation of lands, tenements, (including buildings) of beauty or historic interest and as regards lands for the preservation (so far as practicable) of their natural aspect features and animal and plant life", ai quali, con le riforme legislative successive, sono stati aggiunti gli obiettivi di conservazione di beni mobili ("preservation of furniture and pictures and chattels of any description having national or historic or artistic interest") e di valorizzione dei beni culturali anche attraverso la realizzazione di programmi di informazione, di educazione e di studio .

In quanto charity costituita secondo forme pubblicistiche e attraverso un atto del Parlamento, il National Trust , sebbene indipendente finanziariamente dal governo e soggetto come tutte le organizzazioni non lucrative al controllo della Charity Commission presso la quale è registrato di diritto, presenta un ordinamento disciplinato direttamente dalla legge, la quale dispone, tra gli altri aspetti, l'inalienabilità di parte del suo patrimonio (c.d. fixed heritage) .

L'attività del trust si sostanzia nella acquisizione di beni culturali e in interventi di tutela, conservazione e gestione degli stessi, resi possibili dalla continua elaborazione di programmi di funding raising.

Mentre le acquisizioni dei beni possono avvenire generalmente sia a titolo gratuito che a titolo oneroso a seguito di contratti di compravendita, di leasing o di locazione, la loro gestione può essere esercitata secondo schemi differenziati: accanto a modalità ormai poco utilizzate, quali la successiva vendita, l'affitto o il leasing a terzi il National Trustha elaborato nel corso degli anni varie politiche di fruizione  e ha dato vita alla società a responsabilità limitata denominata National Trust (Enterprises) Ltd per l'esercizio di molti servizi aggiuntivi a natura commerciale, come la pubblicazione di cataloghi o l'organizzazione e l'affitto delle strutture per convegni e manifestazioni .

Dato che il National Trust non riceve alcun tipo di erogazione diretta da parte degli apparati pubblici, gli strumenti di finanziamento più diffusi sono, quindi, rappresentati oltre che dalle rette annuali dei membri e dalle erogazioni liberali provenienti da soggetti privati stimolate attraverso le campagne di raccolta fondi (c.d. appeals), da nuovi meccanismi di on line fundraising e dalle operazioni commerciali del National Trust (Enterprises) Ltd che ha promosso, negli anni più recenti, la conclusione di accordi di sponsorizzazione e di parternship .

 Le attività museali

La politica di gestione delle attività museali in Inghilterra si presenta alquanto articolata soprattutto in relazione alla presenza di tipologie di musei differenti per natura, dimensione e ambito territoriale di riferimento.

L'attività museale è svolta, infatti, da musei nazionali (national museums)  da musei locali (local authority funded museums), da musei universitari (university museums) e da musei indipendenti i quali possono avere a loro volta rilevanza sia locale che nazionale (independent museums.

Tra tutte queste categorie quella dei musei nazionali o di rilevanza nazionale gode ancora oggi di un regime normativo del tutto peculiare in quanto riservato alla disciplina di fonte legislativa.

I musei statali, infatti, nati originariamente come pubbliche istituzioni, sono divenute nel corso del tempo charity trusts di diritto speciale in virtù di quanto disposto dal Museums and Galleries Act del 1992; per questo motivo da un lato sono sottratti al controllo della Charity Commissions in quanto exempt charities, dall'altro, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, vengono classificati come quangos, ovvero come enti pubblici esecutivi non dipartimentali .

A partire dagli anni '80 il ruolo dell'apparato pubblico ministeriale nei confronti delle istituzioni museali e, nello specifico, del ministero per la Cultura, è stato notevolmente ridimensionato; è stata infatti riconosciuta una maggior autonomia finanziaria mediante l'affidamento, secondo lo schema generale previsto dalla charity law, delle funzioni gestorie ai boards of trustees i quali sono tenuti a valorizzare il potenziale economico delle collezioni .

Appare nondimeno evidente che il principio di autonomia comporta necessariamente il risultato di una elaborazione delle politiche di gestione differenziate a seconda delle diverse strutture: mentre, per esempio, per le collezioni che fanno capo al National Trust quest'ultimo predilige un regime che ne assicuri, ove possibile, la conservazione nel contesto di riferimento più appropriato, per altre tale aspetto della tutela è spesso poco considerato, basti ricordare il recente fatto di cronaca che ha visto il primate cattolico d'Inghilterra contrapporsi al direttore della National Gallery con riferimento alla collocazione della celebre opera Il Battesimo di Cristo di Piero della Francesca entrata a far parte della collezione del museo nel 1861 .

Il cambiamento avviato non ha determinato, però, un generale arretramento dell'intervento dei pubblici poteri, quanto piuttosto un nuovo modo di elaborazione delle politiche affidate ora al Museums, Libraries and Archives Coucil (MLA), agenzia esecutiva con uffici decentrati a livello regionale .

Il MLA ha in primo luogo il compito di attuare un sistema di controlli ad intensità variabile a seconda della natura pubblica o privata dei finanziamenti raccolti dalle strutture museali e avente ad oggetto soprattutto la qualità della gestione e dei servizi; l'obiettivo è quello di favorire per quanto possibile la collaborazione delle diverse istituzioni sia nazionali che locali e la conclusione di accordi con soggetti terzi e sponsors privati .

Il finanziamento diretto da parte del governo - come avviene nel caso del British Museum o della National Gallery - determina, per esempio, modalità di controllo specifiche con riferimento al rispetto dell'obbligo di garantire un accesso gratuito alle collezioni, oltre alla nomina da parte del ministro per la Cultura della maggioranza dei componenti delboard of trustees e del direttore del museo .

Quest'ultimo, è tenuto a rispondere dell'utilizzo dei fondi pubblici assegnati direttamente agli organi ministeriali in virtù di un funding agreement, di un management statement e di un financial memorandum che impongono la presentazione di una relazione annuale sulla stato di tutela delle collezioni, sul piano di sviluppo del museo e sulla situazione finanziaria.

La disciplina dei musei locali, universitari e indipendenti è, invece, meno invasiva e ruota essenzialmente attorno all'istituto della accreditamento introdotto nel 1988 con ilMuseum Registration Scheme e contenuto a partire dal 2004 nell'Accreditation Scheme for Museums il quale, sebbene formalmente facoltativo, rappresenta attualmente il presupposto necessario per la concessione dei finanziamenti pubblici sia statali che locali.

Lo schema sottoscritto dal ministero per la Cultura, dalle associazione rappresentative del governo locale e dall'Heritage Lottery Fund introduce una livello minimo di standardsche le organizzazioni museali al momento della richiesta di accreditamento si impegnano ad osservare sottoponendosi a un controllo successivo e periodico in ordine alla loro attuazione.

Il contenuto degli standards che riprendono in parte quanto stabilito dal codice etico elaborato dalla Museum Association nel 1994, riguardano quattro settori fondamentali, vale a dire il governance and museum management, gli user services, le visitor facilities e il collection management; la procedura amministrativa di accreditamento è gestita dal MLA che affida l'istruttoria e il controllo all'accreditation commitee, composto da esperti e professionisti del settore.

Al fine di garantire un adeguato uso delle risorse anche nel senso di consentire l'accrescimento quantitativo e la valorizzazione qualitativa delle collezioni, il governo centrale ha, inoltre, previsto due istituti particolari: l'acceptance in lieu e il government indemnity scheme.

Il primo, simile al nostro meccanismo di pagamento della imposta di successione tramite cessione  consente ai contribuenti, che non desiderino pagare l'imposta di successione sui beni ereditari, di trasferire al ministero per la Cultura la proprietà dei beni culturali di interesse storico e artistico rientranti nell'asse ereditario dietro pagamento di un corrispettivo pari al valore di mercato del bene, affinché possano essere assegnati all'istituto museale più appropriato per garantirne una adeguata fruizione da parte del pubblico .

Il secondo rappresenta, invece, una forma di assicurazione non commerciale rivolta ai musei che vogliano ampliare le proprie collezioni mediante l'acquisto o il prestito di opere d'arte provenienti da paesi stranieri.

L'attività di grantmaking svolta dalle fondazioni e dai trusts patrimoniali

Come già anticipato in apertura di questa sezione in molti casi l'attività di finanziamento alle attività culturali è svolta da charities foundations nate dal conferimento di un patrimonio e prevalentemente dedite alla raccolta e all'erogazione o alla sola erogazione di fondi a favore di attività sociali di pubblica utilità.

Nel gennaio del 2007 la Charities Aid Foundation (CAF) e l'Association of Charitable Foundations (ACF) hanno pubblicato un manuale relativo al "grantmaking by trusts and charities" dal quale emerge che nel biennio 2004/2005 i fondi distribuiti per attività culturali hanno raggiunto un valore pari all'8% del totale, per un ammontare totale di 230 milioni di sterline.

Generalmente il patrimonio delle charities che si occupano delle sovvenzioni e dei finanziamenti è in origine costituito da un lascito testamentario il quale viene poi investito dalboard of trustees.

A questo proposito occorre rilevare, infatti, che i charity trustees hanno un obbligo generale di investire i fondi patrimoniali che fanno capo al trust anche attraverso la partecipazioni in holding con società commerciali .

L'erogazione dei fondi avviene, quindi, sulla base di un programma e a seguito di una istanza proveniente dai soggetti privati, sia singoli individui che associazioni, imprese o altre charities impegnate nella gestione dei beni; ogni fondazione rende pubbliche le condizioni in base alle quali l'iniziativa potrà essere finanziata e spesso, tra i criteri ritenuti necessari, ne vengono previsti alcuni relativi a progetti finalizzati alla promozione di interessi affini ma ulteriori rispetto a quelli culturali di tutela e valorizzazione, come, per esempio, nel caso dell'educazione alla cultura nei settori scolastici e giovanili o del sostegno di gruppi sociali svantaggiati o disabili.

Gli strumenti tipici di finanziamento delle charities di gestione: donazioni, memberships e programmi di sostegno

Da quanto emerso finora dal presente lavoro, nel settore culturale in Gran Bretagna si registra un ruolo piuttosto rilevante del modello organizzativo delle charitable insititutions,quali i trusts o le charities a forma associativa.

Questo dato trova giustificazione in parte in ragioni di carattere storico, in parte si spiega con la possibilità che questi organismi hanno di ricorrere a svariate forme di finanziamento, agevolate dal contesto normativo che prevede una serie di esenzioni di natura fiscale .

Innanzitutto le charities che sono istituzioni museali hanno la possibilità di svolgere tutte quelle attività economiche che siano direttamente connesse con gli scopi di pubblica utilità delle stesse (primary purpose trading); nel caso in cui, invece, le attività economiche svolte non siano immediatamente connesse con tali scopi (non primary purpose trading) esse devono costituire una società collegata la quale godrà di regimi di esenzione per i trasferimenti in denaro a favore della charitiy controllante .

Oltre a ciò, tra i più importanti sistemi di finanziamento delle charities che gestiscono beni rientranti nel patrimonio culturale vi sono le erogazioni provenienti dai singoli individuali, cui l'Art and Business ha di recente dedicato l'Individual Giving Manual pubblicato nel 2006.

Sulla base di quanto riportato dal documento, tra il 2004 e il 2005 le erogaziono private hanno raggiunto un ammontare totale pari a 244 milioni di sterline, rispetto ai 119 milioni raccolti tramite il generale ricorso ai contratti di sponsorizzazioni.

Diverse sono le modalità con cui questo tipo di erogazioni individuali possono essere raccolte dal momento che ciò può avvenire sia sporadicamente (tramite campagne di raccolta o appeals) che stabilmente (tramite procedure di partecipazione all'organizzazione). Quanto alla prima modalità il governo ha previsto alcuni istituti giuridici di natura fiscale con il fine di incentivare i finanziamenti ottenuti tramite donazioni, campagne o appelli rivolti al pubblico, quali il gift aid scheme e il payroll giving.

Mentre quest'ultimo riguarda uno strumento introdotto nell'ordinamento verso la fine degli anni '80 che consente ad ogni lavoratore e datore di lavoro di destinare parte delle trattenute salariali a organizzazioni no profit, il gift aid scheme è un istituto piuttosto particolare dal momento che consente all'organizzazione di ottenere da parte dell'amministrazione tributaria un ammontare monetario aggiuntivo pari a 28 centesimi per ogni sterlina donata e raccolta.

Per quanto riguarda invece meccanismi di finanziamento a carattere continuativo, le charities a struttura associativa possono beneficiare dei ricavi collegati ai sistemi di friends' schemes e di memberships annuali o pluriennali.

In questo caso, infatti, si possono prevedere varie tipologie di partecipazione dei privati all'associazione, come, per esempio, quelle onorarie, ordinarie o relative alle categorie dei semplici sostenitori, cui si collegano sistemi di agevolazioni in sede di visita e di fruizione delle opere, diritti di informazione periodica e benefits particolari.

                                                          IN CONCLUSIONE

 

Il presente contributo ha avuto l'obiettivo di indagare le modalità di relazione tra attori pubblici e interessi privati nel sistema di tutela dei beni culturali in Inghilterra. Al riguardo il titolo dato ha posto un interrogativo circa i caratteri propri del modello espresso dall'ordinamento inglese al fine di valutarne la possibile esportazione anche in ordinamenti diversi.

La risposta a questa domanda potrà ovviamente avere un valore meramente tendenziale che prenderà forma solo attraverso l'esposizione, in sintesi, dei tratti fondamentali del regime giuridico posto a protezione del patrimonio culturale in Inghilterra individuando il ruolo riservato ai soggetti privati rappresentati, a seconda dei casi, dai proprietari dei beni soggetti a tutela, dagli enti esponenziali della collettività cui risulta assegnata la cura e la promozione dei valori culturali e dal pubblico inteso sia come fruitore dell'opera che come finanziatore.

Innanzitutto occorre dar conto di un limite di sistema sorto nel corso dell'analisi, vale a dire la constatazione che, a differenza di altri ordinamenti, lo studio della disciplina dedicata al patrimonio culturale è un settore quasi esclusivamente lasciato ai documenti prodotti dai soggetti attivi operanti nello stesso (attori pubblici o semi pubblici, organizzazioni rappresentative di interessi) e lasciato pressoché inesplorato dalla dottrina giuridica inglese

Tale caratteristica ha reso in parte più difficile l'approfondimento prefissato, tenuto conto della mancata elaborazione di un quadro dogmatico e concettuale di riferimento.

Nonostante ciò, storicamente anche nell'ordinamento inglese, come in molte altre esperienze giuridiche europee, le prime forme di tutela relative ai monumenti antichi e ai beni immobili di interesse storico, artistico e architettonico sono state connesse all'esigenza di sottrarre tali beni ai rischi di distruzione o di modifiche pregiudizievoli

Il fondamento giuridico alla base delle misure amministrative di tutela non è dissimile da quello elaborato nel secolo scorso dalla dottrina italiana :l'interesse pubblico alla conservazione - resa necessaria affinché le potenzialità qualitative del bene possano passare da una generazione all'altra - legittima una funzionalizzazione della proprietà, che, pur rimanendo privata, viene limitata in vista dell'utilità sociale che il patrimonio culturale esprime .

In altre parole, l'idea che contrappone l'interesse della collettività a preservare quei beni che rappresentano i valori della storia, dell'arte e delle tradizioni della Nazione, alle facoltà dominicali si è tradotta fin dalle origine nella elaborazione - spesso contrastata - del concetto di "cultural proprerty" e di "cultural heritage" tale per cui alla proprietà privata del bene si somma un elemento vincolistico ulteriore che esprime una qualità dello stesso immutabile rispetto ai passaggi generazionali.

Tali esigenze, che permangono ancora oggi nella legislazione di tipo conservativo, si sostanziano in poteri amministrativi di natura ablatoria e autorizzatoria, imponendo al proprietario o al detentore di un bene immobile di interesse culturale, registrato o inserito in una lista dei beni protetti, non solo di ottenere dall'amministrazione locale un'autorizzazione prima di iniziare qualsiasi intervento edilizio, ma anche di svolgere una corretta attività di manutenzione pena, in molti casi, l'emanazione di un provvedimento di espropriazione.

Appaiono di tutta evidenza l'importanza e la rilevanza della previsione di poteri pubblici autoritativi risalente al XIX secolo in un ordinamento dove, all'epoca veniva ancora fermamente disconosciuta l'esistenza stessa di un vero e proprio diritto amministrativo di cui essi rappresentano, quindi, una delle prime importanti manifestazioni .

Nel corso del tempo, al concetto di conservazione si è accostato ben presto quello di valorizzazione nella prospettiva di una fruizione pubblica dei beni tradotto nella terminologia inglese in vario modo, ma riconducibile alle nozioni di advancement promotion.

Il principale riferimento normativo alle attività di valorizzazione si ritrova già nella legislazione dei primi anni del '900; il National Trust Act del 1907, infatti, stabilisce che tra i compiti del National Trust vi sia quello di "promuovere la conservazione del patrimonio culturale" (section 3(2)) al fine di garantire l'apertura dei siti e la fruizione di questi da parte della collettività (section 29).

Proprio nel contesto della promozione, l'attività dei soggetti privati si è rivelata determinante e tale da sviluppare una vera e propria amministrazione e gestione dei beni culturali svolta dalla libera iniziativa delle associazioni private e delle altre organizzazioni non lucrative (charities trusts) .

A queste ultime infatti si deve la realizzazione di molte delle attività di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali non solo attraverso la promozione della ricerca, dello studio e della formazione - come avviene per esempio nel caso delle national local amenity societies - ma anche asservendo alcune delle logiche imprenditoriali agli scopi altruistici perseguiti, attività tipica soprattutto dei buildings preservation trusts.

Il ruolo dell'apparato pubblico è, di conseguenza, indiretto anche se non totalmente assente dal momento che vi è la necessità di creare tutte le condizioni affinché i soggetti privati possano esercitare efficacemente le propri funzioni.

Innanzitutto le organizzazioni non lucrative operanti nel settore sono sottoposte al controllo della Charity Commission, ente di regolazione e vigilanza, cui compete il controllo non solo della sostenibilità dei piani di gestione dei beni e delle opere culturali ma anche dei servizi offerti e dei regimi di finanziamento .

Per le istituzioni museali analoga funzione è svolta dal MLA che in sede di accreditamento valuta i valori inerenti a una sana gestione delle collezioni e alle modalità attraverso cui sono realizzati gli obiettivi legati all'esigenza della fruizione collettiva (orari, supporti, prezzi, strutture e servizi collegati) .

Tra gli interventi pubblici di supporto vanno poi letti gli apparati di finanziamento pubblico che, salva l'ipotesi dei musei di rilevanza nazionale, finanziati direttamente, prevedono lo stanziamento di fondi solo per i progetti ritenuti meritevoli sulla base delle valutazioni discrezionali dell'Arts Council of England, che distribuisce anche parte delle risorse raccolte attraverso il meccanismo della national lottery.

La normativa fiscale prevede poi incentivi piuttosto consistenti per i finanziamenti provenienti dai privati ottenuti mediante la conclusione di accordi di sponsorships o le erogazioni di carattere liberale. Queste ultime sono estremamente vitali per le charities che gestiscono i beni culturali, le quali possono prevedere differenti strumenti per la raccolta dei fondi necessari alle iniziative, a partire dalle donazioni legate a una singola iniziativa, fino a programmi di membership annuali o pluriennali.

Gran parte dei finanziamenti, inoltre, sono assegnati da organizzazioni non lucrative a carattere patrimoniale, le quali spesso prevedono l'assegnazione delle sovvenzioni a quei progetti che realizzino obiettivi particolari a sostegno di interessi ulteriori rispetto a quelli di conservazione e gestione, come per esempio l'educazione e l'accostamento dei giovani ai valori dell'arte e della cultura.

Il quadro che ne risulta contribuisce quindi a creare una logica di tutela diffusa ed aperta dove l'interesse pubblico è, nella sua traduzione in concreto, mediato dagli interessi di cui la stessa società civile si fa carico, realizzati spesso in termini piuttosto soddisfacenti come nel caso del National Trust che rappresenta probabilmente una delle maggior organizzazione non profit di tutela culturale e ambientale in Europa.

Certamente, quanto detto, non elimina alcuni profili problematici, primo fra tutti la mancanza di una normazione univoca ed esaustiva di riferimento che disciplini in modo coerente i principi fondamentali della materia e la loro attuazione.

Di tale esigenza si è fatto portatore lo stesso governo che nell'aprile scorso ha presentato al parlamento il disegno di legge da titolo Heritage Protection Bill il quale persegue l'obiettivo di unificare i regimi di protezione dei beni culturali immobili promuovendone la valorizzazione anche attraverso la conclusione di accordi di gestione con i privati interessati (Heritage Partnership Agreements).

Nella medesima direzione vanno anche gli accordi tra istituzioni museali diretti a migliorare la qualità dell'organizzazione e a potenziare i risultati della gestione e le esperienze di public - private parternships community foundations realizzate a livello locale. In queste ultime sedi, infatti, le autorità locali, gli operatori privati, gli organismi di volontariato e le altre istanze provenienti dalla comunità dibattono, deliberano, finanziano e portano a compimento le politiche pubbliche culturali raccogliendo capitali privati per la realizzazione di progetti ritenuti meritevoli di finanziamento.

Innanzitutto dallo studio dell'ordinamento giuridico inglese emergono tre profili particolarmente interessanti: l'esiguità del ricorso alla disciplina legislativa a favore della emanazione di atti amministrativi generali a carattere spesso non vincolate, la preponderante presenza dei soggetti appartenenti al terzo settore che non solo gestiscono, ma finanziano e collaborano alla formulazione delle politiche, il recente ricorso a strumenti consensuali nella programmazione delle attività di gestione.

Il primo degli elementi considerati è sicuramente antitetico rispetto all'ordinamento italiano dove la presenza del Codice del beni culturali rappresenta sicuramente il punto di riferimento per la disciplina della materia. Non c'è dubbio che nel sistema d'oltre Manica esso determini un vuoto sistematico che è spesso causa di precarietà e di profili problematici nella ricostruzione degli strumenti giuridici da applicare. Tuttavia, lo stesso carattere di indeterminatezza consente in alcuni casi una maggior dialettica tra i soggetti interessati che agevola la formulazione di politiche di settore maggiormente efficienti.

Più complessa è la valutazione con riferimento agli altri due dati. Da un lato infatti il ruolo del settore privato inteso come organizzazioni non profit è caro anche agli studiosi italiani dell'ordinamento dei beni culturali che vi vedono una delle forme di attuazione del principio costituzionale di cui all'art. 118 comma 4 della Costituzione .

Più arduo sarebbe, però, sostenere che la presenza del settore non profit anche nell'ordinamento inglese confermi una difficoltà di fatto di attuare una piena gestione dei beni culturali secondo logiche aziendalistiche, apparentemente realizzate solo nelle attività collegate e nei servizi c.d. aggiuntivi.

Nel sistema inglese, infatti, sono presenti molti esempi che riguardano una gestione parzialmente imprenditoriale del patrimonio culturale come nelle ipotesi del Landmark trusto dei Buildings Preservation Trusts. Al riguardo si rivela però determinante l'operato della Charity Commission, la quale valuta caso per caso l'ammissibilità delle attività gestionali connesse ai fini istituzionali dell'organizzazione.

Questo perché una gestione sana del patrimonio culturale rappresenta il punto di partenza per il miglioramento degli interventi di tutela e conservazione che sono essenziali per il mantenimento dei valori di cui i beni sono portatori.

Potenzialità nel divenire modelli esportabili di amministrazione e gestione del patrimonio culturale vanno, infine, riconosciute alle previsioni relative agli atti di programmazione e pianificazione e alle sedi istituzionali di partecipazione sia a livello centrale che periferico.

Quest'ultime, sebbene in alcuni casi si siano rivelate di difficile attuazione - come nell'esempio dei Conservation Area Advisory Commitees - consentono, infatti, di realizzare degli strumenti giuridici di dialogo tra tutti i soggetti interessati all'elaborazione delle politiche culturali e alla traduzione in concreto degli interventi programmati (soggetti pubblici, soggetti privati proprietari, organizzazioni non profit, finanziatori).

 

 


ADMIN
Stampa Pubblicazione: 15/07/2014
Ultimo aggiornamento: 15/07/2014

TRUST E PASSAGGIO GENERAZIONALE: il caso di CUCCINELLI (intervista al prof.Mauo Norton rosati Delfico)


UN TRUST PER CUCCINELLI

 

E’ d’attualita’ la istituzione di un “trust irrevocabile” da parte di imprenditori al fine di meglio utilizzare e pianificare il cd. “passaggio generazionale”.

In umbria il famoso CUCCINELLI ha istituito un trust cui ha devoluto la totalita’ delle partecipazioni della propria azienda di Solomeo a favore degli eredi con la supervisione di un collegio di Trustee.

Chiediamo al prof.Mauro Rosati di Monteprandone, uno dei massimi esperti internazionali del trust, ,professore ordinario di diritto della common law e del trust internazionale presso l’universita’ di Lugano –LUDES , e presso la Albany Int.School (UK) ,la filosofia di tale istituto.

Il Prof.Rosati è altersi autore di due pubblicazioni in tema di Trust in Cina e Trust in Giappone.

 

Ma perché il Trust?

 

 

 

 

Ogni  anno migliaia di imprese familiari cessano la loro attività per problemi legati alla successione in azienda: ciò avviene a causa di mancata preparazione a tale evento ed alle scarse soluzioni legislative a tale problema.

Il passaggio generazionale nell’impresa, se non progettato per tempo dall’imprenditore quando è ancora in vita, conduce spesso a conflitti all’interno della sua famiglia con riflessi devastanti per l’impresa.

La delicatezza del passaggio generazionale non riguarda solo l’impresa, ma interessa anche la successione nel patrimonio di famiglia.

Quindi il Trust è una utile applicazione per programmare il passaggio generazionale?

Certamente! Con duplice intento:

a. nell’azienda,assicurando  continuità di gestione nell’impresa; 

b. nel patrimonio di famiglia. 

Il passaggio generazionale in azienda e nel patrimonio familiare, anche nei casi in cui può sembrare semplice, deve essere affrontato per tempo e pianificato in modo obiettivo.

Il Trust si è rivelato lo strumento più efficiente nel caso in cui:

  1. sia già stato individuato il successore, ma occorre individuare e gestire le condizioni, le modalità ed i tempi del passaggio dei beni di famiglia o dell’azienda;
  2. sia quando:
  • il successore non ci sia ancora (perché per esempio è minore di età);
  • il successore ci sia, ma non presenta il carattere e le attitudini necessarie a gestire ed amministrare l’azienda o i beni di famiglia;
  • esistono più successori, ma si teme che un eventuale disaccordo tra di essi possa ostacolare od addirittura paralizzare l’andamento dell’azienda;
  • solo un successore ha manifestato interesse all’azienda.
  • E nel caso di azienda in successione senza un erede diretto?

 Maggiormente è indispensabile l’utilizzo del Trust!

La sig.ra Laura, ad esempio,  non più giovanissima, senza figli, né parenti, è rimasta vedova da poco.

A seguito della scomparsa del marito ha ricevuto per successione la partecipazione quale unico socio di una società che svolge da sempre in città importante attività commerciale.

La sig.ra Laura non vuole cedere l’azienda in quanto, anche dopo la sua morte, desidera:

a.  garantire la continuazione della storica attività dell’azienda;

b.  conservare lo spirito ed i valori impressi dal marito nella gestione della stessa;

c.  mantenere l’occupazione agli attuali dipendenti, a cui si sente legata da un rapporto di stima ed affetto;

d.  continuare a ricevere, vita naturale durante, i redditi prodotti dall’azienda.

Non esistendo alcun discendente che potesse succedere nell’azienda, a Laura erano giunte numerose proposte di acquisto, ma la cessione dell’azienda non avrebbe garantito la soddisfazione dei suoi desideri.

Inoltre  nessuno ordinario strumento del nostro ordinamento giuridico era idoneo a soddisfare i suoi interessi.

Ed ecco allora il Trust, prof.Rosati?

I meritevoli interessi della sig.ra Laura sono stati pienamente conseguiti e tutelati con un Trust appositamente progettato e strutturato per lo specifico caso.

 

Quindi molto semplicemente, un Trust in che cosa consiste?

 

E’ un atto , una dichiarazione unilaterale da parte del “disponente”(settlor) con la quale viene “vincolato” tutto o in parte un patrimonio personale e/o aziendale a favore di beneficiari , sotto la gestione e guida di un “trustee” che è un fiduciario che gestire nell’interesse dei beneficiati indicati, il patrimonio segregato dal disponente.

 

Vi sono diverse applicazioni nel nostro ordinamento giuridico in tema di Trust?

 

Indubbiamente ve ne sono molte: nel diritto di famiglia, in caso di separazioni e divorzi, alla liquidazione di aziende in stato di crisi non irreversibile, emissione di prestiti obbliagzionari, gestione di quote societarie, aziende, farmacie, anche in tema di “unioni civili”, nella gestione dell’”social housing” da parte dei comuni, a tutela di marchi famosi , nei rapporti bancari ( i cd. Covenants bancari, nel pegno rotativo, ipoteca ecc.) nello Sport, come strumento a tutela della tifoseria ecc.

 

 

 

 

Una rifessione?

 

 

Ancora il cittadino deve essere educato in tale filosofia che non ha nulla di elusivo!

Naturalmente  vi possono essere atti “border line” posti in essere con finalita’ non certamente lecite, ma queste rappresentano una minima parte rispetto all’immensa platea di utenti che ignorano tale istituto.

 

 

 

 


admin
Stampa Pubblicazione: 27/06/2014
Ultimo aggiornamento: 27/06/2014

bando per partecipazione EXECUTIVE ASTER START UP INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI




IL LINK

http://www.masterstartup-internazionale-pmi.com/

ADMI
Stampa Pubblicazione: 2/06/2014
Ultimo aggiornamento: 2/06/2014

LE S.T.P. UN ENNESIMO ABORTO GIURIDICO DA PARTE AGENZA DELLE ENTRATE!!! CRITICITA' ( a cura del prof.Mauro norton rosati)


LE  S.T.P :   ABORTO GIURIDICO TIPICO ITALIANO!

 

( del prof.Mauro Norton rosati di monteprandone)

 

 

Nata dopo vari tentativi nel 2011 la S.T P è rimasta nel limbo giuridico!

Infatti la regolamentazione di tale “particolare struttura” da applicare all’esercizio di una attivita’ professionale,mal si concilia con la normativa tipica e propria delle attivita’ “liberali” con quelle”d’impresa”.

I motivi:

1°- non precisa la natura e qualificazione del reddito prodotto a fini fiscali

2°- nulla prevede per gli aspetti “previdenziali”

La leva fiscale è ben decisiva: la scelta di una o diversa,  tipologia giuridica fiscale , è della massima rilevanza con conseguenze naturalmente “catastrofiche” nella opzione effettuata.

Una semplice circolare ministeriale non potra’ essere sufficiente a spostare l’ago della bilancia nella valutazione degli effetti  prodotti da una scelta non corretta!

 

Infatti è intervenuta la agenzia delle entrate che fa un “dietrofront” rispetto ad un orientamento amministrativo gia’ espresso.

In breve, il reddito della STP è esclusivamente “reddito d’impresa” in quanto si deve valutare la “veste giuridica” e quindi la forma piuttosto che la “sostanza”, ovvero, nel caso della STP, l’oggetto sociale!

 

Il legislatore, nei disegni di legge in Parlamento, precisa che è pur sempre “attivita’ di lavoro autonomo”: allora come ci si deve comportare !

Allora i “professonisti” sono “imprenditori”. Via il criterio di cassa e ben venga ! quello di “competenza”!

E per l’IRAP? Non piu, il “metodo fiscale” (arrt.8 del Dlgsv.446/97) a seconda dei casi, ma “metodo del bilancio”(art.5 dlgsv.446/97), nessuna ritenuta fiscale, se è veramente “reddito di impresa” rispetto al 20% se si accede alla tesi del “lavoro autonomo”!

Ed alora! In mezzo al solito “pressapochismo italiano” siamo in balia di un Fisco sempre meni rispettoso dello “statuto del contribuente” di un fisco vessatorio che presta il fianco a condotte “difensive”!

 


admin
Stampa Pubblicazione: 24/05/2014
Ultimo aggiornamento: 24/05/2014

LE ULTIME EVOLUZIONI IN TEMA DI TRUST. TRUST E BANCA: I COVENANTS (PROF.MAURO NORTON ROSATI DELFICO)


GIOVEDI 26 GIUGNO 2014 ORE 14-18,30

VILLA SCERIMAN- VO' DI PADOVA

Prof.Mauro Norton rosati di monteprandone: TRUST E BANCA: I COVENANTS

Prof.Giacomo Breda-- antiriciclaggio

dott. Massimo Coppola- La valutazione contabile degli strumenti finanziari (IAS 39-IFRS 9)





ADMIN
Stampa Pubblicazione: 21/05/2014
Ultimo aggiornamento: 21/05/2014

SUB TRUST: NEW APPLICATION IN ITALJAN LAW?


                        SUB TRUST     When it happens?

(prof.Mauro Norton Rosati di Monteprandone)

 

Sometimes the trustee may hold the equitable interest on behalf of a beneficiary.

This would be the case where a beneficiary, who enjoys an equitable interest under a subsisting trust, creates a trust of his interest in favour of another, ie a beneficiary under a trust creates a sub-trust of hi sentire interest in favour of a sub-beneficiary.

 

The effect of this arrangement is that the benficiary under the original  trust assigns his interest to the new beneficiary by way of a trust.

 

In this situation the original beneficiary adopts the role of the settlor and the trustee for the benefit of another.

 

T (legal  owner)  --------B ( orginal equitable owner)----C( sub-beneficiary or new equitable owner)

 

Inteed, it’s possible for the original equitable owner to create a sub-trust and, at the same time, remain an equitable owner of trust property.

 

This would be the positio where the original equitable owner declars a trust of part of his equitable interest.

For example, T ( legal owner) holds on trust for B absolutely (equitable owner).

B retains a life interest in the property and declares himself a trustee of the remainder for C absolutely.

 

The new arrangemenbt may be illustrated as follows:

 

                            B(life interest)  -  C( remainder interest)

T ( legal owner)----------------------------------------------------------

                            ( equitable owners)

 

It should be noted that in respect of the sub.trust, B will  have active duties to perform on

Behalf of his new beneficary C.


ADMIN
Stampa Pubblicazione: 17/05/2014
Ultimo aggiornamento: 17/05/2014

CONGRATULAZIONI per INCARICO DOCENZA a PROF.PAOLO LANCIOTTI e GIACOMO BREDA


Il Rettore della Albany International School (UK-USA) con proprio decreto del 15 maggio 2014 previa verifica della idoneita' dopo procedura di valutazione comparativa ha conferito incarico di "Senior Lecturer"-"Associate Professor" a: prof.PAOLO LANCIOTTI_Inyernational Contracts Law prof. GIACOMO BREDA-International Laudering Legislation and Banking. CONGRATULAZIONI! anche da parte della BTS ROSATI di MONTEPRANDONE & PARTNERS per due validi collaboratori e partners!

admin
Stampa Pubblicazione: 16/05/2014
Ultimo aggiornamento: 16/05/2014

SUPPORTERS TRUST contributo dell'avv.Carlo RMBOLA' di ROMA


Il Supporters Trust in Italia

Molto spesso, quando si sentono alcune terminologie di matrice anglosassone, ci si illude di avere a che fare con qualcosa di nuovo, importato dall’estero e per questo, magari, di dubbia affidabilità.

Niente di più sbagliato, almeno nel caso del Supporters Trust, o Trust dei tifosi o, meglio ancora, azionariato popolare, pratica diffusa nel mondo sportivo, che possiamo definire come la trasmissione della proprietà azionaria nei confronti dei tifosi, che assumono il doppio ruolo di sostenitori ed investitori.

Essere tifoso può significare tante cose: andare allo stadio, sostenere la propria squadra, ma anche, da qualche tempo, esserne un piccolo dirigente, in proporzione alla quota sottoscritta.

Nella pratica, si assiste all’organizzazione in associazioni o cooperative di tifosi, che hanno, fra gli scopi sociali, quello di acquisire delle quote societarie del club di riferimento.

Da un punto di vista giuridico, in primo luogo, è importante non confondere il modello di Supporters Trust, che ha natura tipicamente associativa, con l’istituto del Trust, anch’esso di natura anglosassone, ma con natura e finalità molto differenti[1].

Tanto premesso, si tratta di uno strumento giuridico che, in un’epoca di dissesti economici e società con i bilanci sistematicamente in rosso, offre ai club una valida alternativa di sopravvivenza, proprio per mano dei tifosi, autentico patrimonio delle società sportive.

Attenzione, però. Non si tratta di organismi a scopo di lucro, ma di enti no profit, che si impegnano a reinvestire o portare a riserva gli eventuali utili realizzati.

La gestione autonoma da parte dei tifosi fa sì che l’intera organizzazione venga improntata alla massima democraticità e trasparenza, oltre che ad una apertura pressoché totale nei confronti di qualsiasi sostenitore della squadra di riferimento.

Se uno degli scopi del Supporters Trust è senza dubbio quello di aumentare l’influenza dei tifosi all’interno dei club attraverso una partecipazione più attiva alla vita finanziaria della società, non va dimenticato che queste organizzazioni si sono diffuse già da qualche decennio in Inghilterra, come contrappeso e strumento per la risoluzione della crisi finanziaria dei club stessi, com’è avvenuto, per fare qualche esempio, per il Chesterfield, il Lincoln City e lo York City[2].

Di questi tempi, d’altronde, lo sport è solo uno dei campi in cui si risentono i contraccolpi di modelli finanziari ormai non più sostenibili.

Quali sono gli esempi più famosi di Supporters Trust?

Anche se finora abbiamo fatto riferimento all’Inghilterra, è dalla Spagna che arriva l’esempio di azionariato popolare più noto al mondo: il Futbol Club Barcelona è interamente posseduto dagli oltre 170.000 soci che, accanto ad uno straordinario sentimento di appartenenza al club, hanno costituito una forma di partecipazione societaria senza eguali.

La società catalana, inoltre, rappresenta la classica eccezione che conferma la regola, trattandosi, il club blaugrana, di una delle società più ricche al mondo e quindi, in linea teorica, tutt’altro che bisognosa dell’aiuto economico dei tifosi.

Tornando in Italia, in questi giorni è assurto agli onori delle cronache l’esempio della Carrarese, che ha lanciato il proprio Supporters Trust, con un promotore d’eccezione - Gianluigi Buffon - già proprietario del club toscano[3].

L’iniziativa vuol seguire l’esempio di realtà come Piacenza, Ancona, San Benedetto del Tronto e Taranto - per citarne alcuni - laddove i tifosi si sono organizzati in modo tale da sostenere le società di appartenenza, ora detenendo una partecipazione nel capitale sociale, ora avendo un proprio rappresentante nei rispettivi consigli di amministrazione. Senza contare che, in alcuni casi, i tifosi hanno acquistato il marchio all’asta fallimentare o rifondato la società, all’indomani del fallimento[4].

Accanto ad una visione, per così dire, romantica del rapporto fra i tifosi e le società di calcio, con questi nuovi, ultimi baluardi del senso di appartenenza ai colori sociali, rimane lo spazio per una considerazione finale, di carattere più pratico, ma non per questo meno attuale.

La promozione dello strumento dei Supporters Trust, come teorizzato da alcuni studiosi[5], potrebbe rivelarsi, fra le altre cose, uno straordinario deterrente alla violenza negli stadi, dal momento che, chi è coinvolto finanziariamente, oltre che emotivamente, nella gestione di un club, non andrebbe mai a compiere atti potenzialmente lesivi degli interessi della società stessa, poiché, così facendo, non farebbe altro che danneggiare sé stesso.

Un motivo in più per favorire il coinvolgimento dei tifosi nelle sorti economiche (oltre che sportive) dei club, nell’ambito di un sistema che, da una parte, renderebbe l’esperienza dei sostenitori più viva e diretta, dall’altra, costituirebbe una valida alternativa alla gestione finanziaria delle società di calcio, con potenziali ripercussioni positive anche nella gestione dell’ordine pubblico.



[1] Il Trust è uno strumento giuridico che serve a regolare una serie di rapporti giuridici patrimoniali nell’interesse di uno o più beneficiari, per un determinato scopo (ad esempio, tutela del patrimonio, sgravi fiscali, investimenti previdenziali, etc.).

L’istituto, molto diffuso nel mondo anglosassone, non trova in Italia una disciplina compiuta, ragion per cui il quadro di riferimento è da ricercarsi nei Trattati internazionali e nelle leggi straniere che lo regolano.

Per approfondimenti, vedi qui: http://www.studiorombola.com/gli-strumenti-di-protezione-patrimoniale-istituti-emergenti-e-spunti-di-riflessione-1-parte-di-annalaura-carbone/

[2] Il coinvolgimento dei tifosi a mezzo del Trust ha assicurato, nei casi sopra citati, la sopravvivenza dei club, soprattutto ed in particolare durante il periodo di crisi, a causa del crollo di ITV Digital.

Per approfondimenti, vedi intervista dell’Agenzia Stampa Italia al Prof. Mauro Rosati di Monteprandone: http://www.agenziastampaitalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=19439:violenza-negli-stadi-il-supporters-trust-come-strumento-di-autodifesa

[4] In particolare, i Supporters Trust di Taranto, Ancona, Modena, Arezzo e Rimini detengono una partecipazione nel capitale sociale; eleggono un proprio rappresentante nel consiglio d’amministrazione a Taranto, Ancona, Arezzo e Piacenza; hanno acquistato il marchio all’asta fallimentare a Lucca e Piacenza; detengono diritti sociali indipendenti dalla quota di capitale sociale posseduta (diritto particolari) a Taranto e Ancona; hanno la delega per la gestione del settore giovanile e rapporti con gli sponsor a Taranto e San Benedetto del Tronto. Fonte: http://www.fondazionetaras.it/supporters-trust/

[5] Ved. intervista al Prof. Mauro Rosati di Monteprandone, cit.


admin
Stampa Pubblicazione: 12/05/2014
Ultimo aggiornamento: 12/05/2014

SUPPORTERS TRUST contributo dell'avv.Carlo RMBOLA' di ROMA


Il Supporters Trust in Italia

Molto spesso, quando si sentono alcune terminologie di matrice anglosassone, ci si illude di avere a che fare con qualcosa di nuovo, importato dall’estero e per questo, magari, di dubbia affidabilità.

Niente di più sbagliato, almeno nel caso del Supporters Trust, o Trust dei tifosi o, meglio ancora, azionariato popolare, pratica diffusa nel mondo sportivo, che possiamo definire come la trasmissione della proprietà azionaria nei confronti dei tifosi, che assumono il doppio ruolo di sostenitori ed investitori.

Essere tifoso può significare tante cose: andare allo stadio, sostenere la propria squadra, ma anche, da qualche tempo, esserne un piccolo dirigente, in proporzione alla quota sottoscritta.

Nella pratica, si assiste all’organizzazione in associazioni o cooperative di tifosi, che hanno, fra gli scopi sociali, quello di acquisire delle quote societarie del club di riferimento.

Da un punto di vista giuridico, in primo luogo, è importante non confondere il modello di Supporters Trust, che ha natura tipicamente associativa, con l’istituto del Trust, anch’esso di natura anglosassone, ma con natura e finalità molto differenti[1].

Tanto premesso, si tratta di uno strumento giuridico che, in un’epoca di dissesti economici e società con i bilanci sistematicamente in rosso, offre ai club una valida alternativa di sopravvivenza, proprio per mano dei tifosi, autentico patrimonio delle società sportive.

Attenzione, però. Non si tratta di organismi a scopo di lucro, ma di enti no profit, che si impegnano a reinvestire o portare a riserva gli eventuali utili realizzati.

La gestione autonoma da parte dei tifosi fa sì che l’intera organizzazione venga improntata alla massima democraticità e trasparenza, oltre che ad una apertura pressoché totale nei confronti di qualsiasi sostenitore della squadra di riferimento.

Se uno degli scopi del Supporters Trust è senza dubbio quello di aumentare l’influenza dei tifosi all’interno dei club attraverso una partecipazione più attiva alla vita finanziaria della società, non va dimenticato che queste organizzazioni si sono diffuse già da qualche decennio in Inghilterra, come contrappeso e strumento per la risoluzione della crisi finanziaria dei club stessi, com’è avvenuto, per fare qualche esempio, per il Chesterfield, il Lincoln City e lo York City[2].

Di questi tempi, d’altronde, lo sport è solo uno dei campi in cui si risentono i contraccolpi di modelli finanziari ormai non più sostenibili.

Quali sono gli esempi più famosi di Supporters Trust?

Anche se finora abbiamo fatto riferimento all’Inghilterra, è dalla Spagna che arriva l’esempio di azionariato popolare più noto al mondo: il Futbol Club Barcelona è interamente posseduto dagli oltre 170.000 soci che, accanto ad uno straordinario sentimento di appartenenza al club, hanno costituito una forma di partecipazione societaria senza eguali.

La società catalana, inoltre, rappresenta la classica eccezione che conferma la regola, trattandosi, il club blaugrana, di una delle società più ricche al mondo e quindi, in linea teorica, tutt’altro che bisognosa dell’aiuto economico dei tifosi.

Tornando in Italia, in questi giorni è assurto agli onori delle cronache l’esempio della Carrarese, che ha lanciato il proprio Supporters Trust, con un promotore d’eccezione - Gianluigi Buffon - già proprietario del club toscano[3].

L’iniziativa vuol seguire l’esempio di realtà come Piacenza, Ancona, San Benedetto del Tronto e Taranto - per citarne alcuni - laddove i tifosi si sono organizzati in modo tale da sostenere le società di appartenenza, ora detenendo una partecipazione nel capitale sociale, ora avendo un proprio rappresentante nei rispettivi consigli di amministrazione. Senza contare che, in alcuni casi, i tifosi hanno acquistato il marchio all’asta fallimentare o rifondato la società, all’indomani del fallimento[4].

Accanto ad una visione, per così dire, romantica del rapporto fra i tifosi e le società di calcio, con questi nuovi, ultimi baluardi del senso di appartenenza ai colori sociali, rimane lo spazio per una considerazione finale, di carattere più pratico, ma non per questo meno attuale.

La promozione dello strumento dei Supporters Trust, come teorizzato da alcuni studiosi[5], potrebbe rivelarsi, fra le altre cose, uno straordinario deterrente alla violenza negli stadi, dal momento che, chi è coinvolto finanziariamente, oltre che emotivamente, nella gestione di un club, non andrebbe mai a compiere atti potenzialmente lesivi degli interessi della società stessa, poiché, così facendo, non farebbe altro che danneggiare sé stesso.

Un motivo in più per favorire il coinvolgimento dei tifosi nelle sorti economiche (oltre che sportive) dei club, nell’ambito di un sistema che, da una parte, renderebbe l’esperienza dei sostenitori più viva e diretta, dall’altra, costituirebbe una valida alternativa alla gestione finanziaria delle società di calcio, con potenziali ripercussioni positive anche nella gestione dell’ordine pubblico.



[1] Il Trust è uno strumento giuridico che serve a regolare una serie di rapporti giuridici patrimoniali nell’interesse di uno o più beneficiari, per un determinato scopo (ad esempio, tutela del patrimonio, sgravi fiscali, investimenti previdenziali, etc.).

L’istituto, molto diffuso nel mondo anglosassone, non trova in Italia una disciplina compiuta, ragion per cui il quadro di riferimento è da ricercarsi nei Trattati internazionali e nelle leggi straniere che lo regolano.

Per approfondimenti, vedi qui: http://www.studiorombola.com/gli-strumenti-di-protezione-patrimoniale-istituti-emergenti-e-spunti-di-riflessione-1-parte-di-annalaura-carbone/

[2] Il coinvolgimento dei tifosi a mezzo del Trust ha assicurato, nei casi sopra citati, la sopravvivenza dei club, soprattutto ed in particolare durante il periodo di crisi, a causa del crollo di ITV Digital.

Per approfondimenti, vedi intervista dell’Agenzia Stampa Italia al Prof. Mauro Rosati di Monteprandone: http://www.agenziastampaitalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=19439:violenza-negli-stadi-il-supporters-trust-come-strumento-di-autodifesa

[4] In particolare, i Supporters Trust di Taranto, Ancona, Modena, Arezzo e Rimini detengono una partecipazione nel capitale sociale; eleggono un proprio rappresentante nel consiglio d’amministrazione a Taranto, Ancona, Arezzo e Piacenza; hanno acquistato il marchio all’asta fallimentare a Lucca e Piacenza; detengono diritti sociali indipendenti dalla quota di capitale sociale posseduta (diritto particolari) a Taranto e Ancona; hanno la delega per la gestione del settore giovanile e rapporti con gli sponsor a Taranto e San Benedetto del Tronto. Fonte: http://www.fondazionetaras.it/supporters-trust/

[5] Ved. intervista al Prof. Mauro Rosati di Monteprandone, cit.


admin
Stampa Pubblicazione: 12/05/2014
Ultimo aggiornamento: 12/05/2014

OPERAZIONI SOSPETTE:INDAGA UEFA SU ATLETICO MADRID di FRANCESCO ROSATI DELFICO


OPERAZIONI SOSPETTE: ATLETICO MADRID SOTTO LA LENTE DELLA UEFA

 

 

Il Fair play finanziario ha di positivo quello di evitare di far divenire  “pirati” i clubs professionisti nei loro investimenti.

Pero’ dei grandi sospetti sull’Atletico Madrid iniziano a sorgere, in particolar  modo sulla sua solidita’ economica .

Infatti  a fronte di un'esposizione nei confronti del Fisco di circa 200 milioni di euro e con interessi annui che ammontano a 17, la seconda squadra di Madrid è riuscita in questi ultimi anni ad allestire formazione ultracompetitive, che hanno portato in dote due Europa League, una Coppa del Re e una Supercoppa Europea.

Appaiano   seri dubbi per gli addetti ai lavori della”onesta’ economica” del club.
Nella  stagione 2010/2011, l'Atletico Madrid non ha avuto risultati eccelsi tanto da essere stato al settimo posto, e quindi fuori dall'Europa ed una situazione debitoria rilevante che ha dovuto imporre un restyling finanziario al club stesso: via de Gea (al Manchester United per 20 milioni), Elias passa allo Sporting Lisbona per 8,5 milioni, Forlan all'Inter per 5 e Aguero si accasa al Manchester City per la bellezza di 45 milioni di euro.

In sostanza incassi pari ad 85 milioni, che però non vengono formalmente reinvestiti lasciando a bocca asciutta  l’Agenzia delle Entrate spagnola, che si accontenta di una dilazione faraonica del proprio credito  e con le somme incassate e con qualche “aggiustamento”  come per l'esterno turco Arda Turan (13 milioni versati al Galatasaray) e per il fortissimo attaccante colombiano Radamel Falcao, prelevato per 40 dal Porto.

 

il passaggio del Tigre dal Porto all'Atletico Madrid sarebbe costato solo 18 milioni di euro alla formazione iberica, in virtù del 55% della titolarità dei diritti sul giocatore della Doyen. Due stagioni dopo, Falcao si è trasferito nel Monaco del magnate russo Dmitry Ryboloblev per 60 milioni di euro, ma di questi solo una parte sono rimasti nelle casse del club.

L'anno prima infatti, il calciatore, come ricompensa per la decisione di rifiutare la corte di Chelsea e Real Madrid e restare una stagione in più agli ordini di Simeone, è entrato in possesso di parte del suo cartellino, guadagnando qualcosa come 15 milioni sul suo trasferimento nel Principato. Sui restanti 45, in teoria da destinare al Porto nell'ambito del pagamento rateale pattuito al suo tempo per mettere le mani sul colombiano e dal solito Fisco, è il buio più totale. Nessuno è in grado di conoscere la destinazione di tali somme e dove le stesse siano andate a confluire dato che nelle casse dell’Atletico Madrid non ci sono.

 Forse qualcuno ha utilizzato il “meccanismo” denominato Tpo (third party ownership): "Se c’è un meccanismo che permette ai team di accedere a buoni giocatori bisogna usarlo" questa sara’ stata la filosofia del management .

La Uefa, in tema di fair play finanziario, ha già lasciato intendere di voler vederci chiaro e di non gradire affatto questa pratica, come confermato dal presidente Michel Platini: "Se la Fifa non dovesse intervenire per mettere al bando questo sistema, interverremo a livello di Uefa".

Francesco di Monteprandone Delfico

 


admin
Stampa Pubblicazione: 9/05/2014
Ultimo aggiornamento: 9/05/2014

AVVISO NUOVA EMAIL: INFO.BTSCONSULTANT@GMAIL.COM


SI PORTA A CONOSCENZA CHE LA EMAIL INDICATA SOTTO IL LOGO DELLA BTS ROSATI DI MONTEPRANDONE è ERRATA:

info.btsconsultant@gmail.com

oppure: centrostudidelfico@gmail.com

ANNOTATE BENE!!!

GRAZIE!

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 7/04/2014
Ultimo aggiornamento: 7/04/2014

NUOVO INCARICO ALLA DOTT.SSA MANUELA MORSOLETTO


La dott.ssa MANUELA MORSOLETTO di VALDAGNO(Vicenza) collaboratrice esterna dellas BTS ROSATI di MOBTEPRANDONE LAW FIRM è divenuta  Responsabile Ufficio  Formazione c/o Union Concilia s.r.l.per la sua alta professionalita' sia in tema di conciliazione in  diritto bancario ma anche per la mediazione familiare e  conciliazione internazionale.
congratulazioni!!
 

admin
Stampa Pubblicazione: 7/04/2014
Ultimo aggiornamento: 7/04/2014

Lo STUDIO ISMAILI & ROTA di TIRANA, partner BTS ROSATI DI MONTEPRANDONE LAW FIRM ad ABANO TERME


lo studio ISMAILI & ROTA di TIRANA, partner dello studio BTS ROSATI DI MONTEPRANDONE LAW FIRM è presente con un proprio desk di consulenza per ALBANIA al INTERNATIONAL SUMMIT ,organizzato dalla TOMIREX ad ABANO-HOTEL PALACE-


admin
Stampa Pubblicazione: 5/04/2014
Ultimo aggiornamento: 5/04/2014

LIBERA CIRCOLAZIONE E SISTEMA DOGANALE IN ALBANIA ( studio ISMAILI&ROTA-BTSROSATI di MONTEPRANDONE)


LIBERA CIRCOLAZIONE MERCI E DOGANA NELLA REPUBBLICA DELL’ALBANIA

La Repubblica dell’Albania è membro dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane dall’anno 2000. Quest’organizzazione, OMD, la cui sede è a Bruxelles, viene costituita dalla Convenzione istitutiva del Consiglio di cooperazione doganale, firmata il 15 dicembre 1950 ed entrata in vigore nel 1952. Nel 1994 muta il suo nome in "Organizzazione mondiale delle dogane" e si espande progressivamente fino a comprendere gli attuali 176 membri. Tra i suoi obiettivi figura principalmente lo sviluppo di standard globali per le procedure doganali (i quali a loro volta derivano dalle migliori pratiche dei suoi membri), nonché l’armonizzazione e la semplificazione a livello mondiale delle procedure doganali, affinché gli scambi internazionali si svolgano senza particolari intralci.

Dal momento della sua partecipazione in questo organismo, l’Albania ha cercato di armonizzare le proprie tariffe e procedure doganali agli standard internazionali.

Inoltre, si cerca di attuare le politiche doganali rispettando anche le normative della Comunità Europea, dando così vita all‘Accordo di Stabilizzazione e Associazione firmato nel 2006. Le tariffe doganali applicate dalle dogane albanesi variano da: 0%, 2%, 5%, 6%, 10% al 15%.

La Repubblica dell’Albania applica delle Tariffe preferenziali doganali nei rapporti con I paesi della Comunità Europea, la Turqia, I paesi firmatari dell’accordo CEFTA ed EFTA.

Sistema doganale Albanese

Le tariffe applicate sono divise in 8 tipologie: 1. Regime della libera circolazione. Sulle merci sottoposte a questo regime viene

applicata una tariffa ridotta o pari a zero, vista la loro destinazione speciale. Tale regime si conserva fino a quando le merci non sono state esportate, distrutte o utilizzate per altri scopi.

2.Regime temporaneo, Si intende l’esclusione completa o parziale dagli obblighi doganali delle merci, che sono destinate alla riesportazione, senza modifiche sostanziali, salvo il normale ammortimento delle stesse. 3. Regime della trasformazione attiva, si intende una procedura doganale durante la quale le merci importate verso l’Albania o di origine Albanese sono prodotte o trasformate, e di seguito ri‐esportate. Il prodotto originalmente importato può essere o meno diverso dal prodotto terminale.

4. Regime della trasformazione passiva, permette che le merci di origine Albanese possano essere esportate temporaneamente fuori dal territorio dellaRepubblica dell’Albania, in modo che siano sottoposte a trasformazione per essere poi importate all’interno del territorio con piena o parziale esenzione dagli obblighi doganali

5. Regime dell’immagazinamento, permette l’immagazinamento in ambienti pubblici o statali in regime di esenzione dagli obblighi doganali.

6. Regime del transito, permette lo spostamento entro lo spazio doganale Albanese :

a) delle merci non di origine albanese esenti dagli obblighi doganali. b) delle merci di origine Albanese le quali devono sottoporsi alle misure per la loro esportazione e per le quali sono state compiute tutte le

formalità per l’esportazione. 7. Regime di trasformazione sotto il controllo della dogana, permette l’importazione esente dagli obblighi doganali delle merci non di origine Albanese, la loro trasformazione e modifica, e relativa libera circolazione pagando solo di seguito le tariffe doganali.

8. Temporanea accettazione, si applica sulle merci che non saranno immesse immediatamente alla libera circolazione e sono state immagazzinate temporaneamente, fino a quando non cambiano regime doganale. Il periodo di immagazzinamento è di 5 o 10 giorni.

L’ IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L’IVA si calcola, si applica e si paga nel momento in cui le merci entrano nel territorio Albanese. L’esenzione dall’IVA sulle importazioni si applica come di seguito:

NATO;

‐ ‐ ‐

importazione delle merci in regime di transito; importazione delle merci in regime temporaneo; importazione delle merci in regime attivo;

importazione delle merci relative ai servizi e le operazione sullo sviluppo e la ricerca degli idrocarburi;

‐ ‐

importazione degli animali vivi che sono stati donati; importazione delle merci relativamente alle operazioni della

‐ diversamente abili.

importazione dei mezzi per il sostegno delle persone

importazione dei macchinari per investimenti in Albania di valore pari o superiore a 350.000 €


admin
Stampa Pubblicazione: 1/04/2014
Ultimo aggiornamento: 1/04/2014

RETTIFICA: nomina a TRUSTEE del CENTRO STUDI DELFICO FOUNDATION TRUST


si precisa che TRUSTEE del CENTRO STUDI DELFICO FOUNDATION TRUST è la signora ROSSANA GENTILI, dei nobili di Trevi quale persona fisica  e non piu'nella sua cessata qualita' di delegata della  BTS COMUNICATION LLC.


admin
Stampa Pubblicazione: 26/03/2014
Ultimo aggiornamento: 26/03/2014

lo scioglimento del matrinonio tra cittadini albanesi in Italia:studio dell'avv.Fabiola ISMAILI-partner BTSRosati di M.& patners law firm


 BREVI CENNI SULLO SCIOGLIMENTO DI MATRIMONIO TRA CITTADINI ALBANESI INNAZI AL TRIBUNALE ITALIANO

 

Gli immigrati albanesi hanno una “straordinaria capacità di integrazione” e fanno crescere sia l’Italia che l’Albania.” Queste parole del Presidente Napolitano durante  la sua visita del 6 marzo a Tirana dimostrano quanto è forte il legame tra i due paesi. Oramai, i cittadini albanesi non vengono in Italia solo per trovare un lavoro dignitoso e cambiare la qualità della loro vita, ma scelgono il paese di fronte anche per studiare o crescere professionalmente e personalmente. Vivere in un altro paese crea diverse problematiche e quelle in ambito familiare sono le più ricorrenti e le più importanti.

Molto spesso le coppie albanesi, che si sono sposate nel loro paese di origine, nel momento in cui il loro rapporto entra in crisi decidono di rivolgersi al Tribunale italiano per la soluzione dei conflitti e magari per far dichiarare la fine del loro matrimonio.

 

Matrimonio celebrato in Albania e non trascritto in Italia.

Prima di rispondere alle domande relative sul giudice competente e sulla legge materiale e procedurale da applicare, supponiamo che, la coppia non abbia mai trascritto il matrimonio in Italia. L’eventualità qui riportata, si realizza molto più spesso di quanto si pensi, perché tra le coppie straniere si usa di rado trascrivere la loro unione perfezionata nel loro paese. La seguente sentenza chiarisce ogni dubbio nel merito.

Cassazione civ., Sez. Unite, 28 ottobre 1985, n. 5292

“Non vale a escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché insuscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto.”

 

La competenza del Giudice italiano

 

Dopo questa veloce premessa, possiamo addentrarci “nel cuore” della questione.

I cittadini albanesi, residenti in Italia da anni e in possesso di un permesso di soggiorno, godono di tutti i diritti riconosciuti ai cittadini italiani e a quelli comunitari. I regolamenti europei in materia di famiglia sono CE n. 2201/2003, che ha abrogato il regolamento n. 1347/2000, e il regolamento n. 44/2001.

In base all'art. 3 comma 1 lett. a) del Regolamento CE n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova – la residenza abituale dei coniugi ...”

Ma perchè questi regolamenti possono essere applicati anche nei confronti dei cittadini extra-comunitari?

La Corte di Giustizia con la sentenza 29 novembre 2007 causa C-68/07 ha precisato che “Il Regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza.”

Per tutti I motivi riportati qui sopra, l’Albania ha, sicuramente, dei legami forti e innegabili con l’Italia. Inoltre, l’art. 3 della legge 218/95 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” prevede “La giurisdizione Italiana sussite quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia….

In base a tutti questi motivi, è chiaro che, il Giudice italiano è competente per risolvere le controversie nel ambito familiare nate tra cittadini albanesi, sposati in Albania e residenti in Italia.

 

La legge applicabile e lo scioglimento del matrimonio tra cittadini albanesi

 

Però, l' art. 31 comma 1 della legge 218/1995, in merito alla legge applicabile recita

“1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.”

La normativa albanese in materia di famiglia prevede l'istituto dello scioglimento del matrimonio senza richiedere una pronuncia precedente di separazione e contempla tre forme di divorzio: su comune accordo dei coniugi; per richiesta di uno dei coniugi; per interruzione della vita comune protrattasi da tre anni.

 

Per questo motivo il Tribunale di Pordenone in un importante sentenza decide di procedere con lo scioglimento del matrimonio tra I coniugi senza passare prima per la separazione giudiziale o consensuale dei coniugi.

“Invero, secondo quanto emerge dalla normativa albanese in materia di famiglia pervenuta a cura del Ministero della Giustizia, l’ordinamento di tale Stato prevede, anzitutto, l’istituto in esame senza richiedere - in linea generale - un pregresso periodo di separazione e contempla, poi, tre forme di divorzio (1. su comune accordo dei coniugi; 2. per richiesta di uno dei coniugi; 3. per interruzione della vita comune protrattasi da tre anni).

 Se ne ricava, quindi, che la legge nazionale comune dei coniugi TIZIA e CAIO consente, ove, peraltro, vi sia, come nella specie, accordo sul punto tra i coniugi stessi, il ricorso diretto allo scioglimento del matrimonio senza necessità di previa separazione giudiziale o consensuale degli sposi.”

 

E’, pero, senza alcun dubbio, la legge italiana che, regola il processo che si svolge in Italia, secondo quanto recita l’art. 12 della legge 218/95.

 

 

 


admin
Stampa Pubblicazione: 15/03/2014
Ultimo aggiornamento: 15/03/2014

Istituzione del CENTRO STUDI DELFICO FOUNDATION TRUST


E' stata formalizzata anche ai fini giuridici fiscali la istituzione del CENTRO STUDI DELFICO FOUNDATION TRUST che assorbe le attivita' del website "centrostudidelfico.org".
da oggi tale trust , di natura familiare e culturale,iniziera' tutta una attivita' di making culture in ogni settore , dai media al diritto alla economia, alla finanza, alla storia, alla sociologia ecc.
con la nuova entita' sono state formalizzate le funzioni:
the hon.Prof.Avv.Mauro norton de Neville Rosati di monteprandone de Filippis Dèlfico è stato confermato RETTORE

trustee è stata indicata la BTS COMUNICATION llc nella persona del legale rapp.te in italia  ROSSANA GENTILI nobile di Trevi

addetto alla comunicazione e relazioni esterne: Francesco Alfonso Rosati di monteprandone de Filippis dèlfico

confido su tutti gli amici e conoscenti  che ci seguono costantemente di avere un aiuto nella implementazione delle attivita' con il suggerimento di proposte e consigli.



admin
Stampa Pubblicazione: 8/03/2014
Ultimo aggiornamento: 8/03/2014

partnership con dott.ssa MANUELA MORSOLETTO-MEDIATRICE BANCARIA


la BTS Rosati di monteprandone law firm ha stipulato in data odierna una partnership con lo studio della dott.ssa MANUELA MORSOLETTO di VALDAGNO(VI) per tutto quello che concerne la mediazione in generale e quella" bancaria" in particolare.
congratulazioni all'ottima professionista!

admin
Stampa Pubblicazione: 1/03/2014
Ultimo aggiornamento: 1/03/2014

il TRUST- NEGOZIO DELLA FIDUCIA NEL DIRITTO RUMENO (prof.Mauro Norton Rosati e Nicoleta Zaharia)


LA FIDUCIA (FIDUCIA) - UN NUOVO STRUMENTO GIURIDICO ECONOMICO

 

La regolamentazione della  fiducia  nel diritto romeno  (in base all'adozione di Nuovo Codice Civile) è emersa come un'evoluzione naturale nel contesto delle attuali realtà socio-economiche ed in considerazione delle tendenze relative alla europeizzazione del diritto privato.

            L'istituzione  della  fiducia è regolata non solo nel sistema di common law e di civil law, che ha adattato il trust, ma anche in altri sistemi giuridici come il Sud America, Africa, Asia, Australia.

            Fiducia è una novità come istituzione del diritto privato romeno, pero sotto aspetto terminologico il termine fiduciario non è nuovo traendo origine nel diritto romano.

            Con l'adozione del Nuovo Codice Civile romeno sono stati considerati in modo particolare  le istituzioni di diritto privato  necessarie all’attuale contesto socio-economico. 

            Il Nuovo Codice Civile rumeno definisce Fiducia come: ,, l’operazione giuridica con il quale uno o piu costituenti trasferiscono i diritti di proprieta, di superficie, di usufrutto, di uso, di servitu, di concessione ed altri diritti riconosciuti dalla legge, i diritti di credito, le garanzie od altri diritti patrimoniali,   oppure una serie di tali diritti, presenti o futuri  a uno o più  fiduciari che esercitano tali diritto con uno scopo ben preciso, a vantaggio di uno o più beneficiari. Tali diritti costituiscono una massa patrimoniale autonoma, distinta da altri diritti e obblighi dai patrimoni dei fiduciari”.

Il Nuovo Codice Civile prevede che i diritti che formano oggetto della fiducia possono essere trasferiti ad uno o più fiduciari.

               

 



Le caratteristiche della fiducia sono le seguenti:

- è stabilita dalla legge o dal contratto;

- ha un carattere complesso, oneroso;

- gestisce un trasferimento di proprietà;

-il patrimonio del costituente non passa nel patrimonio del fiduciario pero si costituisce come un patrimonio distinto e segregato.

Le parti del contratto di fiducia sono: il costituente ed il fiduciario.

1.Costituente può essere qualsiasi persona fisica o giuridica, ma la qualità di fiduciario  può essere solo riferita a  determinati enti : istituti di credito, società di investimento e di gestione degli investimenti, società  di servizi di investimento finanziario, società  di assicurazione e di riassicurazione.

Il costituente può nominare un terzo a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare i diritti derivanti dal contratto di fiduciario.

Tuttavia, la qualita di costituente  può essere posseduta anche  dai  notai ed avvocati.

2. Il Fiduciario ha potere decisionale sulla massa patrimoniale fiduciaria, ha il diritto di essere pagato, ma ha anche l'obbligo di essere responsabile davanti al costituente, beneficiario od al rappresentante del costituente.Il fiduciario  deve essere chiaramente indicato nel contratto di fiducia, a pena di nullità, poiche nella  legislazione romena non può essere trovata la possibilita  di identificare il fiduciario dopo la stipulazione del contratto.

Se il fiduciario causi dei danni alla massa patrimoniale attraverso atti di conservazione o di gestione, questa responsabilità implica l'applicazione dell'obbligo di risarcimento solo con gli altri diritti contenuti nel patrimonio del fiduciario, tutto in virtu della separazione del patrimonio.

Il fiduciario non agisce come garante, ma come custode e gestore del patrimonio fiduciarie di terzi.


 

Il Nuovo Codice Civile  prevede che può essere beneficiario : il costituente, il fiduciario od  una terza persona. Se il beneficiario non è designato nel contratto e viene successivamente designato,  tutto questo viene fatto con atto scritto e registrato nelle medesime condizioni del contratto principale.

Il beneficiario è la persona fisica o giuridica che riceverà il beneficio dei beni che compongono la massa  patrimoniale fiduciaria  e a volte anche i beni che costituiscono l’oggetto della fiducia. Esso  fa parte dalla struttura tripartita  dell'istituzione  della  fiducia, ma non è parte dal  contratto fiduciario cosi come e’ il costitutente o fiduciario, essendo solo un terzo, ai sensi del diritto delle obbligazioni.

Dalla data in cui il contratto e’ stato stipulato, il beneficiario acquisisce il diritto di esigere contro il fiduciario, ma nel ipotesi in cui la fiducia e’ stata stipulata a scopo di transferire al beneficiario un determinato bene , quest’ ultimo acquisirà il diritto di esercitare una azione di rivendicazione .

 

Il contratto  fiduciario, a pena di nullità, deve contenere:

-i diritti di proprieta, di superficie, di usufrutto, di uso, di servitu, di concessione ed altri diritti riconosciuti dalla legge, i diritti di credito, le garanzie  e tutti gli altri diritti di patrimonio trasferiti;

-il periodo  di trasferimento, che non può superare i 33 anni dalla data della sua stipulazione.

- l’identità del costituente o costituenti;

- l’identità del fiduciario;

- l’identità del beneficiario o dei beneficiari o almeno le regole per la loro determinazione;

- lo scopo della fiducia, i poteri di gestione del fiduciario;

-le condizioni in cui  il fiduciario risponde innanzi al costitutore nei confronti  ai suoi obblighi;

 

 


 

 

 

 


 

Tale contratto deve contenere, a pena di nullità, tutti gli elementi previsti dal Nuovo Codice Civile.

            Il NCC prevede l’obbligo di iscrizione del contratto di fiducie agli organi  di amministrazione finanziaria  a pena di nullità, entro 30 gg dalla data della stipulazione. Organo fiscale e’ competente  amministrare gli importi dovuti da fiduciario.

 

Per quanto riguarda i diritti reali immobiliari, quando sono parte dalla massa fiduciaria patrimoniale che  costituisce l’oggetto del contratto, il contratto viene registrato nel reparto specializzato della competente autorità governativa locale competente per la gestione degli importi dovuti ai bilanci locali della zona dove l'immobile  si trova, con l'applicazione delle disposizioni del catasto.

Il Registro Nazionale delle  Fiducie  garantisce l’opponibilità ai terzi del contratto.

Alla cessazione del contratto, la massa patrimoniale si trasferisce al beneficiario, ed in sua assenza al disponente ma la fusione dei patrimoni  sarà effettuata solo dopo il pagamento di eventualio oneri e debiti.

Se contro  la fiducia si  apre  una procedura di insolvenza, il patrimonio fiduciarie non è coinvolto.

 

 

 

 

 

 


 

 


admin
Stampa Pubblicazione: 24/02/2014
Ultimo aggiornamento: 24/02/2014

FINANZIAMENTI ALLE MICROIMPRESE IN ROMANIA ( dott.ssa NICOLETA ZAHARIA) partner BTS ROSATI LAW FIRM


  


 

LE MICROIMPRESE. FINANZIAMENTI U.E. 2014-2020


Le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese  (denominate IMM) svolgono un ruolo centrale nell’economia europea. Esse sono diventate sempre più importanti nella nostra società come fornitori  di opportunità di lavoro ed elementi importanti per il benessere delle comunità locale e regionale.
Il sostegno alle IMM è pertanto una delle priorità della Commissione europea per
conseguire la crescita economica  e la coesione economica e sociale.

Secondo il Codice fiscale romeno le microimprese sono definiti come : ,,  quelle persone giuridiche romene  che  al  31 dicembre,  soddisfano  cumulativo le seguenti condizioni:
-realizzano redditi,  diversi da quelli delle attività bancarie, assicurazioni e riassicurazioni, mercati dei capitali (ad eccezione solo le persone giuridiche che svolgono  attività di intermediazione in queste aree) nel campo del gioco d'azzardo, di consulenza e di gestione;
- il reddito realizzato non superi l'equivalente in RON di euro 65.000;
-il capitale sociale  è detenuto da soggetti diversi dalle autorità statali e locali.
Le Norme modificate del Codice Fiscale dispongono che nel caso in cui, durante l'anno fiscale, se una microimprese  realizza i redditi superiori a 65.000 €  è tenuta  ad  informare l’autorita fiscale  che il suo fatturato ha superato tale limite, entro 30 giorni dalla data in cui questo avviene presentando una dichiarazione alla stessa autorita.
Il massimale di 65.000 € è calcolato sommando i redditi provenienti da qualsiasi fonte da cui si sottrae :
-i redditi relativi ai costi  del stock di prodotti;
-i redditi relativi ai costi dei servizi in corso di esecuzione;
- i redditi provenienti  dalla produzione di immobilizzazioni materiali e immateriali;
- i redditi provenienti  dalle suvvenzioni  di gestione
-i redditi provenienti di accantonamenti e rettifiche per deprezzamento e perdite di valore;

-i redditi provenienti dal rimborso od annulamento  di interessi e / o penali per il ritardo,  che sono stati spese non deducibili ai fini del calcolo dell'utile imponibile;
-i redditti provenienti  da risarcimento da assicurazione / riassicurazione, per i danni ai beni di tipo stock oppure  dagli immobilizzazioni materiali.
Il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro è quello della finanziaria di fine anno.
  Dal 2014  le microimprese possono  scegliere  il sistema di IVA applicabile al momento di incasso e tuttavia sono cambiate le condizioni  in cui si applicano le imposte sui redditi ed i tipi di redditi  per i quali si  pagano le imposte.
La possibilità di scegliere per il sistema di riscossione dell'IVA è una misura che sostiene attività e, soprattutto, delle piccole e medie imprese  che non superano un  fatturato di  2,25 de milioane  lei,  all'anno.
  Il sistema di IVA applicabile al momento di incasso e’ uno facoltativo,  ciò significa che le piccole imprese hanno la possibilità di valutare se il rinvio dell'IVA da pagare al incasso delle fatture rappresenta un vantaggio per il loro flusso di cassa  o meno.
  Inoltre,  dal 2014 la base imponibile a cui si applica l’imposta sui reditti delle microimprese e’ stata modificata nel senso:
- i reditti da sovvenzioni agli investimenti non sono inclusi nella base imponibile;
- i redditi derivanti da differenze di cambio valutare derivanti dalla rivalutazione del saldo in valuta e dalla  rivalutazione dei crediti  ed  i debiti in valuta  non sono presi in considerazione  allora quando si fa il colcolo delle imposte  sul reddito delle microimprese, così è tassato la differenza netta risultante dalla differenza di cambio valutare;
- i redditi derivanti dagli sconti ricevuti dai fornitori si aggiungono alla base imponibile e sono detratti dalla base imponibile gli sconti commerciali concessi dopo la fatturazione, dunque è tassata la differenza tra di loro.



Se la vostra societa  ha raggiunto un livello di sviluppo che rende non applicabile le imposte sul reddito delle microimprese (fatturato annuo superiore a euro 65.000)  significa che si sta pagando imposta imposta sull'utile.

Dal 1 ° gennaio 2014 entra in esecuzione il  megaprogramma  UE "Orizzonte 2020" del valore di 80 miliardi euro  disponibili in 7 anni (2014-2020 destinati per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione in UE.
Dal questo programma per  IMM glie e’ stata assicurata un finaziamento  di  8,6 mld. euro.
Le IMM  romene innovative possono ricevere dalla Commissione europea sovvenzioni tra € 50.000 e € 3.000.000 ciascuna nell'ambito di un nuovo strumento di finanziamento per le piccole e medie imprese.
Per poter beneficiare di un finanziamento, le  IMM devono solo venire con un'idea innovativa che avrà un impatto nazionale od  europeo.

Dott.ssa Nicoleta Zaharia.















--------------------
Fonte: Il Codice Fiscale Romeno modificato, le informazioni pubblicate su sito del Ministero dell'Economia, Commercio e Affari


 


 

ADMIN
Stampa Pubblicazione: 4/02/2014
Ultimo aggiornamento: 4/02/2014

Analisi dell'art..53.co.2-3 Dlgsv.231/2007 intema di ANTIRICICLAGGIO parte Seconda del dott.GIACOMO BREDA


Roma, Vicenza, London, Dublin, München
Page 1
Provvedimento di banca d’italia del 3 Aprile 2013
la verifica della clientela, l’antiriciclaggio e le movimentazioni di valuta

Premessa legislativa
Con il provvedimento, recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Decreto Legislativo del 21 Novembre 2007 n.231, emesso in data del 3 Aprile 2013, Banca d’Italia ha precisato che gli intermediari finanziari, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dovranno ricorrere agli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela qualora siano utilizzate banconote di grosso taglio.
Analisi
Con il provvedimento sopracitato Banca d’Italia ha definito nuovi obblighi in capo agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2014. In particolare il provvedimento specifica che tali disposizioni sono previste per;
 Banche;
 Poste italiane S.p.A.;
 Istituti di moneta elettronica;
 Istituti di pagamento;
 SIM;
 SGR;
 SICAV;
 Agenti di cambio;
 Intermediari finanziari iscritti ai sensi dell’art.106 del TUB;
 Società fiduciarie di cui all’art. 199 TUF;
 Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
 Mediatori creditizi;
 Agenti in attività finanziaria.
Da precisare che il decreto antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) consente i trasferimenti di contanti superiori a 1.000 euro, solo per il tramite di istituti di credito, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica , questi ultimi con alcuni limiti. Tuttavia da quest’anno, dovrà essere prestata particolare attenzione alle operazioni (di qualsiasi natura) poste in essere con l’utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari superiori a 2.500 euro: in tal caso scatteranno, infatti, specifici approfondimenti da parte dell’intermediario finanziario al fine di escludere fenomeni di riciclaggio.
Nel Provvedimento è chiarito che l’utilizzo di tali banconote presenta un maggiore rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in quanto agevola il trasferimento di importi elevati di contante rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo le transazioni finanziarie non tracciabili.
Nel caso in cui l’operatore di sportello si trovasse a eseguire per conto del cliente un operazione di deposito, di prelievo, di pagamento o di qualsiasi altra operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari superiori a 2.500 euro (indipendentemente dalla circostanza che l’operazione preveda, oltre tale importo, l’utilizzo di altri tagli) dovrà prima di effettuare l’operazione , eseguire specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di verificare che le ragioni alla base di tale operatività consentano di escludere la connessione delle stesse con fenomeni di riciclaggio.
Roma, Vicenza, London, Dublin, München
Page 2
L’utilizzo di banconote di grosso taglio presenta un maggior rischio di riciclaggio e di
finanziamento al terrorismo: è questo il motivo per il quale il Provvedimento della Banca d’Italia
vincola gli intermediari finanziari agli obblighi rafforzati di adeguata verifica. Ma analizziamo
con ordine le disposizioni.
Il punto cardine del tema è che la disciplina antiriciclaggio impone una adeguata verifica della
clientela anche in rapporto sia alla rischiosità dell’operazione stessa sia all’importo. Appurata
l’effettiva sussistenza dell’obbligo di adeguata verifica, occorre definire se lo stesso debba essere
assolto secondo quale metodologia tra le seguenti;
1) in modo ordinario;
2) in modo semplificato;
3) in modo rafforzato.
Nel provvedimento citato si richiama la metodologia rafforzata.
Una metodologia rafforzata di adeguata verifica della clientela è altresì necessaria ed
obbligatoria nei seguenti casi:
3.1. In presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
3.2. Quando il cliente non è fisicamente presente,
3.3. In caso di prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un
altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario.
L’adeguata verifica rafforzata consiste nell’adozione di misure caratterizzate da maggiore
profondità, estensione e frequenza, nelle diverse aree dell’analisi.
Una verifica rafforzata richiede l’acquisizione di informazioni ulteriori rispetto ai dati
identificativi ordinariamente previsti (possono essere richiesti, ad esempio, informazioni relative
ai familiari, conviventi, soggetti in affari) oppure l’acquisizione di ulteriori informazioni
sull’esecutore e il titolare effettivo, in particolare con riferimento alle operazioni occasionali,
possono essere acquisite informazioni sulla natura e lo scopo delle stesse.
Con riferimento ai rapporti continuativi, possono esserci indagini più approfondite sulla natura
e sullo scopo del rapporto. Certamente si noterà che tale procedura porterà ad una maggiore
intensità, ad una maggiore attenzione dei movimenti del conto corrente ed una maggiore
frequenza nel monitoraggio del soggetto.
Qualora non siano fornite valide motivazioni, gli intermediari dovranno astenersi
dall’effettuazione dell’operazione e dalla prosecuzione del rapporto continuativo
instaurato. L’intermediaro potrà, in base alle informazioni raccolte e all’atteggiamento
del cliente, valutare la possibilità di inviare una segnalazione di operazione sospetta.

Dott. Giacomo Breda1
Dottore Commercialista, Saipa, Crcmp
1 L’autore precisa che le informazioni contenute in quest’articolo sono di natura generale ed è destinato solo a fornire
un'introduzione all’argomento. Questa pubblicazione non può essere invocata riguardo a qualsiasi transazione o
decisione di diversa natura e non deve essere vista come un sostituto per la specifica consulenza legale e fiscale.
Inoltre, i lettori devono essere consapevoli che la legge e la sua interpretazione sono in costante evoluzione, giacché
tale, le informazioni contenute in questa pubblicazione possono diventare rapidamente obsolete. I nostri uffici sono
sempre lieti di fornire aggiornamenti sul materiale contenuto in questa guida o di fornire aggiuntive informazioni sul
settore o su l’area di diritto in cui si ha un interesse particolare.
Roma, Vicenza, London, Dublin, München
Page 3
Per maggiori informazioni prego prendere contatto:
Studio Breda
+39+3289106681 +41+799422389
Vicenza: Contrà Busa San Michele n.13

BTS Rosati di Monteprandone & Partners Norton & Lanciotti Law Firm Consulting Ltd-U.K.
Phone: +392772002838 italian mob.ph: +393772002838 fax +390759691313 fax u.k. +442035291525
Roma: Via Cola di Rienzo n.217 (studio Rombola')
London: 1 Princess Street W1B 2AY
Dublin: 93 Upper Georges Street dun Laoghaire County Dublin
München: Maximilian strasse 29

admin
Stampa Pubblicazione: 31/01/2014
Ultimo aggiornamento: 31/01/2014

Analisi dell'art..53.co.2-3 Dlgsv.231/2007 intema di ANTIRICICLAGGIO parte Prima del dott.GIACOMO BREDA



Linee guida del Ministero dell’Economia in merito all’antiriciclaggio

Premessa legislativa
Il Decreto legislativo n. 231/2007 ha attuato la direttiva 2005/60/CE per la prevenzione dell’utilizzodi denaro e/o di strumenti equivalenti nel sistema finanziario internazionale a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Analisi
Ai sensi dell’art.53, commi 2 e 3, del D.Lgs. 231/2007, la vigilanza sui professionisti a fini antiriciclaggio è attribuita alla Guardia di Finanza e agli Ordini professionali in via concorrente, anche se allo stato attuale la relativa funzione è esercitata esclusivamente dalle Fiamme Gialle.
L’unità operativa preposta al controllo dovrà accertare la legittimazione all’esercizio dell’attività (iscrizione ad albo o registro) e la struttura organizzativa del professionista ispezionato, nonché l’eventuale suddivisione dei ruoli e delle responsabilità a fini antiriciclaggio. Durante i controlli si dovrà ad esempio accertare la corretta conservazione e la reperibilità dei dati registrati; nell’ipotesi di registro cartaceo, invece, si dovrà accertare il rispetto dei requisiti richiesti ex legge, quali la numerazione progressiva, la sigla in ogni pagina del professionista o di un collaboratore autorizzato per iscritto e l’indicazione complessiva del numero delle pagine unitamente alla firma dei suddetti soggetti nell’ultimo foglio del registro il quale dovrà essere tenuto in maniera ordinata e leggibile e senza spazi bianchi o abrasioni.
In particolare, secondo le linee guida del MEF:
 Il registro antiriciclaggio cartaceo può essere esibito alla GdF entro tre giorni dalla richiesta degli organi accertatori e non è necessario trascrivere in archivio informatico i dati del titolare effettivo.
L'orientamento del MEF è quello di ritenere valido l'intervallo dei tre giorni fra richiesta e data di consegna (come peraltro si legge anche nell'allegato tecnico n. 6, alla circolare interna della GdF n. 83607 del 19 marzo 2013) non solo per i dati futuri, anche per gli attuali archivi cartacei.
 Anche quando gli studi professionali si avvalgano di collaboratori, gli obblighi antiriciclaggio atterranno esclusivamente al titolare dello studio.
Roma, Vicenza, London, Dublin, München
Page 2
Ma i collaboratori di studio che agiscono attraverso una specifica e propria
partita Iva?
 Il MEF chiarisce che: “la tenuta dell'archivio e gli obblighi di adeguata
verifica sono esclusivamente da ritenersi in capo al titolare dello studio”.
 Di conseguenza il collaboratore con o senza partita iva autonoma, anche
se incaricato di svolgere alcune funzioni di carattere professionale (per
esempio, tenuta di alcune contabilità, predisposizioni di pareri, ecc.) non
sarà assoggettato ad assolvere in proprio l’obbligo antiriciclaggio.
Con riferimento all’adeguata verifica, un tema di rilievo riguarda le molte
difficoltà di individuare il titolare effettivo nei casi in cui il pacchetto di
controllo sia gestito da società fiduciarie residenti in Paesi esteri.
 Secondo le linee guida del MEF, in tal caso, il soggetto fiduciante estero
non sarà tenuto a fornire al professionista adeguate informazioni in
merito. Ma il professionista dovrà valutare se dar corso alla
prestazione professionale o astenersi e successivamente valutare se
compiere la segnalazione di operazione sospetta.
In tema di riciclaggio appare necessario segnalare anche un importante
argomento attinente il tema dell’antiriciclaggio, in particolare la cosiddetta
adeguata verifica della clientela.
 Un successivo chiarimento del MEF riguarda i revisori o i sindaci revisori
per i quali si afferma che ai sensi dell'art. 38, comma 1-bis, D.Lgs.
231/07, i trenta giorni per la trascrizione dell'incarico nell’archivio unico
informatico o cartaceo che sia, decorrono dalla data d’accettazione
dell'incarico da parte del professionista.

Dott. Giacomo Breda1
Dottore Commercialista, Saipa, Crcmp
1 L’autore precisa che le informazioni contenute in quest’articolo sono di natura generale ed è destinato solo a fornire
un'introduzione all’argomento. Questa pubblicazione non può essere invocata riguardo a qualsiasi transazione o
decisione di diversa natura e non deve essere vista come un sostituto per la specifica consulenza legale e fiscale.
Inoltre, i lettori devono essere consapevoli che la legge e la sua interpretazione sono in costante evoluzione, giacché
tale, le informazioni contenute in questa pubblicazione possono diventare rapidamente obsolete. I nostri uffici sono
sempre lieti di fornire aggiornamenti sul materiale contenuto in questa guida o di fornire aggiuntive informazioni sul
settore o su l’area di diritto in cui si ha un interesse particolare.
Roma, Vicenza, London, Dublin, München
Page 3
Per maggiori informazioni prego prendere contatto:
Studio Breda
+39+3289106681 +41+799422389
Vicenza: Contrà Busa San Michele n.13

BTS Rosati di Monteprandone & Partners Norton & Lanciotti Law Firm Consulting Ltd-U.K.
Phone: +392772002838 italian mob.ph: +393772002838 fax +390759691313 fax u.k. +442035291525
Roma: Via Cola di Rienzo n.217 (studio Rombola')
London: 1 Princess Street W1B 2AY
Dublin: 93 Upper Georges Street dun Laoghaire County Dublin
München: Maximilian strasse 29

admin
Stampa Pubblicazione: 31/01/2014
Ultimo aggiornamento: 31/01/2014

giuseppe VERDI e l'arte caricaturale di MELCHIORRE DE FILIPPIS DELFICO


Sabato 25 gennaio 2014 presso la sede del Circolo "Bonazzi" di Perugia il nostro Rettore( conte Prof.Mauro Norton De Neville Rosati di monteprandone de filippis Dèlfico)  terra' una conversazione con illustrazioni e slides sul proprio antenato, MELCHIORRE DE FILIPPIS DELFICO, fine caricaturista di Giuseppe Verdi e "principe della caricatura napoletana dell'800".
La parte grafica è stata realizzata dalla alta professionalita' e dovizia di particolari dalla dott.ssa Luciana Marsiliani di Lauro.
in tale occasione il Rettore consegnera' un diploma di aggregazione del M.o Franco VENANTI, Presidente del Circolo "Bonazzi" quale "SOCIO BENEMERITO ED ONORARIO" del -Centro Studi Delfico in considerazione dell'alta valenza pittorica nazionale ed internazionale del Presidente, famoso artista perugino.

admin
Stampa Pubblicazione: 25/01/2014
Ultimo aggiornamento: 25/01/2014

NOMINA a DIREZIONE UFFICIO STUDI della BTS-ROSATI di MONTEPRANDONE & PARTNERS LAW FIRM LONDON


In data odierna la dott.ssa ANGELA FAZZINI di San Benedetto del Tronto è stata nominata "responsabile scientifica dell'Ufficio Studi BTS Rosati di monteprandone & partners law firm-london-munchen-rome-dublino.
La predetta  professionista, molto stimata e professionamente preparata, seguira' tutte le news internazionali, aggiornamenti  sul diritto societario e tributario internazionale, area di pertinenza della Law Firm.
Congratulazioni e Buon lavoro!

admin
Stampa Pubblicazione: 15/01/2014
Ultimo aggiornamento: 15/01/2014

Aggiornamenti per aziende investitrici in ALBANIA ( a cura avv.Fabiola Ismaili-Ismaili & rota Law firm)


La responsabile dell'ufficio estero Albania della BTS Rosati di monteprandone & partners Law firm (Norton & Lanciotti Law consulting ltd-UK), avv.Fabiola Ismaili dello studio Ismaili & Rota Law firm di Tirana ci ha fornito gli ultimi aggiornamenti di ordine fiscale ed aziendale per tutti coloro che intendono investire in Albania.
La BTS Rosati di Monteprandone & partners Law firm è a disposizione di tutti coloro che possono essere interessati contatttando direttamente lo studio alla seguente email: info.btsconsultant@gmail. com ( oppure visitare sito:www.btsrosatidimonteprandonelawfirm.com)
Ora, leggete attentamente le ultime news!

AGGIORNAMENTI SUL SISTEMA FISCALE ALBANESE

A PARTIRE DAL GENNAIO 2014

 

Il 28 dicembre 2013 il Parlamento albanese ha approvato delle modifiche in ambito fiscale, contenute in un pacchetto di 8 leggi, relative all’imposta sul reddito dal lavoro, l’imposta sulla piccola imprenditoria, sulle accise e l’IVA.

Attraverso questo lavoro si cercherà di illustrare sommariamente le questioni più incisive contenute nelle leggi di modifica, che entrano in vigore dal gennaio 2014.

 

IMPOSTA SUL REDDITO DAL LAVORO

 

Gli stipendi fino a 30.000 lek (213,00 €) al mese continuano a non essere soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito dal lavoro. Invece, saranno penalizzati da queste modifiche i dipendenti che percepiscono un reddito personale dal lavoro superiore ai 130.000 lek al mese (926,00 €), i quali d’ora in poi verseranno un’imposta di valore superiore.

I contribuenti sono stati divisi in 3 scaglioni, come segue:

 

da 0 – 30.000 lek (213,00 €)

0% di aliquota

Da 30.000 – 130.000 (926,00 €)

13 % sulla differenza sopra i 30.000

Più di 130.000

13.000 lek (92,00€) + 23% sulla differenza sopra i 130.000

 

Il previgente regime fiscale prevedeva un’imposta fissa del 10 % per gli stipendi da 30.000 lek a 130.000 lek al mese, mentre dal gennaio 2014, l’aliquota per questa categoria sarà del 13%, applicandola sulla differenza tra la retribuzione lorda personale e lo stipendio minimo di questa fascia (30.000 lek).

 

Questo significa che, chi percepisce uno stipendio di 40.000 lek (285,00€), verserà un’imposta di 1300 lek (9,00€), mentre prima il valore del contributo era 4000 lek (28,00 €).

 

Come premesso, i contribuenti che pagheranno un valore più alto d’imposta saranno quelli appartenenti al terzo scaglione, vale a dire i dipendenti che percepiscono uno stipendio superiore a 926,00 € al mese.

Per semplificare portiamo un altro esempio. Chi percepisce uno stipendio di 140.000 lek al mese, prima delle modifiche pagava un imposta di 14000 lek (99,00€), mentre adesso verserà 15.300 lek (109,00€) al mese.

 

 

IMPOSTA SULLA PICCOLA IMPRENDITORIA

 

La suddivisione in due categorie dei soggetti contribuenti per la piccola imprenditoria rimane invariata.

I soggetti con un reddito lordo annuo, che comprende la circolazione delle merci, gli utili realizzati, i redditi da proprietà mobiliari e immobiliari, fino a 2.000.000,00 lek (14.252,00 €), saranno sottoposti a una quota fissa di imposta di 25.000 lek (178,00 €) annui, invece dei 106,00€ precedenti.

L’aliquota applicata alla seconda categoria, che comprende le imprese che hanno un reddito da 2.000.000 lek fino a 8.000.000,00 lek (57.000,00 €), sarà 7,5%.

Per tutte le altre imprese il valore dell’imposta applicata sul reddito annuale si porta a 15%.

 

QUESTIONI PROCEDURIALI

 

Un’altra importante modifica, apportata con il pacchetto fiscale in vigore dall’inizio di quest’anno, è il nuovo limite di pagamento in contanti, fissato a 150.000 lek (1068,00€), invece dei 300.000 lek precedenti.

Il risultato del controllo fiscale deve essere contestato entro 15 giorni dalla comunicazione dello stesso, e non più entro 5 giorni, come previsto prima.

In caso di ricorso contro la procedura di controllo relativa al pagamento degli obblighi fiscali, il contribuente può mettere a disposizione delle autorità una garanzia bancaria, fino alla perfezione di detta procedura, diversamente dal regolamento precedente, che imponeva il pagamento della differenza presunta.

 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (TVSH)

 

A partire dal 1 aprile 2014, si prevede l’esonero dal pagamento dell’IVA per il rifornimento di medicinali e assistenza medica, che fino ad ora erano sottoposti ad un’aliquota di 10%.

A partire dal 1 gennaio 2014, il rimborso dell’IVA deve essere fatto entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta da parte del contribuente.

 


admin
Stampa Pubblicazione: 12/01/2014
Ultimo aggiornamento: 12/01/2014

partnership con Avv.Nicoleta-Mariana ZAHARIA-Law Firm (S.C NZ Business Counseling Srl di PODARI-BUCAREST ROMANIA


si comunica che il 23 dicemvre la BTS ROSATI di MONTEPRANDONE law firm e NORTON &LANCIOTTI LAW CONSULTING LTD UK hanno stipulato una convenzione con la societa' S.C. NZ BUSINESS COUNSELING  di PODARI-.ROMANIA una law firm dell'avv.Nicoleta -Mariana ZAHARIA per tutto cio' che concerne la delocalizzazione di imprese in romania.
congratulazioni!


admin
Stampa Pubblicazione: 3/01/2014
Ultimo aggiornamento: 3/01/2014

siglata PARTNERSHIP tra lo studio BTSRosati di monteprandone & Partner law firm di Londra con ISMAILI & ROTA LAW FIRM di TIRANA


E' stata siglata una partnership tra lo studio londinese della BTSRosati di Monteprandone & partners Law firm con lo studio ISMAILI & ROTA LAW FIRM di TIRANA al fine di implementare rapporti professionali, istituzionali, da parte di imprese italiane ed albanesi sia in Italia che in Albania, con scambi culturali, professionali ed altro.
Auguri per una proficua collaborazione.

admin
Stampa Pubblicazione: 24/12/2013
Ultimo aggiornamento: 24/12/2013

NOMINA RESPONSABILE EVENTI E COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE E STAMPA


il board del Centro di Studi internazionali "G.B Delfico" nella riunione del giorno 24 novembre 2013 ha provveduto alla copertura delle nomine dei responsabili "organizzazione eventi" e "relazioni esterne e stampa" nelle persone:
MONICA BELTRAMI, di Padova, Responsabile Eventi
FRANCESCO ROSATI di MONTEPRANDONE DELFICO-Responsabile Relazioni esterne e Stampa.
congratulazioni e buon lavoro da parte del Centro Studi.

admin
Stampa Pubblicazione: 25/11/2013
Ultimo aggiornamento: 25/11/2013

RINNOVO CARICHE


Il Centro di Studi Internazionali "GB Delfico" ha rinnovato e modificato la "governance" anche alla luce della partnership con l'Albany International School (swansea-Usa:
nuovo organigramma:
RETTORE: the Hon.Mauro Norton de Neville Rosati di Monteprandone de Filippis Dèlfico

CONSIGLIO SCIENTIFICO:
il Rettore de jure
prof.DOMINICK SALVATORE, Fordham University-Presidente Onorario
prof.INGRID DETTER, Oxford University
prof. PETER de FRANKOPAN, Oxford University
prof. LINA JONES, (last professor ) Swansea University
Le  figure  del SEGRETARIO GENERALE ed il COORDINATORE EDITORIALE sono state accorpate  con il RESPONSABILE COMUNICAZIONE ED AFFARI ESTERNI e GENERALI:
in corso di nomina.
Congratulazioni e buon Lavoro!




admin
Stampa Pubblicazione: 21/11/2013
Ultimo aggiornamento: 21/11/2013

START UP IMPRESA: dall'idea all'impresa:8 novembre 2013 presso 'Istituto Nazionale Telematico' Via Manzoni, 19 -35041 Battaglia Terme (PD) dalle ore 14.30 alle ore 18.30


Relatori:Dott.Povelato Andrea
Dott. Coppola Massimo
Notaio Casciano Michelangelo
Prof. Avv. Mauro Norton Rosati di Monteprandone

Interverranno gli ideatori di Talent Garden Padova
Interverrà : Un giovane imprenditore che porta la sua esperienza

Dott. Coppola- Cosa sono esattamente le Start Up.- Cosa si intende per Start Up- Quando e perchè aprire una Start Up- Quali sono i costi reali- Chi sono gli "Angels " , " Business Angels" i "Tutor" e gli "Advisor"- Come contattarli e dove trovarli

Dott. Povelato Andrea- Il progetto come deve essere strutturato- Il Business plan

Prof. Avv. Mauro Norton Rosati di Monteprandone- Analisi giuridico e gestionale per Start Up all'Estero

Notaio Casciano- Imposizione indiretta in sede di costituzione delle società- Esposizione di un atto – Esempio pratico di costituzione di società -
l'esperienza del giovane Imprenditore- presentazione del Talent Garden -

Per info e programma www.istitutonazionaletelematico.itStart Up pratica . Dall'idea all'impresa!

admin
Stampa Pubblicazione: 23/10/2013
Ultimo aggiornamento: 23/10/2013

interessante commento ad una decisione della Alta Corte di Giustizia dello sport a cura avv.Rombola'-causa patrocinata dall'avv.Rosa Petruccelli del foro di Perugia


Commento a decisione n. 28/2013 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva

 

Il 9 settembre u.s., l’Alta Corte di Giustizia Sportiva si è pronunciata nei confronti del ricorso presentato dall’A.S.D. Valfabbrica, difesa dall’avv. Rosa Petruccelli del Foro di Perugia, contro la decisione del Comitato Regionale Umbro di escludere la ricorrente dal Campionato di Eccellenza (C.U. n. 3/bis del 18.07.2013, così come ribadito dal medesimo Comitato Regionale con delibera del 06.08.2013, pubblicata nel C.U. n.8 del 06.08.2013 a seguito del reclamo del 24.07.2013).

L’Alta Corte ha rigettato il ricorso dell’associazione sportiva dilettantistica del perugino, suffragando la propria decisione con un’ampia motivazione, in risposta alle deduzioni della ricorrente.

In essa confluiscono diverse importanti tematiche giuridico-sportive, quali la responsabilità oggettiva delle società, l’illecito sportivo ed i principi di correttezza, lealtà e probità nello sport, così come sanciti all’art. 1 comma I del Codice di Giustizia Sportiva.

L’esclusione era stata decisa a seguito di un presunto tentativo di illecito sportivo, perpetrato dall’ex tecnico della compagine umbra, al fine di alterare il risultato di una gara del Campionato di Promozione, che aveva portato all’applicazione del criterio di responsabilità oggettiva della società, per fatto di un suo tesserato.

A tale proposito, va precisato che è attualmente pendente avanti al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport un ricorso dell’allenatore per ottenere l’annullamento della condanna.

In seguito all’applicazione della sanzione, l’A.S.D. Valfabbrica si era trovata a dover scontare una forte penalizzazione in classifica (10 punti in prima istanza, poi ridotti a 2 in sede di ricorso), con la conseguenza di perdere il primato in classifica, ottenuto sino a quel momento nonché la possibilità di accedere alle gare di spareggio per la promozione, dovendo così “accontentarsi” della sola opportunità di disputare i play-off, utili al fine di un eventuale ripescaggio.

Ciò nonostante, vista l’ampia capacità sportiva della ricorrente, il 02.06.2013, la stessa vinceva la finale dei play-off, cui seguiva lo spareggio contro l’A.S.D. Gm10, disputatosi l’11.06.2013, anch’esso appannaggio della A.S.D. Valfabbrica.

Cosicché, quella che doveva essere una decisione quasi routinaria da parte del Comitato Regionale Umbro, rivelatosi comunque inflessibile nei confronti della ricorrente, costretta a pagare un conto salatissimo per il fatto di un suo tesserato (peraltro ancora da passare in giudicato, vista la pendenza di un nuovo giudizio di fronte al T.N.A.S.), ha causato, successivamente, il proporsi di un nuovo reclamo, resosi indispensabile per rispetto delle imprese sportive dell’A.S.D. Valfabbrica, capace di ribaltare - sul campo - il verdetto dei tribunali.

Infatti, a seguito della vittoria sull’A.S.D. Gm10, la ricorrente conquistava, di fatto, il diritto ad essere ripescata nel Campionato di Eccellenza Umbra, dimostrando, se non altro, di meritare il primato in classifica che le era stato tolto d’imperio qualche settimana prima.

A seguito della sconfitta nella gara del 2 giugno, l’A.S.D. Gm10 presentava istanza alla Corte Federale della F.I.G.C., in cui chiedeva di escludere la società Valfabbrica dalla classifica per eventuale ripescaggio, invocando una riserva che sarebbe stata presentata prima della sfida decisiva.

Tale incontro veniva prima omologato, come si evince dal C.U. n. 140 del 12.06.2013 e successivamente non più riconosciuto, con C.U. n. 3/bis del 18.07.2013.

Nella motivazione di quest’ultimo comunicato, si legge che l’A.S.D. Valfabbrica sarebbe stata esclusa dal ripescaggio ai sensi della lettera c), n. 5 del C.U. n. 88 del 02.02.2013, avendo riportato nelle ultime tre stagioni sportive condanna per illecito sportivo, con richiamo al provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale per il presunto tentativo di illecito perpetrato dall’ex allenatore della società umbra.

Alla pronuncia del 18 luglio, è seguito un nuovo ricorso del Valfabbrica, che ha dato vita ad un procedimento conclusosi ufficialmente solo il 03.10.2013, data di deposito della sentenza da parte dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva.

Tale sostanziosa premessa risulta indispensabile per una giusta comprensione dei temi del processo, nonché al fine di una corretta analisi giuridica dei fatti in commento.

In primo luogo, si discute sull’opportunità di accumunare, nel trattamento sanzionatorio, i due tipi di responsabilità, diretta ed oggettiva, che implicano, per definizione, un diverso grado di partecipazione all’illecito da parte della società sanzionata.

Nei fatti, la società umbra è stata penalizzata per un presunto (e quindi non comprovato) tentativo di illecito del suo allenatore dell’epoca, nonostante la mancata consumazione dell’illecito stesso e la vincita sul campo della partita incriminata.

Come evidenziato dall’avv. Petruccelli, la pretesa di una nuova esclusione in base al medesimo fatto illecito, a seguito della riconquista sul campo del diritto di accedere al Campionato di Eccellenza, andrebbe a determinare una sproporzione della sanzione inflitta al responsabile oggettivo, rispetto a quella comminata all’autore dell’illecito.

In proposito, sono stati invocati i principi di correttezza, lealtà e probità sportiva, ai basi ai quali l’organo giudicante avrebbe il dovere di interpretare le norme ambigue in senso favorevole al destinatario della misura sanzionatoria nonché il principio di ragionevolezza nell’applicazione delle norme stesse.

A nostro avviso, bene ha fatto la difesa della ricorrente a sostenere la violazione dei suddetti principi da parte delle Autorità Sportive (riconducibile anche e soprattutto alle imprecisioni dei soggetti che hanno dettato le norme).

Di notevole portata, inoltre, il peso specifico attribuibile al precedente, non vincolante, dell’U.S. Campobasso, ammesso al ripescaggio nella stagione 2010/2011, nonostante la condanna per illecito sportivo.

Inoltre, non si dimentichi che l’originaria sanzione comminata al Valfabbrica (10 punti di penalizzazione e 5.000,00 Euro di ammenda) è stata poi ridotta a 2 punti di penalizzazione ed a 1.500,00 Euro di ammenda dalla Commissione Disciplinare Nazionale, persuasa dall’avv. Petruccelli dell’estraneità della società al presunto fatto illecito.

D’altronde, non si possono non condividere i rilievi dell’Alta Corte, la quale, nel motivare la propria decisione, rammenta che “il sistema sportivo esige, nei confronti di tutti coloro che operano in un’associazione sportiva nella qualità di giocatori tesserati, di preposti a settori anche circoscritti o di soggetti rivestiti di funzioni organizzative o tecniche di allenamento e formazione, un’elevata sensibilità ai principi di lealtà e correttezza nelle loro attività; ciò a maggior ragione nello sport dilettantistico, in cui sono prevalenti gli interessi dei giovani e della loro formazione”.

Rimane il dubbio sul fatto che tale riflessione – che, come detto, ci trova pienamente d’accordo in linea di principio – possa riguardare il caso di specie, dal momento che l’illecito in parola non riveste i crismi della gravità, poiché si è trattato pur sempre di un presunto mero tentativo di illecito sportivo, in ambito al quale la società ricorrente non avrebbe avuto alcun ruolo, né propulsivo, né acquiescente.

A questo proposito, non si può fare a meno di notare che la precedente decisione della C.D.N. sulla vicenda (che - come sopra evidenziato - ha diminuito la pena in termini di ammenda e punti in classifica), dimostra come l’istituto della responsabilità oggettiva non vada più trattato alla medesima stregua della responsabilità diretta delle società, nel senso in cui la prima meriti un trattamento sanzionatorio più lieve, qualora la società dimostri la propria assoluta estraneità al presunto fatto illecito (cfr. caso Doni-Atalanta, uno dei primi precedenti in cui i giudici federali hanno nettamente distinto i due tipi di responsabilità, anche sotto il profilo sanzionatorio).

Ben più grave, ad avviso di chi scrive, si è rivelata l’esclusione dal ripescaggio (successiva alla finale dei play-off) per la A.S.D. Valfabbrica, alla quale è stato concesso, da parte delle Autorità sportive competenti, di partecipare alle competizioni per l’accesso alla serie superiore, senza curarsi della possibilità (e, forse, intimamente, denegando tale ipotesi) che la compagine sanzionata sarebbe riuscita a conquistare, sul campo, un diritto che le era stato tolto per responsabilità oggettiva.

Infatti, dal momento che l’esclusione dal concorso (leggasi, ripescaggio) doveva riguardare, ex C.U. n. 88 del 02.02.2013, “le società che nelle ultime stagioni sportive siano state condannate per illecito sportivo”, tanto valeva inibire alla compagine sanzionata anche la partecipazione ai play-off, che sarebbero serviti per comporre la graduatoria per gli eventuali ripescaggi di inizio stagione.

Da ultimo, è appena il caso di ricordare come sia, ad oggi, pendente di fronte al T.N.A.S. un giudizio di impugnazione da parte dell’ex tecnico del Valfabbrica, che potrebbe revisionare, se non ribaltare, la precedente pronuncia.

La situazione processuale, così come delineata in questa sede, offre numerosi spunti di riflessione, sia di diritto sostanziale, che procedurale.

Da una parte, la nobile lotta contro ogni illecito sportivo, fattispecie di assoluta deprecabilità, che dovrebbe essere contrastata dalle Autorità sportive competenti così come, aggiungiamo noi, dalle società sportive di qualsiasi livello (professionale o dilettantistico).

Dall’altra, il rispetto delle norme processuali e dei principi informatori del Codice Sportivo, quali la lealtà, la correttezza e la probità, che dovrebbero essere seguiti non solo dai tesserati e dai dirigenti delle società di calcio, ma anche dai soggetti preposti ad organizzare e gestire le competizioni, compresi i Comitati Regionali.

 

 

AVV. CARLO ROMBOLA’

 


admin
Stampa Pubblicazione: 9/10/2013
Ultimo aggiornamento: 9/10/2013

incontro per stipula convenzione tra Albany Int.School di Londra ed Usa con Centro Studi Delfico di Atri


Sono in corso trattative per la stipula di una convenzione per organizzazione di corsi post universitari, master e MBA tra la Albany international School (UK-USA) international post graduate institute con sede in London-Swansea e USA con il ns.Centro Studi Delfico, e cio' grazie all'intervento del ns.Rettore che ricopre contestualmente anche la carica di Pro-Chancellor dell'Albany Int.School.
Tramite il ns.Centro studi Delfico la Albany Int.School potra' procedere ad organizzare in sinergia con noi master , conferenze e quanto altro di rilevante a livello internazionale. 
Sara' regolamentato un accesso alle cariche accademiche previa valutazione comparativa tra i due organismi previo pubblicazione di bando.
i corsi potranno essere svolti al fine di implementare il territorio ove si svolgera' parte dell'attivita' didattica  e quindi ovunque le Autorita' accademiche decidano in sinergia con gli enti locali , enti, societa', universita' pubbliche o private italian
lane o estere anche con sede in Italia.





segreteria del Rettore
Stampa Pubblicazione: 4/10/2013
Ultimo aggiornamento: 4/10/2013

il TRUST: APPLICAZIONI PRATICHE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO- avezzano 19 ottobre 2013 ore 9-17


si terra' ad Avezzano il 19 ottobre 2013 dalle ore 9 alle ore 17 una giornata di studi sul Trust: applicazioni pratiche nell'ordinamento italiano.
Sara' relatore il ns.Rettore, the Hon.Prof.Avv.Mauro
Norton de Neville rosati di Monteprandone de Filippis Dèlfico.
il corso è accreditato sia dall'ordine degli avvocati che dei dottori commercialisti.
Moderatore e promotore del convegno l'avv.Massimiliano Di Felice, resposanbile eventi della Camera Civile del Tribunale di avezzano.



segreteria del Rettore
Stampa Pubblicazione: 4/10/2013
Ultimo aggiornamento: 4/10/2013

partnership in rete-bts rosati di monteprandone & partners law firm


il Rettore del Centro Studi Internazionali "Delfico" comunica che lo studio internazionale BTS Rosati di Monteprandone & Partners Law Firm ha aperto nuove rappresentanze in Dublino, Munchen, oltre a London e Roma.
il nuovo sito , dopo l'attacco haker è stato ridefinito e migliorato con inserimento dei nuovi partners e sara' presto visibile.
Senior Partner: the Hon.Prof.Mauro Norton de Neville Rosati di Monteprandone de Filippis Dèlfico
Junior Partner: avv.Paolo Lanciotti del foro  di San Benedetto del Tronto
junior Partner: avv.Marilena Maurizi del foro di L'Aquila
junior Partner: avv.Massimiliano Di Felice del foro di Avezzano
Collaboratore professionisti esterna :
avv.MariaTeresa D'innocenzo del foro di Teramo
Responsabile Public Relations: B.ne Dott.Francesco Saverio Leopardi di Civitaquana
cav. di onore e devozione in obbedienza del S.M.O.M



segreteria
Stampa Pubblicazione: 29/09/2013
Ultimo aggiornamento: 29/09/2013

L'ISTUTO DEL TRUST: il Prof. Mauro Rosati a Tef Channel


L'ISTUTO DEL TRUST: il Prof. Mauro Rosati a Tef Channel




La segreteria del rettorato
Stampa Pubblicazione: 18/07/2013
Ultimo aggiornamento: 18/07/2013

Nuova collaborazione professionale: il dott. Nicola Ventra "corrispondente da Londra" di Calcio Live 24


Il dott. Nicola Ventra, sport director valente professionista del marketing sportivo nel Regno unito inizia una collaborazione professionale con CALCIO LIVE24 co.uk come "corrispondente da Londra".

Il dott.Nicola Ventra si è laureato in Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport a Teramo specializzandosi in management delle imprese sportive.

Attualmente è anche "inviato speciale" della FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II da LONDRA.


La segreteria del rettorato
Stampa Pubblicazione: 7/09/2011
Ultimo aggiornamento: 13/06/2013

Siglata una partnership tra la BTS-UK ed il Rettore del Centro Studi Delfico


E' stata siglata una partnership tra la BTS-UK ed il RETTORE del CENTRO STUDI DELFICO, conte prof. Mauro Rosati di Monteprandone De Filippis Delfico, mediante la quale i due enti

Dott. Giulio Nardi

metteranno a disposizione reciprocamente, mezzi, risorse umane e professionalita' del settore giornalistico, manageriale, giuridico ed economico del CALCIO INTERNAZIONALE in sinergia anche con università, enti privati e pubblici, enti locali ecc.

Il sito: www.calciolive24.co.uk la proprietà editoriale è della BTS-LTD UK e la direzione responsabile, al famoso giornalista sportivo, dott.GIULIO NARDI della città di L'Aquila.

Congratulazioni ed "ad majora".




Segreteria del rettorato
Stampa Pubblicazione: 25/07/2011
Ultimo aggiornamento: 25/07/2011

Corso di formazione in trust in Italia: Principi Generali e Applicazioni Pratiche


Oggi 25 marzo 2011 presso la sede della fondazione dei consulenti del lavoro provincia di Roma si è tenuto il convegno sul trust al quale ha partecipato come relatore il prof. avv. Mauro Rosati Di Monteprandone De Filippis Delfico, ns. rettore del centro studi delfico unitamente all'avv. La Trofa di Taranto.

Nel convegno sono stati  trattati tutti gli aspetti generali del trust e la genesi storico giuridica trattata in maniera magistrale dall'avv. La Trofa nonché tutte le applicazioni tecniche e pratiche e fiscali internazionali dal prof. avv. Mauro Rosati di Monteprandone.

Dopo le esaurienti relazioni i relatori hanno risposto agli innumerevoli quesiti posti dai partecipanti.


Mauro Rosati Di Monteprandone De Filippis Delfico
Stampa Pubblicazione: 25/03/2011
Ultimo aggiornamento: 28/03/2011
 

 
 
 
 
 
Centro di Studi Internazionali "G.B. Dèlfico" © 2009 - 2024  — web project by A.M.
 
Bookmark and Share